Cassazione Penale, Ordinanza n. 31385/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla genericità del motivo e sulla mancanza dei requisiti di specificità dell'impugnazione; non viene riformata la sentenza di appello sul merito della responsabilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile in relazione al capo f) di imputazione. Con l'unico motivo ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico e non rispettava i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, c.p.p.: a fronte di una motivazione d'appello ritenuta congrua e logica, fondata sulle dichiarazioni dei titolari degli esercizi commerciali e sui riconoscimenti fotografici, il ricorso non indicava in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto idonee a confutare il ragionamento decisorio.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, c.p.p.
a pena di inammissibilità
Il motivo di ricorso deve essere specifico e puntuale; deduzioni generiche o non ancorate a concrete ragioni di fatto e di diritto non consentono il sindacato di legittimità e rendono il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure assertive o generiche non è sufficiente.
- La deduzione di vizi di motivazione non è ammissibile quando non indichi con precisione gli snodi argomentativi della sentenza impugnata che si assumono errati o illogici.
- Quando la motivazione di merito è congrua e coerente e il ricorso non offre una critica puntuale, la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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