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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-4/16

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2017. — J. D. contro Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Sąd Apelacyjny w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2009/28/CE – Articolo 2, secondo comma, lettera a) – Energia da fonti rinnovabili – Energia idraulica – Nozione – Energia prodotta in una piccola centrale idroelettrica situata presso il punto di scarico delle acque reflue industriali di un altro impianto. — Causa C-4/16

Giurisprudenza europea62016CJ0004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso ampio la nozione di energia idraulica della direttiva 2009/28/CE, ricomprendendo anche l’elettricità prodotta da una piccola centrale idroelettrica alimentata dallo scarico di acque reflue industriali di un altro impianto. L’esclusione riguarda solo le centrali di pompaggio che usano acqua precedentemente pompata a monte. La pronuncia valorizza il testo della direttiva, il regolamento statistico n. 1099/2008 e gli obiettivi di promozione delle rinnovabili e riduzione delle emissioni.

Nozione di energia da fonti rinnovabili: l’energia prodotta da una piccola centrale idroelettrica alimentata dallo scarico di acque reflue industriali di un altro impianto rientra nella direttiva 2009/28/CE.

La questione giuridica

Se la nozione di "energia idraulica", quale "energia da fonti rinnovabili" ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, lettera a), della direttiva 2009/28/CE, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 3, e con il considerando 30, debba essere interpretata restrittivamente come riferita solo all’energia prodotta da centrali idroelettriche che sfruttano il salto di acque superficiali interne o fluviali naturali, oppure se comprenda anche l’energia prodotta da una piccola centrale idroelettrica non di pompaggio situata presso il punto di scarico delle acque reflue industriali di un altro impianto.

Principio di diritto

La nozione di "energia da fonti rinnovabili" di cui all’articolo 2, secondo comma, lettera a), della direttiva 2009/28/CE comprende anche l’energia prodotta da una piccola centrale idroelettrica non di pompaggio situata allo scarico delle acque reflue industriali di un altro impianto che abbia previamente prelevato l’acqua per proprie finalità; la sola eccezione espressamente prevista riguarda l’elettricità prodotta in centrali di pompaggio che utilizzano acqua precedentemente pompata a monte. Ne consegue che gli Stati membri non possono escludere in via generale l’energia idraulica generata da un flusso d’acqua artificiale, salvo i casi di abuso o di pompaggio finalizzato unicamente a creare il flusso per produrre energia a valle.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2009/28/CE
  • Articolo 1 direttiva 2009/28/CE
  • Articolo 2, secondo comma, lettera a), direttiva 2009/28/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2009/28/CE
  • Articolo 5, paragrafi 1, lettera a), 3 e 7, direttiva 2009/28/CE
  • Allegato II direttiva 2009/28/CE
  • Considerando 1 direttiva 2009/28/CE
  • Considerando 30 direttiva 2009/28/CE
  • Direttiva 2003/54/CE
  • Direttiva 2009/72/CE
  • Regolamento (CE) n. 1099/2008
  • Allegato B, punto 5.1.1, regolamento (CE) n. 1099/2008
  • Legge polacca sull’energia del 10 aprile 1997, articolo 3, punto 20

Energia da fonti rinnovabili e piccola centrale idroelettrica alimentata da acque reflue industriali

La causa è un rinvio pregiudiziale proposto dal Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział Cywilny (Corte d’appello di Varsavia, Sezione civile, Polonia) nell’ambito di una controversia tra J. D. e il presidente dell’Ufficio polacco per la regolamentazione energetica. Il giudice nazionale chiede se l’energia prodotta da una piccola centrale idroelettrica situata allo scarico delle acque reflue industriali di un altro impianto possa rientrare nella nozione di "energia da fonti rinnovabili" della direttiva 2009/28/CE.

Fatti e procedimento principale

J. D. esercitava attività di produzione di elettricità da fonti rinnovabili in due piccole centrali a biogas e in una piccola centrale idroelettrica collocata presso il punto di scarico delle acque reflue industriali di un altro impianto non dedito alla produzione di elettricità. Alla scadenza della concessione, l’impresa ha chiesto la proroga per un nuovo periodo, ma l’autorità energetica polacca ha respinto la domanda quanto alla centrale idroelettrica.

