Cassazione Penale, Sentenza n. 40086/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per riciclaggio (e falso) sostenendo che non vi fosse motivazione sufficiente a dimostrare che avesse materialmente o moralmente effettuato operazioni dirette a ostacolare l'identificazione del veicolo provento di furto. Deduceva nullità per violazione di legge e difetto di motivazione e chiedeva la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 c.p. (ricettazione). I fatti accertati indicavano che l'imputato era alla guida di un'auto rubata con targa contraffatta, a bordo della quale furono rinvenuti arnesi atti allo scasso; il conducente eluse il controllo e fuggì.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nella parte relativa alla qualificazione del fatto: pur riconoscendo la disponibilità dell'autovettura rubata con targa contraffatta e la presenza di arnesi, ha ritenuto mancanti elementi probatori idonei a dimostrare che il ricorrente abbia concretamente partecipato alle operazioni di sostituzione della targa o ad altre attività dirette a occultare l'illegittima provenienza del bene. Pertanto il fatto è stato riqualificato come ricettazione (art. 648 c.p.), la sentenza impugnata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per la rideterminazione della pena; è stata dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità (per le altre fattispecie o per la responsabilità in senso generale).
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23 co. 8
Norma procedurale che permette il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto ai sensi del decreto; richiamata per il procedimento in Cassazione.
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha interpretato che la fattispecie accertata (possesso di un veicolo provento di furto con targa contraffatta e presenza di arnesi) è più correttamente inquadrabile come ricettazione quando manchino prove specifiche di operazioni dirette a ostacolare l'identificazione del bene, che sarebbero necessarie per qualificare il fatto come riciclaggio.
Massime di principio
- La mera disponibilità o conduzione di un bene provento di furto e la presenza di targhe contraffatte non sono automaticamente sufficienti a configurare il reato di riciclaggio: occorrono prove delle operazioni concrete volte a occultare o dissimulare la provenienza illecita (es. sostituzione delle targhe eseguita dal prevenuto, alterazione del telaio, cessione/conversione mirata).
- In assenza di elementi probatori che colleghino l'imputato all'attività materiale di occultamento dell'origine del bene, la fattispecie deve essere valutata sotto il profilo della ricettazione (art. 648 c.p.), con conseguente possibile riqualificazione.
- La condotta evasiva (fuga, elusione del controllo) e la presenza di attrezzi atti allo scasso costituiscono indizi rilevanti ma non suppliscono alla prova di atti concreti di dissimulazione richiesti per riciclaggio.
- Per accusatori: raccogliere prove dirette o circostanze che dimostrino la partecipazione all'operazione di occultamento (testimonianze, riprese, riscontri materiali sul laboratorio di contraffazione, comunicazioni) quando si mira alla contestazione del riciclaggio.
- Per la difesa: vale la strategia di contestare l'inerenza diretta dell'imputato nelle operazioni di occultamento e sollevare la possibilità che il bene sia stato ricevuto già alterato, mirando alla riqualificazione in ricettazione o a esclusione di responsabilità per riciclaggio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40030/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40031/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40032/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40035/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40036/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40039/2023 del 03/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →