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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-497/16

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 2 marzo 2017. — Procedimento penale a carico di Juraj Sokáč. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Precursori di droghe – Regolamento (CE) n. 273/2004 – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “sostanza classificata” – Esclusione dei medicinali – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 1, punto 2 – Nozione di “medicinale” – Medicinale contenente efedrina o pseudoefedrina – Regolamento (CE) n. 111/2005 – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “sostanza classificata” – Allegato – Inclusione dei medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina – Irrilevanza rispetto all’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004. — Causa C-497/16

Giurisprudenza europea62016CO0497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata, ha ribadito che i medicinali ai sensi della direttiva 2001/83/CE non rientrano nella nozione di sostanza classificata del regolamento n. 273/2004, anche se contengono efedrina o pseudoefedrina. La modifica del regolamento n. 111/2005, che include tali medicinali nel controllo del commercio con i paesi terzi, non incide sul diverso regime interno del regolamento n. 273/2004. Ne consegue che tali medicinali restano esclusi dall’ambito di applicazione di quest’ultimo regolamento.

Medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina: esclusione dalla nozione di “sostanza classificata” del regolamento n. 273/2004 e irrilevanza della modifica del regolamento n. 111/2005

La questione giuridica

Se i medicinali, ai sensi della direttiva 2001/83/CE, che contengono sostanze classificate come efedrina o pseudoefedrina, siano esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento n. 273/2004 anche dopo le modifiche introdotte dai regolamenti nn. 1258/2013 e 1259/2013, tenuto conto che il regolamento n. 111/2005, come modificato, include espressamente tali medicinali nel proprio ambito di controllo del commercio con i paesi terzi.

Principio di diritto

I medicinali definiti dalla direttiva 2001/83/CE, anche quando contengono efedrina o pseudoefedrina, restano esclusi dalla nozione di “sostanza classificata” di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 273/2004; la modifica di tale disposizione ad opera del regolamento n. 1258/2013 ha valore chiarificatore e non ne restringe l’esclusione, mentre l’estensione operata dal regolamento n. 1259/2013 per il regolamento n. 111/2005 incide solo sul controllo degli scambi con i paesi terzi e non sull’interpretazione del regolamento n. 273/2004.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 2001/83/CE
  • Direttiva 2004/27/CE
  • Direttiva 2001/82/CE
  • Regolamento (CE) n. 273/2004
  • Regolamento (CE) n. 111/2005
  • Regolamento (UE) n. 1258/2013
  • Regolamento (UE) n. 1259/2013

Medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina ed esclusione dal regolamento n. 273/2004

L’ordinanza riguarda un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší soud (Corte suprema ceca) in un procedimento penale a carico di Juraj Sokáč. Il dubbio interpretativo concerne la qualificazione, ai fini del regolamento (CE) n. 273/2004 sui precursori di droghe, di un medicinale contenente pseudoefedrina (Nurofen Stopgrip) sequestrato nel procedimento principale.

Fatti e procedimento principale

Il giudice nazionale espone che il primo giudice aveva ritenuto il medicinale in questione riconducibile ai precursori di droghe, fondandosi anche sul regolamento n. 111/2005, che nel frattempo era stato modificato per includere, nell’allegato, i medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina. In cassazione, l’imputato contestava tale impostazione, sostenendo che il prodotto fosse un medicinale e, come tale, escluso dal regolamento n. 273/2004.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la definizione di “medicinale” contenuta nell’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE. Ricorda poi che l’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 273/2004 definisce la “sostanza classificata” come una sostanza elencata nell’allegato I, con esclusione dei medicinali ai sensi della direttiva 2001/83/CE e dei medicinali veterinari ai sensi della direttiva 2001/82/CE. Viene altresì menzionato il regolamento (UE) n. 1258/2013, che ha modificato il regolamento n. 273/2004, e il regolamento (UE) n. 1259/2013, che ha modificato il regolamento n. 111/2005 inserendovi una categoria specifica per i medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina.

Ragionamento della Corte

La Corte decide con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del proprio regolamento di procedura, ritenendo la risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza, in particolare dalla sentenza M. e a. (C‑627/13 e C‑2/14). Richiama il fatto che, già nel testo originario, il regolamento n. 273/2004 escludeva i medicinali dalla nozione di sostanza classificata; la modifica del 2013 ha avuto funzione meramente chiarificatrice, senza incidere su tale esclusione.

La Corte distingue nettamente il regolamento n. 273/2004 dal regolamento n. 111/2005: il primo disciplina il controllo e il monitoraggio intraunionale delle sostanze, il secondo regola gli scambi tra Unione e paesi terzi. Proprio per questo, l’inclusione dei medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina nell’ambito del regolamento n. 111/2005 non modifica l’interpretazione del regolamento n. 273/2004. Tale estensione risponde all’obiettivo di rafforzare il controllo del commercio internazionale di questi medicinali, senza ostacolare gli scambi leciti.

Decisione

La Corte risponde che i medicinali, definiti dalla direttiva 2001/83/CE, composti da sostanze classificate come efedrina o pseudoefedrina, restano esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento n. 273/2004 anche dopo l’entrata in vigore dei regolamenti nn. 1258/2013 e 1259/2013. Le spese sono rimesse al giudice nazionale, trattandosi di incidente processuale nel procedimento principale.

Principio affermato

L’ordinanza conferma che la nozione di “sostanza classificata” del regolamento n. 273/2004 non comprende i medicinali ai sensi della direttiva 2001/83/CE, neppure se contengono efedrina o pseudoefedrina; la disciplina speciale introdotta nel regolamento n. 111/2005 opera solo per il commercio con paesi terzi e non altera l’esclusione prevista nel regolamento sui precursori di droghe intra-UE.

Come è indicizzato

Materieprecursori di droghemedicinali per uso umanocontrollo del commercio con paesi terzidiritto penale nazionale

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