Il rifiuto è stato confermato in primo grado. In appello, la società ha sostenuto che la normativa nazionale era incompatibile con la direttiva 2009/28/CE, poiché limitava la nozione di energia idraulica alla sola energia del salto dei fiumi naturali, escludendo quella prodotta sfruttando un flusso d’acqua artificiale.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1 della direttiva 2009/28/CE, che istituisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili;
  • l’articolo 2, secondo comma, lettera a), che definisce l’energia da fonti rinnovabili includendo, tra l’altro, l’energia idraulica;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di conseguire una quota minima di energia rinnovabile;
  • l’articolo 5, paragrafi 1, lettera a), 3 e 7, nonché l’allegato II, relativi al calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili e al trattamento dell’energia idraulica;
  • il considerando 30, che esclude solo l’elettricità prodotta in centrali di pompaggio con acqua precedentemente pompata a monte;
  • il regolamento (CE) n. 1099/2008, allegato B, punto 5.1.1, che definisce l’energia idroelettrica come energia potenziale e cinetica dell’acqua convertita in elettricità nelle centrali idroelettriche, includendo l’accumulazione per pompaggio.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2009/28/CE non rinvia ai diritti nazionali per il significato della nozione di "energia idraulica". Ne segue che si tratta di una nozione autonoma del diritto dell’Unione, da interpretare in modo uniforme in tutti gli Stati membri.

Sul piano testuale e sistematico, la Corte rileva che la direttiva, letta insieme al regolamento n. 1099/2008 e alle disposizioni sul calcolo della quota di rinnovabili, evidenzia una sola esclusione espressa: l’elettricità prodotta in centrali di pompaggio che utilizzano acqua precedentemente pompata a monte. Da ciò la Corte deduce che l’energia idraulica può provenire sia da un flusso naturale sia da un flusso artificiale.

La Corte collega tale interpretazione agli obiettivi della direttiva 2009/28/CE, che mira ad aumentare il ricorso alle fonti rinnovabili per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e favorire sviluppo tecnologico, innovazione, occupazione e sviluppo regionale. Un’esclusione generalizzata dell’energia prodotta da corsi d’acqua artificiali sarebbe contraria a tali obiettivi e finirebbe per ridurre ingiustificatamente la produzione incentivabile.

La Corte precisa tuttavia che, per evitare abusi, non rientra nella nozione di energia idraulica da fonti rinnovabili l’ipotesi in cui il flusso d’acqua artificiale sia creato a monte mediante pompaggio al solo scopo di produrre energia a valle. Nel caso concreto, la centrale litigiosa non era né una centrale di pompaggio ad accumulazione né una centrale di pompaggio-turbinaggio; inoltre, il flusso utilizzato derivava dallo scarico di acque reflue industriali di un altro impianto, circostanza che spetta comunque al giudice del rinvio verificare.

Decisione

La Corte risponde che la nozione di "energia da fonti rinnovabili" di cui all’articolo 2, secondo comma, lettera a), della direttiva 2009/28/CE include l’energia prodotta da una piccola centrale idroelettrica, diversa da una centrale di pompaggio ad accumulazione o da una centrale di pompaggio-turbinaggio, situata presso il punto di scarico delle acque reflue industriali di un altro impianto che ha prelevato precedentemente l’acqua per proprie finalità.

Principi pratici per gli operatori

La pronuncia è rilevante per gli operatori del settore energetico perché conferma che l’origine artificiale del flusso d’acqua non basta, di per sé, a escludere l’elettricità dal perimetro delle rinnovabili. Per la qualificazione rileva soprattutto l’assenza di un sistema di pompaggio esclusivamente finalizzato a creare il flusso per la produzione a valle e la riconducibilità dell’impianto a una effettiva conversione di energia idraulica in elettricità.

Come è indicizzato

Materieenergia rinnovabileenergia idroelettricaambientemercato dell’energiarinvio pregiudiziale

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