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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-638/16

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 marzo 2017. — X e X contro État belge. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgio). — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 810/2009 – Articolo 25, paragrafo 1, lettera a) – Visto con validità territoriale limitata – Rilascio di un visto per motivi umanitari o in virtù di obblighi internazionali – Nozione di “obblighi internazionali” – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Convenzione di Ginevra – Rilascio di un visto nell’ipotesi di un rischio comprovato di una violazione degli articoli 4 e/o 18 della carta dei diritti fondamentali – Insussistenza di un obbligo. — Causa C-638/16 PPU

Giurisprudenza europea62016CJ0638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che il codice dei visti UE si applichi alle domande di visto umanitario finalizzate a consentire la presentazione di una domanda di protezione internazionale nello Stato membro di destinazione e un soggiorno superiore a 90 giorni. Ne deriva che gli articoli 4 e 18 della Carta non possono essere invocati per imporre il rilascio del visto in una situazione non disciplinata dal diritto dell’Unione. La decisione delimita nettamente la disciplina dei visti di breve durata rispetto all’accesso alla protezione internazionale.

Domanda di visto umanitario per consentire la presentazione di una domanda di asilo in uno Stato membro: esclusione dall’ambito di applicazione del codice dei visti UE.

La questione giuridica

Se l’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009 debba essere interpretato nel senso che la nozione di "obblighi internazionali" comprenda gli obblighi derivanti dalla Carta, dalla CEDU e dalla Convenzione di Ginevra; e, in caso affermativo, se lo Stato membro sia tenuto a rilasciare un visto umanitario quando sia dimostrato un rischio di violazione degli articoli 4 e/o 18 della Carta, tenendo conto anche di eventuali legami del richiedente con lo Stato membro.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che una domanda di visto con validità territoriale limitata, presentata in un consolato o in una rappresentanza di uno Stato membro situata in un paese terzo da cittadini di tale paese terzo che intendano poi entrare nello Stato membro per chiedere asilo e soggiornarvi per più di 90 giorni in 180 giorni, non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 810/2009; di conseguenza, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la Carta, la CEDU e la Convenzione di Ginevra non impongono il rilascio di un simile visto sulla base dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti, poiché la materia resta disciplinata dal solo diritto nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 810/2009
  • Regolamento (UE) n. 610/2013
  • Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 810/2009
  • Articolo 1 regolamento (CE) n. 810/2009
  • Articolo 2 regolamento (CE) n. 810/2009
  • Articolo 32, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 810/2009
  • Regolamento (UE) 2016/399
  • Articolo 4 regolamento (UE) 2016/399
  • Articolo 6 regolamento (UE) 2016/399
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 3 direttiva 2013/32/UE
  • Regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 1 regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 3 regolamento (UE) n. 604/2013
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 4 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 18 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 51 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • CEDU
  • Articolo 1 CEDU
  • Articolo 3 CEDU
  • Convenzione di Ginevra
  • Articolo 33 Convenzione di Ginevra
  • Articolo 79, paragrafo 2, lettera a), TFUE
  • Articolo 78 TFUE

Domanda di visto umanitario per la presentazione di una domanda di asilo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgio) in una controversia tra una famiglia siriana e lo Stato belga sul rifiuto di rilasciare visti con validità territoriale limitata. La Corte è chiamata a chiarire se il regolamento (CE) n. 810/2009, in particolare l’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), imponga il rilascio di un visto per motivi umanitari quando i richiedenti intendano entrare nello Stato membro per chiedere asilo e vi restino oltre i 90 giorni.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti, una coppia e i loro tre figli minorenni, tutti siriani residenti ad Aleppo, avevano chiesto presso l’ambasciata del Belgio a Beirut un visto con validità territoriale limitata. Essi sostenevano di dover lasciare la Siria per presentare domanda di asilo in Belgio, richiamando la situazione di violenza nel Paese, il sequestro e le torture subite da uno dei familiari e il rischio di persecuzione per motivi religiosi. L’Ufficio per gli stranieri belga ha respinto le domande, ritenendo, tra l’altro, che esse mirassero a un soggiorno superiore a 90 giorni e che le sedi diplomatiche non fossero il luogo per presentare domande di asilo.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto se:

