Risposta n. 337 del 9/08/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il contribuente, le variazioni di fair value della passività finanziaria sono fiscalmente irrilevanti perché riferite a una put option avente ad oggetto azioni proprie; la logica patrimoniale dell’acquisto/cessione di azioni proprie dovrebbe estendersi anche alla relativa passività finanziaria.
Qualificazione fiscale di uno strumento finanziario con opzione put per soggetti IAS/IFRS adopter
Il quesito
La società chiede se le componenti reddituali rilevate a conto economico per la valutazione al fair value della passività finanziaria collegata alla put option siano rilevanti ai fini IRES.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che lo strumento, considerata la struttura della put option e la partecipazione diretta ai risultati economici della società, rientri tra gli strumenti similari alle azioni ex articolo 44, comma 2, lettera a), TUIR. Ne consegue che i maggiori valori riconosciuti agli investitori e le variazioni annuali di fair value della passività finanziaria non rilevano ai fini IRES.
Qualificazione fiscale di uno strumento finanziario corredato da opzione put
L’interpello riguarda una società IAS/IFRS adopter che, nell’ambito di un’operazione di ingresso di un socio di minoranza, ha emesso azioni connesse a una put option e ha contabilizzato una passività finanziaria al fair value. Il tema centrale è la rilevanza fiscale, ai fini IRES, delle variazioni di fair value imputate a conto economico sulla passività finanziaria iscritta in bilancio.
Fattispecie
La società ALFA svolge attività di produzione e commercializzazione di prodotti e, nel 2016, ha sottoscritto un "Investment Agreement" con un fondo, che ha acquisito una partecipazione di minoranza pari a una certa percentuale del capitale. Contestualmente, società, holding e fondo hanno sottoscritto una "Put Option Agreement" in base alla quale, al verificarsi di determinate condizioni, il fondo può chiedere alla società il riacquisto della partecipazione a un prezzo determinato.
Il prezzo di esercizio della put è pari al maggiore tra:
- il fair value delle azioni alla data di esercizio;
- l’importo pagato dagli investitori per l’acquisto della partecipazione.
L’opzione è esercitabile all’ottavo anno dal closing, oppure prima solo al verificarsi di specifiche condizioni. In particolare, se la società consegue una "qualified IPO" con enterprise value superiore a una certa soglia, il diritto di esercizio viene meno e l’accordo si risolve automaticamente.
In parallelo, lo statuto prevede azioni di tipo B attribuite ai nuovi soci, con diritti particolari, tra cui il diritto speciale di recesso in presenza di determinati eventi speciali di recesso. Il valore di liquidazione di tali azioni è anch’esso parametrato al maggiore tra valore di mercato e corrispettivo versato.
Per effetto della put option, la società ha rilevato una passività finanziaria verso il socio di minoranza per un importo pari al fair value iniziale della put e ha reso indisponibili riserve di patrimonio netto per il medesimo importo. Successivamente, in applicazione degli IAS/IFRS, la passività è stata valutata a fair value a ogni chiusura d’esercizio, con imputazione a conto economico delle variazioni rispetto al valore iniziale.
Quesito del contribuente
La società chiede se le componenti reddituali derivanti dalla valutazione della passività finanziaria, cioè gli utili e le perdite da fair value rilevati a conto economico, siano imponibili ai fini IRES.
Soluzione interpretativa prospettata
Secondo la società, tali componenti dovrebbero essere irrilevanti fiscalmente perché la put option ha come sottostante azioni proprie. A suo avviso, la natura patrimoniale dell’operazione di acquisto e cessione di azioni proprie e della relativa differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita dovrebbe estendersi anche alla passività finanziaria connessa. In caso contrario, si determinerebbe un trattamento fiscale disallineato rispetto a un acquisto di azioni proprie non assistito da opzione.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama in particolare:
- l’articolo 5 del D.M. 8 giugno 2011, come modificato dal D.M. 10 gennaio 2018, in tema di rilevanza fiscale degli strumenti finanziari derivati incorporati in altri strumenti;
- l’articolo 44, comma 2, lettera a), TUIR, che assimila alle azioni i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione sia totalmente costituita dalla partecipazione ai risultati economici della società o dell’affare;
- l’articolo 109, comma 9, lettera a), TUIR, in tema di trattamento fiscale della remunerazione dei titoli e strumenti finanziari partecipativi;
- la circolare n. 4/E del 18 gennaio 2006 e la circolare n. 26/E del 2004, per i chiarimenti sulla partecipazione ai risultati economici e sulla distinzione tra partecipazione diretta e indiretta.
L’Agenzia osserva che, in base all’articolo 5, comma 3-bis, del D.M. 8 giugno 2011, la rilevanza fiscale dello scorporo contabile degli strumenti derivati incorporati sussiste solo se nessuno degli strumenti risultanti presenti i requisiti di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), TUIR; diversamente, ai fini fiscali occorre considerare lo strumento nella sua interezza giuridica.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ritiene che la put option, per come strutturata, attribuisca agli investitori una partecipazione diretta ai risultati economici della società. Ciò deriva dal fatto che il prezzo di esercizio tiene conto:
- del fair value della società al momento dell’esercizio;
- dell’importo inizialmente investito;
- degli eventuali dividendi percepiti nel periodo di possesso;
- di eventuali indennità contrattuali.
Per questa ragione, lo strumento è ricondotto tra quelli similari alle azioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), TUIR. L’Agenzia conclude quindi che:
- i maggiori valori riconosciuti agli investitori, assimilabili ai dividendi distribuiti, sono indeducibili ai fini delle imposte sui redditi;
- i maggiori o minori valori rilevati annualmente in contabilità nella valutazione dello strumento finanziario non assumono rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.
Conclusioni operative
In sintesi, per l’Agenzia la passività finanziaria iscritta per la put option non genera, per le variazioni di fair value a conto economico, componenti imponibili o deducibili ai fini IRES. La qualificazione dello strumento come partecipativo comporta l’irrilevanza fiscale delle valutazioni periodiche e l’assimilazione dei relativi effetti economici al regime dei dividendi.
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