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Ordinanza

Ordinanza n. 418/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale emessi dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Grosseto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Due cittadini stranieri hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, i provvedimenti con i quali lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Grosseto ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato stagionale, nonché gli atti interni del procedimento finalizzato alla richiesta del visto d'ingresso e gli atti connessi, presupposti o consequenziali. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso; in sede cautelare i ricorrenti hanno contestato la legittimità delle revoche e chiesto la sospensione della loro efficacia.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per ragioni di connessione e ha respinto le domande cautelari. Ha ritenuto che i provvedimenti impugnati esplicitassero le ragioni della decisione amministrativa e, inoltre, che il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presupponesse la preesistenza di un rapporto lavorativo non stagionale, ai sensi dell'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998. Non sono state quindi ravvisate ragioni sufficienti per sospendere gli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone, secondo il TAR, la preesistenza di un rapporto lavorativo non stagionale.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la trattazione delle domande cautelari incidentali.

Massime di principio

  • Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la preesistenza di un rapporto lavorativo non stagionale; il rapporto di lavoro stagionale non è sufficiente a fondare tale titolo.
  • In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando il provvedimento impugnato espone le ragioni della decisione amministrativa e non emergono, allo stato degli atti, elementi idonei a giustificarne la sospensione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelare

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