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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-97/16

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 marzo 2017. — José María Pérez Retamero contro TNT Express Worldwide Spain SL e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Barcelona. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2002/15/CE – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Trasporto su strada – Lavoratore mobile – Autotrasportatore autonomo – Nozione – Irricevibilità. — Causa C-97/16

Giurisprudenza europea62016CJ0097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato un rinvio del giudice del lavoro di Barcellona relativo alla definizione di "lavoratore mobile" e di "autotrasportatore autonomo" nella direttiva 2002/15/CE, nell’ambito di una controversia sul licenziamento di un autista-trasportatore. Ha però rilevato che la direttiva disciplina l’organizzazione dell’orario di lavoro nel trasporto su strada e non la qualificazione del rapporto di lavoro ai fini del diritto nazionale. Ne è derivata la conclusione che le questioni erano irricevibili perché prive di nesso con l’oggetto della controversia principale.

Rinvio pregiudiziale sull’interpretazione della direttiva 2002/15/CE: irricevibilità perché la controversia sul licenziamento non rientra nel suo ambito di applicazione.

La questione giuridica

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se la nozione di "lavoratore mobile" dell’articolo 3, lettera d), della direttiva 2002/15/CE osti a una norma nazionale che esclude talune persone dal rapporto di lavoro quando trasportano merci con autorizzazione amministrativa e veicolo di proprietà o nella loro disponibilità, e se, in mancanza di uno o più requisiti dell’"autotrasportatore autonomo" di cui all’articolo 3, lettera e), secondo comma, debba automaticamente applicarsi la qualifica di lavoratore mobile.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato irricevibile il rinvio pregiudiziale: le nozioni di "lavoratore mobile" e di "autotrasportatore autonomo" di cui all’articolo 3 della direttiva 2002/15/CE possono essere interpretate solo entro l’ambito di applicazione di tale direttiva, che riguarda l’organizzazione dell’orario di lavoro nel trasporto su strada; non possono quindi essere invocate per risolvere una controversia su un licenziamento e sulla qualificazione del rapporto di lavoro ai fini del diritto del lavoro nazionale. Poiché il procedimento principale non verteva sull’orario di lavoro ma sulla natura subordinata o autonoma del rapporto e sulla legittimità del licenziamento, l’interpretazione richiesta non era necessaria ai fini della decisione della controversia.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2002/15/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2002/15/CE
  • Articolo 2 della direttiva 2002/15/CE
  • Articolo 3, lettere d) ed e), della direttiva 2002/15/CE
  • Regolamento (CEE) n. 3820/85
  • Accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETR)
  • Ley del Estatuto de los Trabajadores, articolo 1, paragrafo 3, lettera g)

Irricevibilità del rinvio pregiudiziale sulla nozione di lavoratore mobile nella direttiva 2002/15/CE

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dallo Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona nell’ambito di una controversia di lavoro tra un autotrasportatore e due società del settore logistico. Il punto centrale era se le definizioni di "lavoratore mobile" e di "autotrasportatore autonomo" contenute nella direttiva 2002/15/CE potessero incidere sulla qualificazione del rapporto e quindi sulla legittimità del licenziamento.

Fatti e procedimento principale

Il sig. José María Pérez Retamero aveva svolto attività di trasporto per TNT Express Worldwide Spain S.L. e, successivamente, per Last Mile Courier S.L. (già Transportes Sapirod S.L.), sulla base di contratti di prestazione di servizi. Il rapporto prevedeva istruzioni operative, uso di veicolo proprio, responsabilità per la merce e retribuzione forfettaria giornaliera; il lavoratore sosteneva tuttavia che sussistessero gli elementi del rapporto subordinato. Dopo la cessazione dei servizi comunicata dalla Sapirod nel febbraio-marzo 2015, egli adì il giudice del lavoro chiedendo l’accertamento della natura lavoristica del rapporto e l’illegittimità del licenziamento, oltre alla responsabilità solidale di TNT per presunta messa a disposizione illecita di lavoratori.

Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio domandava, in sostanza:

  • se la nozione di "lavoratore mobile" di cui all’articolo 3, lettera d), della direttiva 2002/15/CE ostasse a una norma nazionale che esclude dal rapporto di lavoro le persone che effettuano trasporti con autorizzazione amministrativa e con veicolo proprio o di cui possono disporre direttamente;
  • se, quando non ricorrano tutti i presupposti per essere qualificati come "autotrasportatore autonomo" ai sensi dell’articolo 3, lettera e), secondo comma, si debba automaticamente ritenere che la persona sia un "lavoratore mobile".

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
  • la direttiva 2002/15/CE, in particolare gli articoli 1, 2 e 3, lettere d) ed e);
  • i considerando 4, 9 e 10, che evidenziano la finalità della direttiva: prescrizioni minime sull’orario di lavoro nel trasporto su strada per tutelare salute, sicurezza e concorrenza;
  • il regolamento (CEE) n. 3820/85 e l’AETR, richiamati dall’articolo 2 della direttiva;
  • la normativa spagnola, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3, lettera g), dello Statuto dei lavoratori, che esclude dal rapporto di lavoro alcune attività di trasporto svolte con autorizzazione amministrativa e veicoli propri o direttamente disponibili.

Ragionamento della Corte

La Corte parte dalla propria giurisprudenza consolidata sull’articolo 267 TFUE: spetta al giudice nazionale valutare la necessità del rinvio, ma la Corte può rifiutare di rispondere quando l’interpretazione richiesta è manifestamente priva di collegamento con la controversia, ha natura ipotetica o manca di elementi utili.

Nel caso concreto, la Corte osserva che il giudice del rinvio non aveva accertato che la controversia rientrasse nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/15/CE. Tale direttiva, infatti, ha come oggetto l’organizzazione dell’orario di lavoro nel trasporto su strada e non la definizione generale dei rapporti di lavoro subordinato o autonomo. Inoltre, le definizioni contenute nell’articolo 3 sono definite "ai sensi della presente direttiva" e non possono essere estese oltre il suo campo di applicazione.

La controversia principale riguardava invece un’azione di impugnazione del licenziamento e la qualificazione del rapporto di lavoro ai fini del diritto del lavoro nazionale. Non si trattava di una questione relativa all’orario di lavoro, alla sicurezza o ai riposi dei lavoratori mobili. Perciò, l’interpretazione delle nozioni di "lavoratore mobile" e di "autotrasportatore autonomo" non era necessaria per risolvere la lite.

Decisione e dispositivo

La Corte ha dichiarato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice spagnolo. Le spese relative al procedimento principale sono rimesse al giudice nazionale; quelle sostenute dagli intervenienti dinanzi alla Corte non sono rifuse.

Principio affermato

Le definizioni contenute nella direttiva 2002/15/CE, compresa quella di "lavoratore mobile" e quella di "autotrasportatore autonomo", non possono essere utilizzate per qualificare un rapporto di lavoro ai fini della disciplina nazionale sui licenziamenti quando la controversia non rientra nell’ambito materiale della direttiva, cioè nell’organizzazione dell’orario di lavoro nel trasporto su strada. In difetto di tale nesso, il rinvio pregiudiziale è irricevibile.

Come è indicizzato

Materietrasporto su stradaorario di lavorodiritto del lavoroqualificazione del rapporto di lavoroammissibilità del rinvio pregiudiziale

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