Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31385/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla genericità del motivo e sulla mancanza dei requisiti di specificità dell'impugnazione; non viene riformata la sentenza di appello sul merito della responsabilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile in relazione al capo f) di imputazione. Con l'unico motivo ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico e non rispettava i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, c.p.p.: a fronte di una motivazione d'appello ritenuta congrua e logica, fondata sulle dichiarazioni dei titolari degli esercizi commerciali e sui riconoscimenti fotografici, il ricorso non indicava in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto idonee a confutare il ragionamento decisorio.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e puntuale; deduzioni generiche o non ancorate a concrete ragioni di fatto e di diritto non consentono il sindacato di legittimità e rendono il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure assertive o generiche non è sufficiente.
  • La deduzione di vizi di motivazione non è ammissibile quando non indichi con precisione gli snodi argomentativi della sentenza impugnata che si assumono errati o illogici.
  • Quando la motivazione di merito è congrua e coerente e il ricorso non offre una critica puntuale, la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.