Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 334 del 8/08/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene di poter applicare il forfetario perché non controlla la società ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.; inoltre evidenzia che i codici ATECO sono diversi e che non vi sarebbe una riconducibilità tale da integrare la causa ostativa.

Cause ostative al regime forfetario per socio di s.r.l. e attività potenzialmente riconducibili

Il quesito

L’istante chiede se, essendo socio al 33,33% di una s.r.l. e avviando un’attività di procacciatore d’affari anche verso la medesima società, possa accedere e permanere nel regime forfetario, in assenza di controllo di diritto ex art. 2359 c.c.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia richiama la causa ostativa dell’art. 1, comma 57, lett. d), l. 190/2014 e la circolare 9/E/2019: occorrono sia il controllo diretto o indiretto della s.r.l. sia la riconducibilità delle attività. Nel caso concreto non emerge un controllo di diritto né parentela tra i soci, ma la possibilità di fatturare fino al 50% alla società può far ipotizzare un controllo di fatto, da verificare in concreto. Quanto alla riconducibilità delle attività, se i codici ATECO corrispondono alle attività effettive e non ricorre la condizione di cui sopra, la causa ostativa non opera e il forfetario è applicabile o permane, con verifica da effettuarsi nell’anno di applicazione del regime.

Cause ostative al regime forfetario per socio di s.r.l. e attività verso la società

L’interpello riguarda l’applicabilità del regime forfetario a un contribuente che è socio di capitale, per 1/3, di una s.r.l. che svolge attività di consulenza in campo assicurativo e che intende avviare un’attività di procacciatore d’affari, anche a favore della medesima società. Il tema centrale è la verifica della causa ostativa prevista per i soggetti che controllano società a responsabilità limitata le cui attività siano riconducibili a quelle svolte dal contribuente.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L’istante riferisce che la società ALFA ha tre soci, ciascuno titolare del 33,33% del capitale sociale, senza rapporti di parentela tra loro e senza patti parasociali. Dalla documentazione integrativa emerge inoltre che gli amministratori sono nominati tra i soci e che operano congiuntamente per gli atti comportanti esposizione finanziaria, tra cui emissione, avallo e accettazione di titoli cambiari, stipulazione di mutui e finanziamenti, nonché negoziazione e rilascio di garanzie reali e personali.

Il contribuente precisa anche che prevede di non fatturare alla società, oppure di fatturare a essa una percentuale non superiore al 50% dell’intero fatturato annuo.

Quesito posto all’Agenzia delle Entrate

Il contribuente chiede se, alla luce della sua partecipazione nella s.r.l. e dell’attività di procacciatore d’affari che intende svolgere anche nei confronti della società partecipata, possa accedere legittimamente al regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014, come modificata dalla legge di bilancio 2019.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il contribuente sostiene che la causa ostativa non operi, perché non controlla la s.r.l. ai sensi dell’articolo 2359 c.c. e, in particolare, non dispone della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria. Richiama inoltre l’esigenza, sottolineata dal MEF, di valutare la correlazione sostanziale tra attività oltre il mero dato del codice ATECO, ma ritiene comunque che, in assenza di controllo di diritto, possa applicare il regime forfetario.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia ricorda che il regime forfetario è disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014. La legge di bilancio 2019 ha riformulato, tra le altre, la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57.

Secondo tale disposizione, non possono avvalersi del regime gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che:

  • controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata;
  • e tali società esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli stessi soggetti.

La circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, richiamata dalla risposta, chiarisce che la causa ostativa richiede la compresenza di entrambe le condizioni e che, per definire il controllo diretto e indiretto, occorre fare riferimento all’articolo 2359, primo e secondo comma, c.c.

In base a tale norma, sono controllate:

  • le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  • le società sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Per il controllo indiretto, ai fini della disciplina forfetaria, si computano anche i voti spettanti a persone interposte, inclusi i familiari di cui all’articolo 5, comma 5, del TUIR.

Quanto alla riconducibilità delle attività, la circolare precisa che occorre guardare alle attività effettivamente svolte, non ai soli codici ATECO. La riconducibilità può ritenersi sussistente, in particolare, quando il contribuente in regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla s.r.l. controllata, la quale deduca i correlativi costi.

La stessa prassi chiarisce infine che la verifica della causa ostativa va effettuata con riferimento all’anno di applicazione del regime e non all’anno precedente.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso concreto, l’Agenzia osserva che, sulla base di quanto dichiarato, non emerge un controllo di diritto né un’influenza dominante sulla s.r.l. ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), e secondo comma, c.c.; inoltre, non vi sono rapporti di parentela tra i soci.

Tuttavia, la circostanza che il contribuente preveda di fatturare alla società fino al 50% del proprio fatturato annuo non consente di escludere a priori un possibile controllo di fatto. Su tale profilo, però, l’Agenzia precisa che si tratta di un accertamento fattuale che esula dalle competenze esercitabili in sede di interpello.

Quanto alla seconda condizione, se le attività effettivamente svolte dal contribuente e dalla società coincidono con quelle formalmente indicate nei rispettivi codici ATECO, non si realizzerebbe la riconducibilità richiesta dalla norma, con conseguente possibilità di permanere nel regime forfetario. Anche questo, però, richiede una verifica fattuale non esperibile in sede di interpello.

Conclusioni operative

La risposta non afferma in modo assoluto l’applicabilità o l’inapplicabilità del regime, ma chiarisce il criterio di verifica:

  • la causa ostativa opera solo se ricorrono congiuntamente controllo della s.r.l. e attività riconducibili;
  • in assenza di tali condizioni, il regime forfetario è applicabile o permane;
  • la verifica va svolta sull’anno di applicazione del regime;
  • nel caso di specie, il possibile controllo di fatto e la concreta riconducibilità delle attività richiedono un esame del merito fattuale che non può essere compiuto in sede di interpello.

In sostanza, l’Agenzia lascia aperta la possibilità di accesso al forfetario, ma subordina l’esito alla reale configurazione dei rapporti economici e all’effettiva sovrapposizione delle attività svolte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.