Cassazione Civile, Ordinanza n. 24983/2025 del 10/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'amministratore giudiziario, nominato in un procedimento di prevenzione del Tribunale di Palermo, aveva chiesto la riforma del decreto di liquidazione dei compensi che gli aveva riconosciuto euro 14.716,40, sostenendo che l'importo corretto fosse quello da lui richiesto nell'istanza al Tribunale, pari a euro 65.155,65. La lite verteva sul criterio di liquidazione dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario ai sensi del D.P.R. n. 177 del 2015, in particolare: (i) sulla corretta applicazione della regola della gestione più onerosa ex art. 3, comma 6; (ii) sulla qualificazione del compendio come gestione unitaria o come pluralità di masse/patrimoni distinti; (iii) sulla base di calcolo del compenso per la gestione dell'azienda, che il ricorrente riteneva dovesse corrispondere all'attivo di bilancio al netto dei fondi e non al solo valore dei beni strumentali; (iv) sul mancato riconoscimento dell'aumento del 100% previsto dall'art. 4, comma 2, per amministrazioni estremamente complesse, di eccezionale valore patrimoniale o con risultati particolarmente positivi. Il ricorrente deduceva violazione di legge, nullità per motivazione illogica e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure formulate ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di una doppia conforme, ribadendo che la nuova formulazione dell'art. 360, comma 4, c.p.c. mantiene la preclusione già prevista dall'art. 348-ter c.p.c. per i giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2023. Nel merito, ha giudicato infondati i motivi relativi alla liquidazione del compenso: ha confermato che nel caso concreto vi era un unico compendio sequestrato/confiscato riconducibile a un unico proposto e dunque una gestione unitaria, con applicazione corretta del criterio della prevalenza della gestione più onerosa; ha ritenuto legittimo il parametro utilizzato per il valore del complesso aziendale, anche perché la società era stata posta in liquidazione e lo stesso amministratore giudiziario aveva ritenuto inattendibile l'attivo di bilancio; ha infine dichiarato inammissibile il motivo sull'aumento del 100% perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso i presupposti legali per tale maggiorazione. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva delle controparti; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 6, D.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177
"criterio della prevalenza della gestione più onerosa"; "maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione"
La regola opera nelle ipotesi di patrimoni misti; va individuata la gestione più onerosa tra quelle ricomprese nelle categorie previste e su questa si applica la maggiorazione entro il limite del 25% per le ulteriori tipologie, in relazione alla complessità della gestione.
art. 3, comma 1, D.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177
categorie di beni oggetto di gestione: azienda, mobili, immobili, frutti
La norma distingue le tipologie di beni e le relative modalità di gestione, costituendo il parametro di riferimento per il calcolo dei compensi dell'amministratore giudiziario.
art. 3, comma 2, D.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177
criteri di determinazione del valore dei beni
Il valore del complesso dei beni aziendali e degli altri beni sequestrati va determinato secondo i criteri normativi previsti dalla disposizione, richiamando il valore stimato o realizzato e le altre somme ricavate.
art. 4, comma 2, D.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177
La maggiorazione massima è eccezionale e richiede la prova di presupposti specifici: amministrazione estremamente complessa, eccezionale valore del patrimonio o risultati dell'amministrazione particolarmente positivi.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
violazione di legge; nullità della sentenza; omesso esame di un fatto decisivo
Le censure ex n. 5 sono precluse in caso di doppia conforme; il motivo deve inoltre essere riferibile alla ratio decidendi della decisione impugnata.
art. 360, comma 4, c.p.c.
disciplina della doppia conforme
La preclusione al motivo di cui al n. 5 resta operante anche dopo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 per i giudizi introdotti dal 1° gennaio 2023.
art. 348-ter c.p.c.
La disciplina della doppia conforme, pur abrogata, risulta sostanzialmente trasposta nell'attuale art. 360, comma 4, c.p.c. per i giudizi soggetti al nuovo regime.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei procedimenti di liquidazione dei compensi dell'amministratore giudiziario, il criterio della prevalenza della gestione più onerosa presuppone un compendio patrimoniale unitario o comunque un patrimonio misto da gestire in modo coordinato; non basta la mera presenza di beni di diversa natura per imporre distinte liquidazioni.
- Per sostenere l'esistenza di gestioni separate e di compensi autonomi, occorre allegare e dimostrare la concreta autonomia delle masse patrimoniali, con attive e passive riferibili a soggetti diversi e con esigenze gestionali realmente differenziate.
- La maggiorazione del compenso entro il 25% prevista per le ulteriori tipologie di gestione si applica sul compenso della gestione più onerosa già individuata, non comporta una duplicazione autonoma e non può essere letta in modo da produrre riduzioni o effetti paradossali non voluti dalla norma.
- Il valore del complesso aziendale ai fini tariffari va determinato secondo i criteri normativi del regolamento; quando la società è già in liquidazione e il bilancio è ritenuto inattendibile, il giudice può valorizzare i dati effettivi disponibili senza dover aderire acriticamente all'attivo contabile allegato.
- L'aumento del 100% del compenso ha carattere eccezionale e richiede la dimostrazione di specifici presupposti di legge; la mera contestazione del quantum liquidato non basta se il provvedimento ha motivato l'insussistenza di tali condizioni.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può veicolare la censura di omesso esame di fatti decisivi; inoltre, il motivo di ricorso deve colpire la concreta ratio decidendi della decisione impugnata, altrimenti è inammissibile.
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