Sentenza n. 2544/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di logopedista, relativa scheda di valutazione dei titoli e atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato il punteggio complessivo di 0,040 attribuitole nella graduatoria, deducendo l’omessa o erronea valutazione di servizi subordinati e libero-professionali svolti presso strutture operanti in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, del percorso relativo a un Master universitario di I livello non ancora conseguito alla data di presentazione della domanda, della partecipazione a un convegno e di diversi corsi di formazione. Ha inoltre dedotto violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 3 l. n. 241/1990, dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità, buona fede e correttezza, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà ed errata valutazione dei titoli. In particolare, dopo avere acquisito mediante accesso agli atti la scheda individuale di valutazione, ha impugnato con motivi aggiunti la dicitura “non valutabile” apposta dalla Commissione per alcuni titoli, lamentando l’assenza di una motivazione concreta. L’Azienda ha eccepito il difetto di giurisdizione, il difetto di interesse e di prova di resistenza e l’inammissibilità dei motivi aggiunti, sostenendo comunque la correttezza delle valutazioni compiute.
La decisione
Il TAR ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse una procedura selettiva pubblica per l’assunzione di dipendenti pubblici e rientrasse nella giurisdizione amministrativa. Ha riconosciuto l’interesse concreto e attuale della candidata, poiché la graduatoria continuava a essere utilizzata per il conferimento di incarichi e il miglioramento della posizione poteva essere utile anche in caso di scorrimento. Ha inoltre ritenuto ammissibili i motivi aggiunti, perché fondati sulla conoscenza successiva della scheda individuale acquisita tramite accesso agli atti. Nel merito, ha escluso che gli artt. 21 d.P.R. n. 220/2001 e 15-undecies d.lgs. n. 502/1992 imponessero l’automatica attribuzione di punteggio per i servizi svolti presso strutture convenzionate: la riconducibilità dei titoli alle categorie valutabili doveva essere verificata dalla Commissione alla luce della lex specialis e del regolamento aziendale, nell’esercizio di discrezionalità tecnica. Ha respinto le censure relative al Master, perché non conseguito entro il termine previsto dall’avviso, e alla partecipazione all’International Conference on Stuttering, di durata pari a tre giorni, mentre la disciplina richiedeva una durata superiore a tre giorni. Ha rilevato inoltre che due dei corsi contestati erano stati correttamente valutati con 0,010 punti ciascuno. Ha invece accolto le censure relative al servizio subordinato presso l’A.I.A.S., alle attività libero-professionali svolte presso l’A.I.A.S. e il CTS e ai corsi “La riabilitazione del paziente disfonico” e “Taping neuromuscolare”, poiché la scheda si limitava a qualificarli come “non valutabili” senza indicare se la ragione fosse il difetto dei requisiti documentali, la non riconducibilità alle categorie previste, la mancata attinenza professionale, la durata insufficiente o altro presupposto. Le ragioni illustrate dall’Amministrazione soltanto nelle memorie processuali non potevano integrare postumamente la motivazione, non essendo desumibili dall’atto o dagli atti procedimentali. Il TAR ha quindi annullato la scheda e gli atti conseguenti limitatamente ai titoli indicati, imponendo una nuova valutazione conforme alla lex specialis e al regolamento aziendale, con adeguata motivazione. Non ha riconosciuto direttamente alcun punteggio né disposto l’automatica modifica della graduatoria. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
art. 21 d.P.R. n. 220/2001
La disposizione non introduce un criterio autonomo di attribuzione del punteggio e non deroga ai criteri fissati dalla lex specialis; costituisce un elemento normativo da considerare nella valutazione dei titoli.
art. 15-undecies d.lgs. n. 502/1992
La disposizione non comporta l’automatica equiparazione dei servizi svolti presso strutture convenzionate ai servizi prestati presso il Servizio sanitario nazionale ai fini dell’attribuzione del punteggio.
art. 26 l. n. 833/1978
La riconducibilità di una struttura all’ambito dei presidi di riabilitazione non determina, da sola, l’automatica valutabilità del servizio secondo i criteri invocati dalla candidata.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione dell’atto di valutazione deve rendere percepibili le ragioni della mancata valutazione dei titoli e consentire il controllo sull’esercizio del potere tecnico-discrezionale.
art. 52, comma 2, c.p.a.
È stato applicato per disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti dei candidati collocati in posizione superiore.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità richiedono che la valutazione dei titoli sia svolta secondo criteri predeterminati, verificabili e adeguatamente motivati.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive per soli titoli, la riconducibilità di servizi e attività formative alle categorie previste dalla lex specialis costituisce espressione di discrezionalità tecnica della Commissione; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico né attribuire direttamente il punteggio, ma deve verificare il rispetto dei criteri predeterminati, la correttezza dell’iter logico e la sufficienza della motivazione.
- Lo svolgimento di attività presso una struttura privata convenzionata o accreditata con il Servizio sanitario nazionale non determina automaticamente l’equiparazione del servizio a quello prestato presso il Servizio sanitario nazionale né l’attribuzione del punteggio: occorre verificare, secondo la lex specialis e il regolamento applicabile, la natura della struttura, il tipo di rapporto, l’attinenza delle mansioni o dell’attività e la documentazione prodotta.
- La qualificazione di un titolo come “non valutabile” è insufficiente quando non consente di comprendere le ragioni dell’esclusione e di verificare la conformità della valutazione ai criteri della procedura; la Commissione deve indicare, almeno in modo intelligibile, il presupposto concreto della mancata attribuzione del punteggio.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata per la prima volta mediante le difese dell’Amministrazione in giudizio quando tali difese introducano nuovi presupposti giustificativi non desumibili dall’atto impugnato o dagli atti del procedimento.
- In una procedura destinata alla formazione di una graduatoria per incarichi eventuali e senza numero predeterminato di soggetti da contrattualizzare, sussiste l’interesse concreto e attuale a ottenere un punteggio maggiore e un miglior posizionamento, anche se non sia dimostrato che l’accoglimento conduca immediatamente alla collocazione tra i vincitori, purché la graduatoria possa essere utilizzata o scorsa.
- Quando l’illegittimità riguarda il difetto di motivazione della valutazione tecnica, il giudice annulla gli atti nei limiti della censura e ordina il riesercizio del potere, senza riconoscere direttamente il punteggio rivendicato né predeterminare la nuova posizione in graduatoria.
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