  • gli "obblighi internazionali" menzionati dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti comprendano i diritti garantiti dalla Carta, dalla CEDU e dalla Convenzione di Ginevra;
  • lo Stato membro sia tenuto a rilasciare il visto quando sia dimostrato un rischio di violazione dell’articolo 4 e/o dell’articolo 18 della Carta o di altri obblighi internazionali;
  • rilevino, a tal fine, eventuali legami del richiedente con lo Stato membro richiesto.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 810/2009, che limita il proprio ambito ai visti per transiti o soggiorni non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Richiama poi l’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), relativo al rilascio eccezionale di visti con validità territoriale limitata per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, nonché l’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), sul rifiuto del visto per dubbi sull’intenzione di lasciare il territorio. Sul piano dell’asilo, sono richiamati la direttiva 2013/32/UE, in particolare l’articolo 3, che esclude le domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso rappresentanze degli Stati membri, e il regolamento (UE) n. 604/2013, che disciplina solo le domande presentate nel territorio di uno Stato membro, compresa la frontiera e le zone di transito. Sono inoltre citati gli articoli 4, 18 e 51 della Carta, l’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/399, l’articolo 6, paragrafo 5, lettera c), dello stesso regolamento, la CEDU e la Convenzione di Ginevra.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che le domande di specie erano state presentate per ottenere, in realtà, l’ingresso nello Stato membro al fine di formulare una domanda di protezione internazionale e di soggiornare in Belgio per più di 90 giorni. Una domanda con tale oggetto non rientra nel campo di applicazione del codice dei visti, concepito per visti di breve durata.

La Corte sottolinea inoltre che l’ordinamento UE non contiene, allo stato attuale, una disciplina armonizzata sul rilascio di visti o titoli di soggiorno di lunga durata per motivi umanitari ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 2, lettera a), TFUE. Ne consegue che una situazione come quella controversa rientra nel solo diritto nazionale e non nell’attuazione del diritto dell’Unione; pertanto, la Carta non è applicabile ai sensi del suo articolo 51, paragrafo 1.

La Corte esclude anche che l’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del codice dei visti possa essere invocato per attrarre la fattispecie nell’ambito del regolamento: qui non si tratta di dubbi sull’intenzione di lasciare il territorio alla scadenza del visto, bensì di una domanda avente un oggetto diverso, ossia l’accesso alla protezione internazionale. Accogliere l’interpretazione prospettata dai ricorrenti significherebbe consentire, tramite il codice dei visti, la presentazione di domande di asilo presso rappresentanze diplomatiche, in contrasto con l’impianto della direttiva 2013/32/UE e del regolamento n. 604/2013.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che una domanda di visto con validità territoriale limitata, presentata per motivi umanitari sulla base dell’articolo 25 del codice dei visti presso la rappresentanza di uno Stato membro in un paese terzo, con l’intenzione di presentare all’arrivo nello Stato membro una domanda di protezione internazionale e di soggiornare oltre 90 giorni in 180 giorni, non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 810/2009. In tale ipotesi, la questione è disciplinata unicamente dal diritto nazionale, allo stato attuale del diritto dell’Unione.

Principi affermati

  • Il codice dei visti disciplina solo i visti per soggiorni di breve durata.
  • Una domanda di ingresso finalizzata a presentare asilo e a soggiornare oltre 90 giorni non può essere trattata come domanda rientrante nel codice dei visti.
  • In assenza di disciplina UE sui visti umanitari di lunga durata, la Carta non si applica a tale situazione.
  • Gli "obblighi internazionali" di cui all’articolo 25 del codice dei visti non possono essere interpretati nel senso di imporre un obbligo generale di rilascio del visto per consentire l’accesso alla procedura di asilo in uno Stato membro.

Come è indicizzato

Materievistiasilo e protezione internazionalediritti fondamentalispazio di libertà, sicurezza e giustizia

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