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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33659/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la mancata retrodatazione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che la misura cautelare del 22/05/2019 doveva computarsi a partire dall'ordinanza cautelare emessa il 29/11/2017 (procedimento diverso), poiché i fatti e gli elementi probatori erano soggettivamente e oggettivamente connessi e già noti alla DDA prima del 29/11/2017. Sosteneva che non vi fosse alcun novum idoneo a giustificare una seconda misura e che la detenzione dal novembre 2017 avrebbe interrotto la permanenza del reato associativo, vanificando la nuova custodia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha confermato che il Tribunale del riesame e il Tribunale di Bari hanno adeguatamente motivato l'esclusione della retrodatazione dei termini per mancata dimostrazione, da parte della difesa, di elementi specifici e anteriori tali da far ritenere che gli stessi gravi indizi fossero già desumibili in epoca precedente al 29/11/2017. È stato inoltre rilevato che il mero stato di detenzione non prova la cessazione della partecipazione all'associazione mafiosa e che il ricorrente si è limitato a ripetere argomentazioni già esaminate senza confutare specificamente le motivazioni del provvedimento impugnato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; non consegue la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    norma citata in relazione al procedimento di impugnazione (appello cautelare) reso dal Tribunale di Bari; utilizzata nel quadro procedurale per inquadrare l'impugnazione avverso l'ordinanza del Gip

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    norma centrale del motivo, relativa al computo dei termini della custodia cautelare in presenza di più ordinanze: la Corte ha ritenuto che la retrodatazione non sia automatica e richiede dimostrazione specifica di elementi già desumibili in epoca anteriore alla prima ordinanza; la generica affermazione di conoscenza non è sufficiente

  • art. 303 cod. proc. pen.

    richiamata dalla difesa insieme all'art. 297 per ragioni procedurali e di disciplina della custodia; la Corte ha ritenuto infondate le obiezioni mosse sulla base di tale normativa

  • art. 416-bis cod. pen.

    richiamato sul tema della permanenza del reato associativo: la Corte osserva che il solo stato di detenzione non è sufficiente a provare la cessazione della permanenza del reato di associazione mafiosa, in assenza di specifici e pregnanti elementi

  • art. 81 cod. pen.

    richiamato nella ricostruzione difensiva circa il vincolo teleologico fra reati (contestazioni a catena); la Corte ha invece richiesto prova degli specifici elementi che colleghino le vicende in modo da giustificare la retrodatazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma applicata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    richiamata per gli adempimenti relativi alla carcerazione non revocata dal provvedimento; la Corte dispone gli atti conseguenti alla mancata rimessione in libertà

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    norma usata per il riassunto del motivo di ricorso nella esposizione procedurale

Massime di principio

  • La mera coincidenza soggettiva o la genericità di affermazioni non è sufficiente a disporre la retrodatazione dei termini di custodia: è necessario indicare elementi precisi e specifici che dimostrino che i gravi indizi erano già desumibili anteriormente alla prima ordinanza cautelare
  • La presenza di più ordinanze cautelari per fatti diversi ma correlati non comporta automaticamente il computo unitario dei termini di custodia; la valutazione richiede verifica della reale novità degli elementi posti a fondamento della successiva misura
  • Il solo stato di detenzione non prova la cessazione della partecipazione a un'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis): occorrono elementi probatori specifici per sostenere la cessazione della 'permanenza' del reato
  • In cassazione sono inammissibili i motivi generici che non si confrontano puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato: il ricorso deve confutare le argomentazioni del giudice di merito con riferimenti e censure specifiche
  • Chi impugna per ottenere la retrodatazione dei termini deve documentare quali atti o informazioni precedenti siano stati omessi dal giudice e perchè tali atti contenevano già gli indici di gravità necessari per la misura; senza ciò la richiesta è destinata a essere respinta

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