Cassazione Penale, Ordinanza n. 11926/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari ha applicato, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena concordata in relazione ai reati di rapina e ricettazione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo che il giudice non avrebbe considerato la possibile esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva che il ricorso si fonda su un motivo non consentito, perché nel rito di applicazione della pena sono ammessi solo specifici motivi di impugnazione e non anche censure inerenti alle cause di proscioglimento, con confusione tra patteggiamento e concordato in appello.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Precisa che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di applicazione della pena sono proponibili solo i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il motivo dedotto riguarda la pretesa esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., esso è inammissibile ex art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiama il rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel quale il giudice ha applicato la pena concordata
art. 129 c.p.p.
invocato dal ricorrente per sostenere l'esistenza di una causa di proscioglimento; la Corte afferma che tale censura non è deducibile nel caso esaminato
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
art. 606, comma 3, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità dei motivi di ricorso non consentiti dalla legge
art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017
norma che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. non è consentito dedurre la sola esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se tale doglianza non rientra nei motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- I motivi di ricorso contro il patteggiamento sono tassativi e non possono essere estesi in via interpretativa oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
- La deduzione di un motivo estraneo al catalogo legale comporta l'inammissibilità del ricorso ex art. 606, comma 3, c.p.p.
- La sentenza di patteggiamento non va confusa con il concordato in appello: i limiti impugnatori sono propri del rito applicativo della pena e non consentono il sindacato sul merito della pretesa causa di proscioglimento.
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