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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05628/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente di una struttura sanitaria aveva impugnato il licenziamento intimatogli per asserita riorganizzazione aziendale e soppressione del ruolo di Direttore Amministrativo. Il Tribunale e poi la Corte d'Appello avevano respinto l'impugnazione ritenendo provata la giustificazione oggettiva del recesso e insussistenti finalità ritorsive o discriminatorie. In cassazione il lavoratore ha proposto tre motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e violazione di norme processuali, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato il verbale del Consiglio di Amministrazione e il piano aziendale, dai quali emergerebbe l'assenza di reali criticità economiche e quindi la pretestuosità della soppressione del ruolo; (2) violazione di norme sul divieto di discriminazione e sul licenziamento ritorsivo, deducendo che il recesso sarebbe stato determinato dalla sua vicinanza politica al Presidente della Regione Molise, con conseguente errata applicazione del regime probatorio in materia discriminatoria e omessa valutazione di indizi quali la coincidenza temporale con la ripresa dei contrasti politici e l'isolamento lavorativo; (3) violazione delle norme civilistiche sull'interpretazione del contratto e della contrattazione collettiva dirigenziale, sostenendo che la soppressione dell'incarico non avrebbe potuto estinguere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dovendo il datore assegnare un diverso incarico compatibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato in modo promiscuo, volto in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito, e comunque non deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la Corte territoriale aveva correttamente escluso sia il licenziamento ritorsivo, per difetto di prova del motivo illecito determinante, sia la discriminazione, e la censura non rispettava i requisiti di specificità e autosufficienza; ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che la Corte d'Appello aveva correttamente interpretato il rapporto come unitario e aveva legittimamente valorizzato la riorganizzazione aziendale e la soppressione della posizione apicale, senza che la contrattazione collettiva invocata imponesse, nel caso concreto, una diversa ricollocazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame non è deducibile in cassazione quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado, salvo che il ricorrente indichi e confronti le diverse rationes decisorie; inoltre non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 348-ter, u.c., c.p.c.

    in caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    la dedotta violazione non è configurabile senza indicare specificamente le prove non ammesse o trascurate e senza dimostrare la decisività dell'omissione.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata perché sostanzialmente diretta alla revisione del merito.

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno del vizio motivazionale, ma non è stato ravvisato un vizio tale da incidere sulla validità della sentenza.

  • art. 1345 c.c.

    il licenziamento ritorsivo richiede la prova del motivo illecito determinante; in mancanza di tale prova, la doglianza non può essere accolta.

  • art. 15 L. n. 300 del 1970

    richiamato a sostegno della denunciata discriminazione/ritorsione nel rapporto di lavoro, ma la Corte ha escluso che gli elementi allegati fossero sufficienti a sovvertire l'accertamento di merito.

  • D.Lgs. n. 216 del 2003

    richiamato in tema di tutela contro le discriminazioni, ma la Corte ha ritenuto non decisivi gli indizi allegati e non specificamente censurata la motivazione di merito.

  • art. 28 D.Lgs. n. 150 del 2011

    richiamato per il riparto dell'onere probatorio nelle controversie discriminatorie; tuttavia la censura è stata ritenuta inammissibile anche per difetto di specificità e di riproduzione degli atti richiamati.

  • art. 1362 c.c.

    nell'interpretazione del rapporto e della disciplina collettiva, la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato il testo contrattuale e la sua coerenza sistematica.

  • art. 1363 c.c.

    l'interpretazione del contratto collettivo deve essere sistematica; nel caso concreto la lettura accolta dalla Corte territoriale è stata ritenuta corretta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    il travisamento del contenuto oggettivo della prova è deducibile, se del caso, con revocazione e non con ricorso per cassazione volto a una nuova valutazione del fatto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    le censure fondate su atti e documenti sono inammissibili se il ricorrente li richiama genericamente senza trascriverli e senza indicarne la collocazione nel fascicolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove; il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica in modo puntuale le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Il licenziamento ritorsivo richiede la prova del motivo illecito determinante, mentre la discriminazione va allegata e provata secondo il relativo regime, ma il ricorso per cassazione deve riprodurre in modo specifico gli atti e gli elementi indiziari su cui si fonda la censura.
  • La censura per violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si indica quale prova sia stata indebitamente ignorata o mal valutata e se se ne dimostra la decisività.
  • L'interpretazione della contrattazione collettiva in materia dirigenziale deve essere valutata nel suo tenore letterale e sistematico; una clausola sulla mancata conferma o revoca dell'incarico non può essere automaticamente estesa a ipotesi diverse di riorganizzazione che incidono sul rapporto nel suo complesso.
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Come è indicizzato

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