Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/04/2016 n. 8131 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano che aveva annullato la cartella con cui era stata richiesta una sanzione del 30% per omesso o ritardato versamento dell'imposta complementare di successione. Secondo l'Amministrazione, la sanzione sarebbe stata dovuta perché i contribuenti avevano impugnato l'originario avviso di liquidazione e, dopo esiti di merito sfavorevoli, avevano effettuato soltanto versamenti frazionati, assumendo il rischio della soccombenza. I contribuenti hanno resistito sostenendo di aver pagato tempestivamente quanto richiesto nelle cartelle emesse in pendenza del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento della sanzione. La sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 presuppone il mancato versamento, totale o parziale, di quanto dovuto entro le scadenze previste; non è invece collegata al semplice fatto che il contribuente abbia perso, anche provvisoriamente, una controversia tributaria. Poiché i contribuenti avevano tempestivamente pagato gli importi richiesti mediante riscossione frazionata, anche con riferimento alle sanzioni inizialmente applicate, mancava il presupposto dell'ulteriore sanzione. Il pagamento frazionato resta provvisorio e soggetto a conguaglio in base all'esito definitivo del giudizio, ma non consente di applicare una nuova sanzione del 30% sull'intera imposta. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 6.000, oltre accessori e rimborso forfettario.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 13, commi 1 e 2

    La sanzione amministrativa è pari al trenta per cento di ogni importo non versato; fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

    La sanzione del 30% richiede un effettivo omesso o tardivo versamento entro la scadenza. Non può essere applicata soltanto perché il contribuente ha impugnato l'atto impositivo o perché il giudizio ha avuto, nei gradi di merito, un esito sfavorevole.

  • D.P.R. n. 600/1973, artt. 36-bis e 36-ter

    Sono richiamati dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 in relazione alle ipotesi di liquidazione della maggiore imposta risultante dai controlli delle dichiarazioni.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis

    È richiamato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 per le ipotesi di liquidazione della maggiore imposta IVA.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 60, comma 2, n. 1

    La precedente disciplina del versamento frazionato IVA è richiamata per confermare che la sanzione collegata al mancato pagamento frazionato è provvisoria e resta condizionata all'esito definitivo del giudizio.

  • Cassazione n. 10388/2011

    Il pagamento frazionato del tributo e della relativa sanzione è provvisorio; l'obbligo sanzionatorio per l'omesso versamento della frazione è risolutivamente condizionato all'esito del giudizio e riguarda soltanto le somme definitivamente dovute.

Massime di principio

  • La sanzione per omesso o tardivo versamento richiede la violazione concreta di una scadenza di pagamento; non può essere fondata sul solo rischio di soccombenza del contribuente in un giudizio tributario.
  • Quando un tributo è oggetto di ricorso e la legge consente o impone la riscossione frazionata, il contribuente che paga tempestivamente le rate provvisorie non è soggetto a un'ulteriore sanzione del 30% per la medesima imposta.
  • I versamenti effettuati durante il contenzioso hanno natura provvisoria e possono essere ricalcolati o conguagliati dopo la decisione definitiva, ma la loro provvisorietà non equivale a omesso pagamento.
  • La sanzione può diventare definitivamente dovuta solo nella misura in cui il tributo risulti dovuto in via definitiva e vi sia stato un effettivo mancato pagamento della relativa frazione entro il termine previsto.
  • Occorre distinguere tra la sanzione già irrogata per l'imposta originariamente non versata e una nuova sanzione per il mancato pagamento delle somme richieste durante la riscossione frazionata: la seconda è legittima soltanto se anche tali somme non sono state pagate alle scadenze.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.