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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04619/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la riedeterminazione del cumulo di 15 sentenze di condanna invocando l'art. 80 cod. pen., sostenendo di trovarsi nelle condizioni previste da tale norma e lamentando tra l'altro il mancato pagamento di multe. Chiedeva benefici quali liberazione anticipata, riduzione per sovraffollamento e riconoscimento del reato continuato. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendola generica e ritenendo esaurito il rapporto esecutivo per effetto dell'espiazione delle pene detentive, con irrilevanza della mancata riscossione delle pene pecuniarie; il ricorrente ha impugnato tale ordinanza.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e per mancanza di indicazione del concreto petitum e di interesse; la Corte ha ritenuto che dalle allegazioni emergesse solo l'esistenza di una pena pecuniaria residua mentre le pene detentive sarebbero state integralmente espiate, sicché non sussistevano i presupposti per la rideterminazione in esecuzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 80 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come base per il cumulo; la Corte rileva che l'applicazione richiede individuazione precisa dei titoli esecutivi e del residuo di pena e non può essere concessa sulla base di istanze generiche senza concreto petitum

  • art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87

    Interpretato, secondo l'orientamento citato, nel senso che il rapporto esecutivo si esaurisce con l'espiazione della pena detentiva, rendendo irrilevante la mancata riscossione della eventuale pena pecuniaria contestualmente irrogata

  • Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 20248 del 19/10/2018 (Rv. 275811) e Sez. 1, n. 51274 del 03/10/2019

    Sez. 1, n. 20248 del 19/10/2018; Sez. 1, n. 51274 del 03/10/2019

    Confermano l'orientamento secondo cui l'espiazione della pena detentiva determina l'esaurimento del rapporto esecutivo e la mancata riscossione della pena pecuniaria non impedisce tale esaurimento

Massime di principio

  • Una richiesta di rideterminazione del cumulo deve indicare con precisione i titoli esecutivi, il residuo di pena e il concreto interesse al provvedimento; le istanze generiche sono inammissibili
  • Il rapporto esecutivo è generalmente considerato esaurito con l'espiazione delle pene detentive: la mancata riscossione di pene pecuniarie, da sola, non impedisce l'esaurimento e quindi non giustifica automaticamente una nuova rideterminazione
  • La rideterminazione in esecuzione è invece possibile se sopraggiungono fatti nuovi rilevanti, ad esempio la declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune pene, ma tali circostanze devono essere espressamente allegati e provati
  • Il difensore deve specificare il petitum e dimostrare in che modo la rideterminazione inciderebbe sul carico esecutivo residuo; il mancato assolvimento di tale onere espone il ricorrente al rigetto o all'inammissibilità
  • Ricorsi inammissibili o manifestamente generici possono comportare condanne alle spese e, se previsto, somme a favore della Cassa delle ammende

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