Cassazione Civile, Ordinanza n. 31853/2025 del 05/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria, con contestuale confisca del veicolo. In appello, il Tribunale aveva accolto l’impugnazione ritenendo nullo il verbale di accertamento per omessa indicazione dell’autorità emanante, ma aveva poi compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio richiamando, in modo generico, la "controvertibilità della questione trattata, in fatto e diritto". Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che non ricorressero i presupposti legali per la compensazione e che la motivazione adottata dal giudice di merito non fosse conforme ai criteri normativi e costituzionali, con lesione del diritto di difesa e del diritto al compenso per l’attività professionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: la motivazione del Tribunale sulla compensazione delle spese era meramente assertiva e non consentiva di verificare la ricorrenza di uno dei presupposti tassativi previsti dall’art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, la generica formula della "controvertibilità" non equivale alla deduzione concreta di assoluta novità della questione, mutamento di giurisprudenza, sopravvenienze o assoluta incertezza di gravità ed eccezionalità equiparabile alle ipotesi tipiche. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come norma sulle spese di lite, in collegamento con la censura sulla loro indebita compensazione
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è consentita solo nei casi tipizzati e in ipotesi eccezionali equiparabili; non basta una formula generica sulla controvertibilità della questione
art. 360 n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
d.l. n. 132 del 2014
indicato come fonte delle modifiche all’art. 92 c.p.c. rilevanti per la disciplina della compensazione delle spese
sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale
richiamata quale intervento che ha inciso sull’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 92 c.p.c.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite, fuori dall’ipotesi di soccombenza reciproca, richiede la presenza di presupposti specifici e concretamente individuati dal giudice, non essendo sufficiente un richiamo generico alla controvertibilità della controversia.
- Dopo le modifiche legislative e l’intervento della Corte costituzionale, l’art. 92 c.p.c. va interpretato in senso restrittivo: la compensazione è ammessa solo per assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza, sopravvenienze su questioni dirimenti o assoluta incertezza di gravità ed eccezionalità pari alle ipotesi tipiche.
- La motivazione sulla compensazione delle spese deve dare conto in modo concreto della ragione eccezionale posta a base della deroga al principio di soccombenza; una formula stereotipata o assertiva è censurabile per violazione di legge.
Come è indicizzato
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