Cassazione Civile, Sentenza n. 22955/2020 del 21/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la dichiarazione di fallimento dell'Associazione E.S.F.O. C.T.R.S. e, di riflesso, del suo legale rappresentante Roberto Sannasardo. Questioni principali: se l'Associazione debba essere qualificata come "imprenditore commerciale" ai sensi dell'art.1 r.d. 16/3/1942 n.267 e art.2082 c.c.; se la specifica disciplina regionale (L.R. Sicilia 6/3/1976 n.24) che inquadra l'attività di formazione come servizio pubblico gratuito e ne dispone il finanziamento integrale escluda l'elemento di "economicità" necessario per configurare attività imprenditoriale; e se la dichiarazione di fallimento del legale rappresentante possa essere estesa senza domanda specifica dei creditori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha revocato la dichiarazione di fallimento dell'Associazione E.S.F.O. C.T.R.S. e quella personale nei confronti di Roberto Sannasardo. Motivazione essenziale: l'ente svolge esclusivamente attività di formazione professionale programmata e diretta dalla Regione Sicilia, attività definita normativa come "servizio pubblico" e "gratuita"; i contributi regionali che coprono integralmente i costi rendono l'attività priva di una capacità autonoma di produrre ricavi e quindi priva del requisito di economicità richiesto per la qualifica di imprenditore commerciale. Sicché l'associazione non è assoggettabile a fallimento e, per dipendenza, decade anche la declaratoria di fallimento del suo rappresentante. Spese compensate.
Norme richiamate
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), art.1
"sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici"
Fissa i presupposti di fallibilità rinviando alla nozione di imprenditore; va valutato insieme all'art.2082 c.c. per stabilire se un ente associativo eserciti un'attività commerciale.
Codice Civile, art. 2082
"E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi"
La Corte interpreta l'aggettivo "economica" come richiedente il criterio di economicità della gestione (capacità tendenziale di coprire i costi con i ricavi); lo scopo di lucro soggettivo è giuridicamente irrilevante.
Codice Civile, art. 38
Prevede che per le obbligazioni dell'ente rispondano anche personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente; la Corte osserva che la fallibilità personale del rappresentante dipende dalla fallibilità dell'ente.
Legge Regione Sicilia 6 marzo 1976, n. 24 (formazione professionale)
art.1: l'azione formativa "è diretta a realizzare \"un servizio pubblico\""; art.9: "l'attività di formazione è gratuita"
La legge regionale inserisce l'attività nei programmi e controlli della Regione, imponendo gratuità e finanziamenti che coprono i costi; tale quadro normativo priva l'ente di autonomia organizzativa e della capacità di generare ricavi propri, escludendo la natura imprenditoriale.
Decisione della Commissione Europea 2 marzo 2005, n. 2006/225/CE
Richiamata in dottrina e dagli attori per supportare la non-imprenditorialità di formazione non profit finanziata pubblicamente; la Corte la considera rilevante sul piano del diritto della concorrenza, ma non decisiva se non integrata da elementi concreti sull'economicità dell'attività.
Statuto dell'Associazione E.S.F.O., art.13
"proventi di manifestazioni e di gestioni accessorie"
La previsione statutaria di possibili proventi accessori non basta, secondo la Corte, senza prova che tali attività e proventi siano state concretamente svolte e significative ai fini della creazione di ricavi propri dell'ente.
Massime di principio
- Un ente associativo vincolato a svolgere un servizio pubblico secondo piani e regolamenti amministrativi e la cui attività è normativamente gratuita e integralmente finanziata non ha in genere il requisito di "economicità" richiesto per essere qualificato imprenditore commerciale e dunque non è soggetto a fallimento.
- Il requisito determinante per la fallibilità è l'economicità oggettiva dell'attività (idoneità a coprire i costi con ricavi propri), non il movente soggettivo o la presenza di contributi pubblici esterni che limitino la capacità dell'ente di generare ricavi autonomi.
- L'esistenza in statuto di forme potenziali di entrate accessorie non è sufficiente: occorre prova concreta che tali proventi siano stati effettivamente prodotti e rilevanti ai fini dell'economicità.
- La dichiarazione di fallimento del legale rappresentante di un ente non riconosciuto è dipendente dalla dichiarazione di fallimento dell'ente; se quest'ultima è assorbita o revocata, decade anche la pronuncia personale contro il rappresentante salvo diversa autonoma posizione di fallibilità.
- Nelle controversie su fallibilità di enti che operano in settori regolati (es. formazione pubblica), il giudice deve esaminare la disciplina specifica e gli elementi fattuali (autonomia organizzativa, gratuità, fonte dei finanziamenti) più che applicare meccanicamente la nozione generale di impresa.
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