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Sentenza

Sentenza n. 511/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale che imponeva alla Regione Siciliana, quale proprietaria dell’immobile ex autostazione, la restituzione all’uso pubblico dell’area pertinenziale e la messa in sicurezza dell’edificio

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione proprietaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale deducendo l’erroneità dei presupposti, l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, l’eccesso di potere in relazione all’ordine di restituzione dell’area all’uso pubblico, la violazione del regolamento edilizio unico regionale e dell’art. 50 TUEL, per assenza dei caratteri di necessità e urgenza, nonché l’illegittimità dell’ordine di messa in sicurezza dell’edificio e la sopravvenuta carenza dei presupposti igienico-sanitari e di sicurezza. Il Comune aveva rivolto l’ordinanza esclusivamente all’Assessorato regionale, in qualità di proprietario dell’immobile. Il ricorrente fondava la propria legittimazione sulla qualità di aggiudicatario dell’immobile e dell’area pertinenziale e di custode del bene, sebbene la procedura di vendita non fosse mai giunta a conclusione. Il contenzioso civile promosso per ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto di vendita si era inoltre concluso sfavorevolmente per il ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro l’ordinanza. Ha rilevato che la legittimazione ad agire presuppone la titolarità di una posizione giuridica differenziata e qualificata, la lesione diretta e attuale di tale posizione e la riferibilità del rapporto controverso al soggetto che agisce. Nel caso concreto, l’ordinanza era indirizzata esclusivamente alla Regione Siciliana, proprietaria sia dell’immobile sia dell’area pertinenziale, mentre il ricorrente non aveva acquisito la proprietà né una posizione giuridica qualificata sull’immobile, poiché la procedura di vendita non si era perfezionata. La sola qualità allegata di aggiudicatario e custode non era quindi sufficiente a fondare la legittimazione all’impugnazione. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti del Comune non costituito.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    interesse ad agire, ovvero la concreta possibilità di perseguire un bene della vita [...] in corrispondenza a una lesione diretta e attuale dell’interesse protetto

    L’interesse ad agire costituisce una condizione dell’azione e richiede una lesione diretta e attuale della posizione giuridica fatta valere.

  • art. 2932 c.c.

    esecuzione in forma specifica dell’obbligo [...] di concludere il contratto di vendita

    Il richiamo al contenzioso civile ex art. 2932 c.c. è stato valorizzato per dimostrare che la vendita dell’immobile non si era perfezionata e che il ricorrente non aveva acquisito la titolarità del bene.

  • art. 50 d.lgs. 267/2000

    La norma era richiamata tra le censure del ricorrente in relazione all’asserita assenza dei presupposti di necessità e urgenza dell’ordinanza, ma il TAR non ha esaminato il merito della relativa doglianza.

  • art. 2 l.r. Sicilia 10 agosto 2016, n. 16

    La disposizione era richiamata dal ricorrente in relazione al regolamento edilizio unico regionale; la questione non è stata esaminata per il difetto di legittimazione.

  • art. 29 l.r. Sicilia 13 agosto 2020, n. 19

    La disposizione era richiamata dal ricorrente in relazione al regolamento edilizio unico regionale; la questione non è stata esaminata per il difetto di legittimazione.

  • art. 51, comma 2, Regolamento tipo edilizio unico regionale

    La disposizione era invocata contro l’ordine di restituzione dell’area all’uso pubblico, ma il TAR non ha affrontato la censura nel merito.

Massime di principio

  • La legittimazione ad agire nel processo amministrativo richiede la titolarità di una posizione giuridica soggettiva differenziata e qualificata, astrattamente configurabile come interesse legittimo, nonché la sua lesione diretta e attuale per effetto dell’azione amministrativa.
  • Il soggetto che non abbia acquisito la proprietà di un bene pubblico né una posizione giuridica qualificata sul rapporto sostanziale non è legittimato a impugnare un provvedimento rivolto esclusivamente all’amministrazione proprietaria del bene.
  • La qualità di aggiudicatario di una procedura di vendita non perfezionata non attribuisce, di per sé, la legittimazione a impugnare provvedimenti amministrativi concernenti il bene, quando il soggetto non abbia conseguito la proprietà o altro titolo giuridico differenziato opponibile all’amministrazione.
  • La carenza di legittimazione attiva determina l’inammissibilità del ricorso e preclude l’esame delle censure di merito rivolte contro il provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereOrdinanze contingibili e urgenti
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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