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Interpello

Risposta n. 335 del 9/08/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente non propone una propria soluzione interpretativa.

Accesso al regime forfettario per un professionista che rientra in Italia dopo aver lavorato all’estero

Il quesito

Se il contribuente, residente all’estero e intenzionato a rientrare in Italia per svolgere attività di consulente GIS con apertura di partita IVA, possa accedere al regime forfettario nonostante i precedenti rapporti di lavoro svolti in Italia negli anni precedenti.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia richiama la causa ostativa di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190/2014, come modificata dalla legge n. 145/2018, e osserva che nel biennio precedente l’anno di possibile accesso al regime l’istante non ha avuto rapporti di lavoro dipendente, ma ha svolto attività autonomo-professionale all’estero. Pertanto, per i fatti rappresentati, non emerge l’applicazione della specifica causa ostativa esaminata; restano comunque esclusi dal parere gli altri requisiti e le altre cause ostative, nonché ogni verifica sulla residenza fiscale, rimessa all’attività istruttoria dell’Amministrazione.

Accesso al regime forfettario per contribuente residente all’estero che rientra in Italia

L’interpello riguarda la possibilità, per un professionista italiano iscritto all’AIRE e residente all’estero dal 2015, di rientrare in Italia, riacquistare la residenza fiscale e aprire partita IVA per svolgere attività di consulente GIS in regime forfettario. L’istanza è incentrata sulla verifica della causa ostativa prevista per i rapporti di lavoro pregressi con datori di lavoro collegati all’attività autonoma.

Fattispecie rappresentata

L’istante dichiara di operare all’estero come libero professionista, con partita IVA estera, in forza di un contratto con la società ALFA decorrente da settembre 2015 al 31 luglio 2019. Prima di tale attività, ha svolto la medesima professione in Italia in varie forme:

  • nel 2010, come tirocinante e poi collaboratore a progetto presso BETA;
  • da marzo 2011 a settembre 2012, come collaboratore a progetto presso GAMMA;
  • da dicembre 2013 ad agosto 2015, come dipendente dell’agenzia interinale DELTA, con sede di lavoro in Italia.

Il contribuente manifesta l’intenzione di rientrare in Italia e di svolgervi l’attività di consulente GIS per progetti rivolti a clienti italiani e stranieri, chiedendo se possa applicare il regime forfettario.

Quesito del contribuente

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda l’applicabilità del regime forfettario disciplinato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), alla luce della sua storia professionale e del rientro in Italia.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante non formula una propria soluzione interpretativa né argomenta in modo specifico sulla sussistenza o meno della causa ostativa.

Normativa richiamata e causa ostativa esaminata

L’Agenzia richiama l’articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190/2014, che introduce il regime fiscale agevolato per persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Richiama inoltre la modifica operata dalla legge di bilancio 2019, con particolare riferimento alla lettera d-bis) del comma 57, che esclude dal regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di:

  • datori di lavoro attuali;
  • datori di lavoro con i quali sono intercorsi rapporti nei due periodi d’imposta precedenti;
  • soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.

La norma non si applica ai soggetti che iniziano una nuova attività dopo il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Secondo la relazione illustrativa, la finalità della modifica è evitare artificiose trasformazioni di rapporti di lavoro dipendente in lavoro autonomo.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia premette che il proprio parere non riguarda:

  • la verifica di tutti gli altri requisiti di accesso al regime forfettario;
  • le ulteriori cause ostative previste dalla legge;
  • l’accertamento della residenza fiscale, che resta un fatto rimesso ai poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 2 del TUIR.

Nel merito della fattispecie esaminata, l’Agenzia osserva che, nel periodo biennale di sorveglianza rispetto all’anno di possibile ingresso nel regime, il contribuente non ha svolto lavoro dipendente, bensì attività autonoma come consulente GIS per un cliente estero sulla base di un contratto in essere dal settembre 2015 al 31 luglio 2019. Pertanto, per quanto rappresentato, non emerge l’applicazione della causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57, relativa ai rapporti di lavoro con datori di lavoro precedenti o attuali.

Conclusioni operative

Il parere è quindi limitato alla specifica causa ostativa oggetto del quesito e, per i fatti descritti, non preclude l’accesso al regime forfettario sotto tale profilo. Resta comunque necessario verificare in concreto tutti gli altri requisiti di legge e l’effettiva residenza fiscale del contribuente in Italia, aspetti non scrutinati nell’interpello.

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