Risposta n. 332 del 8/08/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante ritiene che la riserva distribuita sia formata con utili del 2008, anno della rivalutazione, e che quindi i dividendi percepiti dai soci qualificati debbano concorrere al reddito nella misura del 49,72% secondo la disciplina transitoria applicabile agli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017
Distribuzione di una riserva di rivalutazione non affrancata e tassazione in capo ai soci persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate
Il quesito
La società chiede se la parte di riserva di rivalutazione distribuita nel 2018 ai soci persone fisiche, titolari di partecipazioni qualificate, debba essere tassata come utile formatosi nel 2008 (quindi secondo il regime transitorio dei dividendi qualificati) oppure come utile del 2018, con applicazione della ritenuta del 26%
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che, poiché la riserva di rivalutazione non è stata affrancata e la sua distribuzione nel 2018 ha generato per la società il presupposto impositivo, essa debba considerarsi fiscalmente formata nel 2018; di conseguenza non si applica il regime transitorio del comma 1006 della legge n. 205/2017, ma la ritenuta a titolo d’imposta del 26% sui dividendi percepiti dai soci qualificati
Distribuzione della riserva di rivalutazione non affrancata e tassazione dei soci
L’interpello riguarda il trattamento fiscale della distribuzione parziale, deliberata nel 2018, di una riserva di rivalutazione iscritta in bilancio ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. La questione centrale è la tassazione in capo ai soci persone fisiche, entrambi titolari di partecipazioni qualificate, che hanno percepito somme derivanti da tale distribuzione.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
La società istante, ALFA S.R.L., aveva rivalutato un immobile strumentale ai sensi dell’articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto-legge n. 185/2008, versando la relativa imposta sostitutiva per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio. La società non aveva invece esercitato la facoltà di affrancare il saldo attivo di rivalutazione.
Nel corso dell’esercizio 2018, con delibera assembleare, la società ha distribuito parte della riserva di rivalutazione ai due soci. La società ha precisato che:
- non esistono altre riserve in sospensione d’imposta nel patrimonio netto;
- gli immobili rivalutati non sono stati nel frattempo oggetto di atti di realizzo;
- i decrementi della riserva avvenuti prima del 2018 derivano solo da utilizzi a copertura perdite e non hanno prodotto effetti fiscali in capo ai soci.
In dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2018, la società intendeva effettuare una variazione in aumento pari alla riserva distribuita, al lordo dell’imposta sostitutiva pagata, imputata proporzionalmente alla quota distribuita.
Quesito del contribuente
L’istante chiede di conoscere come debba essere tassata la somma distribuita in capo ai soci persone fisiche. Il dubbio nasce dall’individuazione dell’anno di formazione della riserva ai fini fiscali:
- se la riserva è considerata formata con utili del 2008, la distribuzione ai soci qualificati ricade nella disciplina transitoria e concorre al reddito nella misura del 49,72%;
- se invece la riserva è considerata formata nel 2018, la distribuzione ricade nel nuovo regime e va assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo la società, la riserva di rivalutazione distribuita deve essere considerata formata con utili del 2008, cioè dell’anno della rivalutazione, e non con utili prodotti nel 2018. Per questa ragione, i dividendi distribuiti ai soci persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate dovrebbero essere tassati nella misura del 49,72%, poiché la distribuzione è avvenuta tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e la riserva sarebbe riconducibile a utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 15, commi 16-23, del decreto-legge n. 185/2008. In particolare, evidenzia che:
- il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato a capitale o accantonato in una speciale riserva;
- il saldo attivo è costituito dall’importo iscritto in bilancio in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati.
L’Agenzia richiama poi la circolare n. 11/E del 19 marzo 2009, che distingue due ipotesi:
- se il contribuente iscrive in bilancio il maggior valore dei beni senza optare per il riconoscimento fiscale mediante imposta sostitutiva, il saldo attivo non è riserva in sospensione d’imposta, ma costituisce fiscalmente una riserva di utili, tassata in caso di distribuzione;
- se invece viene esercitata l’opzione di affrancamento del saldo attivo, mediante imposta sostitutiva, la riserva diventa sospensione d’imposta e, una volta distribuita, confluisce tra le riserve di utili.
È inoltre richiamato il chiarimento secondo cui, in caso di distribuzione, il saldo aumentato dell’imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della società.
Quanto al regime dei dividendi, l’Agenzia richiama l’articolo 1, commi 999-1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha modificato la tassazione dei redditi di capitale derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate. In particolare:
- la regola generale prevede l’applicazione del 26% anche alle partecipazioni qualificate;
- il comma 1005 stabilisce che la nuova disciplina si applica ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018;
- il comma 1006 introduce un regime transitorio per gli utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti IRES formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni del d.m. 26 maggio 2017.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia afferma che, nel caso di distribuzione di una riserva in sospensione d’imposta non affrancata, la società deve effettuare una variazione in aumento nella propria dichiarazione dei redditi e assoggettare il maggior imponibile all’aliquota IRES vigente nel periodo in cui si verifica il presupposto impositivo. Di conseguenza, la riserva si considera fiscalmente formata con utili prodotti nel medesimo periodo d’imposta in cui avviene la distribuzione.
Nel caso specifico, la distribuzione deliberata nel 2018 genera in capo alla società un maggior reddito tassato con aliquota IRES del 24% nel medesimo esercizio. Pertanto, gli utili distribuiti ai soci devono considerarsi formati nel 2018.
Parere finale dell’Agenzia sulle somme percepite dai soci
Stabilito che la riserva è fiscalmente formata nel 2018, l’Agenzia conclude che non si applica la disciplina transitoria del comma 1006 della legge n. 205/2017, riservata agli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017. Si applica invece la regola generale introdotta dalla riforma:
- la società istante deve operare una ritenuta a titolo d’imposta del 26% sull’ammontare della riserva distribuita ai soci persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate.
Conclusione operativa
Per effetto della distribuzione della riserva non affrancata nel 2018, la riserva è trattata come formata in quell’anno e, in capo ai soci, la tassazione avviene con ritenuta del 26% e non con il regime di concorso parziale al reddito previsto per gli utili qualificati formati sino al 2017.
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