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Sentenza

Sentenza n. 823/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento - dell’ordinanza sindacale del Comune di San Vittore del Lazio n.6 del 28 marzo 2025, con cui è stata disposta la “cessazione dell'attività svolta nei locali di Via Casilina Sud Km 149,500 dalla Associazione Habanero APS per violazione normativa vigente”; - di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente;

Giustizia amministrativa202500488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale di cessazione definitiva dell’attività esercitata in locali condotti in locazione dall’associazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione esercente)

Prevale il privato

La controversia

L’associazione ha impugnato l’ordinanza sindacale che disponeva la cessazione dell’attività per asserite carenze documentali, edilizie, igienico-sanitarie e amministrative. Ha dedotto: incompetenza del Sindaco, sostenendo che il potere di disporre la chiusura o l’interdizione dell’attività spettasse al dirigente comunale; difetto di istruttoria, per non avere l’amministrazione considerato la documentazione già trasmessa in riscontro alle richieste di integrazione relative alla SCIA; carenza di motivazione, illogicità, sviamento e ingiustizia manifesta; violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990; insussistenza delle violazioni contestate. L’associazione ha evidenziato di avere prodotto il titolo di possesso dell’immobile, la conformità degli impianti e la relazione tecnica con indicazione di una capienza massima di 97 persone; di avere richiesto il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico; di avere presentato una CILA per la realizzazione di una nuova scala e una comunicazione relativa a opere di edilizia libera; nonché di avere contestato la necessità della SCIA antincendio. Ha inoltre sostenuto che, ai sensi dell’art. 17-ter TULPS, le eventuali violazioni avrebbero potuto comportare la sospensione temporanea, e non la cessazione definitiva dell’attività, anche perché erano state avviate le procedure amministrative necessarie alla regolarizzazione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e l’ordinanza comunale è stata annullata. Il Collegio ha ritenuto fondata anzitutto la censura di incompetenza: l’atto non era riconducibile al potere contingibile e urgente del Sindaco ex artt. 50 e 54 TUEL, poiché non indicava un pericolo imminente e irreparabile, né l’impossibilità di fronteggiare la situazione con gli strumenti ordinari, e disponeva una chiusura definitiva anziché una misura temporanea. L’ordinanza richiamava invece l’art. 4 del d.P.R. 235/2001 e l’art. 17-ter TULPS, sicché esercitava un potere gestionale e sanzionatorio riservato al dirigente comunale competente ratione materiae. È stato inoltre accertato il difetto di istruttoria: l’amministrazione aveva affermato che nulla fosse pervenuto, sebbene l’associazione avesse trasmesso la documentazione richiesta con la nota del gennaio 2025, e non aveva considerato le ulteriori iniziative intraprese dopo il sopralluogo del 27 febbraio 2025. Il provvedimento non aveva quindi tenuto conto di elementi documentali decisivi e aveva rappresentato in modo erroneo l’inadempimento dell’associazione. Il Collegio ha ravvisato anche la violazione dell’art. 7 l. 241/1990, poiché, in assenza di comprovate ragioni di urgenza, non era stata comunicata l’avvio del procedimento e l’interessata non aveva potuto partecipare alla ricostruzione di una situazione fattualmente complessa. Inoltre, l’art. 17-ter, comma 3, TULPS distingue tra cessazione per attività priva di autorizzazione e sospensione temporanea per violazione delle prescrizioni; nel caso concreto l’associazione aveva presentato una SCIA e aveva avviato le procedure amministrative di regolarizzazione, sicché la cessazione definitiva risultava comunque non coerente con il quadro normativo richiamato. L’annullamento è stato disposto facendo salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione potrà adottare nel rispetto della partecipazione procedimentale e previa completa istruttoria. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.000, oltre accessori e restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000

    Il potere contingibile e urgente del Sindaco presuppone un pericolo effettivo, imminente e irreparabile, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, oltre alla temporaneità e provvisorietà degli effetti; non può essere utilizzato per adottare una sanzione definitiva in assenza di specifiche ragioni di urgenza.

  • art. 4 d.P.R. 235/2001

    Il potere esercitato aveva natura gestionale e, in ragione della materia, spettava al dirigente comunale competente e non al Sindaco.

  • art. 17-ter, comma 3, R.D. 773/1931

    cessazione: per attività condotta con difetto di autorizzazione; sospensione: in caso di violazione delle prescrizioni, per il tempo occorrente ad uniformarsi e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative

    La disposizione distingue la cessazione dell’attività priva di autorizzazione dalla sospensione temporanea per violazione di prescrizioni. L’avvio delle procedure amministrative di regolarizzazione può impedire l’esecuzione dell’ordine di sospensione.

  • artt. 7 ss. l. 241/1990

    La comunicazione di avvio è necessaria quando l’interessato possa utilmente contribuire alla ricostruzione dei presupposti del provvedimento, salvo comprovate ragioni di urgenza; l’obbligo assume rilievo particolare in una situazione fattualmente complessa.

  • art. 107, comma 5, d.lgs. 267/2000

    I provvedimenti gestionali relativi alla chiusura, revoca o decadenza dell’autorizzazione all’esercizio di attività spettano alla dirigenza e non all’organo politico, secondo il riparto tra funzioni di indirizzo politico e gestione amministrativa.

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    È richiamato in relazione alla comunicazione di intervento di edilizia libera presentata dall’associazione; la sentenza non risolve autonomamente la qualificazione dell’intervento.

Massime di principio

  • Il potere contingibile e urgente del Sindaco può essere esercitato soltanto in presenza di un pericolo effettivo, imminente e irreparabile per l’interesse pubblico, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, e deve produrre effetti provvisori e temporanei; non può essere utilizzato per adottare una sanzione definitiva o per eludere il procedimento tipico previsto dalla legge.
  • Quando l’ordinamento prevede uno specifico procedimento sanzionatorio, corredato da sanzioni principali, accessorie o cautelari, l’ordinanza contingibile e urgente non può essere impiegata in alternativa per applicare una misura dal contenuto sostanzialmente sanzionatorio, salvo la dimostrazione concreta di un pericolo non altrimenti fronteggiabile e di un vuoto di tutela effettivo.
  • L’adozione di un provvedimento gestionale di chiusura o interdizione di un’attività economica, fondato su una disciplina ordinaria e non su un’emergenza, spetta al dirigente comunale competente e non al Sindaco quale organo politico, anche quando la misura incida sull’esercizio di un’attività commerciale o associativa.
  • Sussiste difetto di istruttoria quando l’amministrazione afferma l’omessa produzione documentale nonostante gli atti siano stati trasmessi, oppure omette di valutare le successive iniziative dell’interessato dirette a conformarsi alle prescrizioni impartite.
  • In un procedimento volto alla cessazione o sospensione di un’attività, la comunicazione di avvio è necessaria quando l’interessato possa fornire elementi utili alla ricostruzione di una situazione complessa e non siano dimostrate ragioni concrete di urgenza incompatibili con la partecipazione procedimentale.
  • Quando la disciplina distingue tra cessazione dell’attività priva di autorizzazione e sospensione temporanea per violazione di prescrizioni, l’amministrazione deve qualificare correttamente la fattispecie e considerare l’eventuale avvenuta regolarizzazione o l’avvio delle procedure amministrative necessarie alla sanatoria.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveLicenze e autorizzazioni di poliziaOrdinanze contingibili e urgentiPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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