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Sentenza

Sentenza n. 14903/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento - del verbale del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici, n. 1526038 del 15 maggio 23, con cui veniva dichiarata la non idoneità del ricorrente con conseguenziale definitiva esclusione dal Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia di Stato – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 16 marzo 2022; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, coordinato e conseguente.

Giustizia amministrativa202308995

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica e conseguente esclusione dal concorso pubblico per l'assunzione di allievi vice ispettori della Polizia di Stato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione medica del Ministero dell'Interno che ne aveva dichiarato la non idoneità psicofisica, con conseguente definitiva esclusione dal concorso, deducendo vizi di eccesso di potere e travisamento dei fatti. Il Ministero si è costituito sostenendo la legittimità dell'esclusione. Dopo il rigetto della domanda cautelare, il ricorrente non ha svolto ulteriore attività difensiva. Nelle more del giudizio è stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso e sono stati dichiarati i vincitori; il ricorrente non ha impugnato tale sopravvenuto provvedimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure relative alla non idoneità psicofisica. Il giudice ha ritenuto necessaria l'impugnazione anche della graduatoria finale, poiché la sua approvazione comporta nuove valutazioni degli interessi di una pluralità di partecipanti e non costituisce conseguenza inevitabile dell'esclusione impugnata. Pertanto, l'eventuale annullamento dell'atto di esclusione non avrebbe effetto caducante sulla graduatoria né sarebbe idoneo a procurare al ricorrente un'utilità concreta, anche per la tutela dei controinteressati. Il venir meno dell'interesse è stato ritenuto ulteriormente corroborato dall'inerzia processuale del ricorrente dopo il rigetto della cautelare. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse

    Il ricorso è improcedibile quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l'interesse concreto del ricorrente a ottenere una decisione utile.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibile sussistenza di profili di improcedibilità del ricorso

    Il giudice ha previamente segnalato alle parti la possibile improcedibilità derivante dalla mancata impugnazione della graduatoria finale, consentendo il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    La norma è stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    dati idonei a rivelare lo stato di salute

    Il richiamo sostiene la tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    dati relativi alla salute

    La disposizione è richiamata a fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici, chi impugna l'esclusione deve impugnare anche la graduatoria finale sopravvenuta, quando questa sia stata approvata nelle more del giudizio; la graduatoria non è infatti una conseguenza inevitabile dell'atto di esclusione, poiché implica nuove valutazioni riferite alla pluralità dei partecipanti.
  • La mancata impugnazione della graduatoria finale rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro l'esclusione, se l'eventuale annullamento dell'atto prodromico non sarebbe idoneo a caducare la graduatoria né a procurare al ricorrente un'utilità concreta.
  • L'omessa impugnazione dell'atto finale del concorso tutela anche la posizione dei terzi controinteressati, i cui interessi sono coinvolti dalla graduatoria e dalla dichiarazione dei vincitori.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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