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Sentenza

Sentenza n. 5420/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento a) della determina dirigenziale n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 con la quale la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della regione Friuli-Venezia Giulia ha individuato l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le quote di ripiano dovute dalle medesime aziende alla regione per il quadriennio 2015-2018, in particolare nella parte in cui ha individuato la quota dovuta dalla Dentalica 80 di Bonino Marco & co. s.n.c. in € 71.170,99; b) del decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 6 luglio 2022 recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»; c) del decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022 recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018»; d) ove occorrer possa, dell’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni - Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante «Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018»; e) sempre ove occorre possa, dell’accordo della Conferenza Stato-Regioni - Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante «Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018»; f) di ogni altro atto a questi presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso ad oggi non conosciuto dalla ricorrente;

Giustizia amministrativa202301809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina regionale di individuazione della quota di pay-back sanitario dovuta dall'impresa per il quadriennio 2015-2018, nonché i presupposti atti ministeriali e delle Conferenze Stato-Regioni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato gli atti ministeriali e regionali relativi al pay-back sanitario sui dispositivi medici, contestando in particolare la determina regionale che aveva quantificato in euro 71.170,99 la quota di ripiano dovuta per il quadriennio 2015-2018. Erano stati inoltre impugnati il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida ministeriali, l'intesa e l'accordo della Conferenza Stato-Regioni e gli ulteriori atti connessi. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Nel corso dell'udienza del 13 febbraio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, rappresentando di avere effettuato il pagamento dell'importo dovuto alla Regione. Il Collegio ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte agli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, fondata sull'avvenuto pagamento dell'importo oggetto della controversia, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
  • Quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina nel merito le censure dedotte contro gli atti amministrativi impugnati.
  • In caso di pronuncia di improcedibilità resa per ragioni sopravvenute e di rito, le spese possono essere compensate dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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