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Ordinanza

Ordinanza n. 1731/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione Dirigenziale Numero Repertorio CA/2742/2025, Numero protocollo CA/232573 del 28.11.2025 adottata dal Municipio Roma I Centro - U.O. Amministrativa - E.Q. SUAP Ambito Prati, notificata il 03.12.2025, con la quale veniva comunicato il diniego all'accoglimento dell'istanza Prot. n. CA/74238 del 28.04.2025 di nuova concessione per occupazione di suolo pubblico permanente a servizio del locale sito in Viale Giulio Cesare n. 89/91 - Roma; e di tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenziali, comunque connessi al predetto provvedimento impugnato in via principale, ovvero: - della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21/2015 di approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano e "Regolamento viario e classifica funzionale delle strade urbane di Roma Capitale", concretamente lesiva della ricorrente ed a questa opposta solo con la notificazione del provvedimento impugnato, Deliberazione impugnata nella parte in cui inserisce Viale Giulio Cesare nell' "elenco delle strade a viabilità principale Annesso D" pur classificandola come "di quartiere" (pag. 170 della Deliberazione), nella parte in cui statuisce che "In particolare con il termine “viabilità o rete principale” si intende (secondo quanto previsto dalle Direttive ministeriali sui PUT del giugno 1995) l'insieme di tutte le strade non a carattere locale" (pag. 18 della Deliberazione); nella parte in cui prevede che "L'insieme delle strade di tipo a), b), c), e), f), g) secondo quanto già rilevato viene denominato come viabilità principale "(pag.20 della Deliberazione); nella parte richiamata nell'atto impugnato, secondo la quale, in ambito urbano, per questo tipo di strade, sarebbero ammessi i pedoni solo sui marciapiedi e nella Parte IX - punto 2 ove non consente, sulle sedi stradali della viabilità principale, nuove occupazioni di suolo pubblico al di fuori dei marciapiedi, ed in generale in ogni sua parte per l'effetto della quale Viale Giulio Cesare è equiparata alla viabilità principale, il tutto nei limiti di esclusivo interesse della sola parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale del 05.11.2001 nella parte in cui si pone in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada quale normativa sovraordinata per le ragioni che si diranno meglio in seguito e, in ogni caso, nelle parti in cui presenta motivi ostativi all'istanza osp presentata dalla ricorrente, anche in virtù di come è stato espressamente richiamato da controparte nell'atto impugnato; - di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo all'istanza di nuova concessione dell'osp permanente in questione, presentata dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202602481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di nuova concessione permanente per occupazione di suolo pubblico a servizio di un locale sito in Viale Giulio Cesare, nonché gli atti presupposti, inclusi la disciplina comunale sulla viabilità e il decreto ministeriale richiamato dall’amministrazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego adottato da Roma Capitale sull’istanza di nuova concessione permanente per occupazione di suolo pubblico, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha contestato anche la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21/2015, nella parte in cui qualifica Viale Giulio Cesare come strada appartenente alla viabilità principale e vieta nuove occupazioni di suolo pubblico sulle sedi stradali della viabilità principale al di fuori dei marciapiedi. È stato inoltre censurato il decreto ministeriale del 5 novembre 2001, nella parte ritenuta incompatibile con il Codice della strada e ostativa al rilascio della concessione. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono, ai fini cautelari, doglianze dirette a mettere in discussione la qualificazione di Viale Giulio Cesare come strada a viabilità principale e la possibilità di considerare l’area richiesta come fascia di sosta laterale, sottratta al divieto di occupazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In via sommaria, ha richiamato precedenti decisioni della stessa Sezione riguardanti analoghe occupazioni richieste dalla ricorrente. In particolare, una precedente sentenza aveva ritenuto che neppure la disciplina sopravvenuta contenuta nella DAC n. 118/2025 consentisse l’occupazione della parte di carreggiata interessata, non riconducibile alla deroga prevista per la fascia di sosta laterale, poiché mancavano sia la corsia di manovra sia la separazione dalla carreggiata mediante striscia di margine discontinua. Una precedente ordinanza cautelare aveva inoltre ritenuto non contestabile, allo stato, l’inserimento di Viale Giulio Cesare nella viabilità principale, in applicazione della direttiva ministeriale rilevante ai sensi dell’art. 36 del Codice della strada e considerato l’intenso traffico della strada. Il Collegio ha rilevato che non erano mutate le condizioni di fatto e di diritto alla base dei precedenti rigetti. Ha inoltre precisato che la nozione di fascia laterale è quella stabilita dall’art. 3, comma 1, n. 23, del Codice della strada e che tale definizione prevale su eventuali indicazioni difformi contenute in atti secondari, inclusi i decreti ministeriali. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000,00, oltre oneri riflessi.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; la decisione è stata assunta valutando il fumus boni iuris nella fase cautelare.

  • art. 36 Codice della strada

    La direttiva ministeriale sui piani urbani del traffico è stata ritenuta giuridicamente rilevante ai fini della classificazione delle strade e, in particolare, della qualificazione di Viale Giulio Cesare come appartenente alla viabilità principale.

  • art. 3, comma 1, n. 23, Codice della strada

    parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra

    La nozione legale di fascia di sosta laterale richiede congiuntamente la separazione dalla carreggiata mediante striscia di margine discontinua, la presenza di una fila di stalli e la relativa corsia di manovra; un mero stallo di sosta privo di tali elementi non integra la fattispecie.

  • Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21/2015

    È stata impugnata nella parte relativa alla classificazione di Viale Giulio Cesare nella viabilità principale e al divieto di nuove occupazioni di suolo pubblico sulle sedi stradali della viabilità principale al di fuori dei marciapiedi.

  • Decreto ministeriale 5 novembre 2001

    È stato richiamato quale atto secondario privo di rilievo prevalente rispetto alla definizione della fascia laterale stabilita dal Codice della strada.

Massime di principio

  • Ai fini della qualificazione di un’area come fascia di sosta laterale, occorre verificare la compresenza degli elementi definiti dall’art. 3, comma 1, n. 23, del Codice della strada: adiacenza alla carreggiata, separazione mediante striscia di margine discontinua, fila degli stalli di sosta e relativa corsia di manovra.
  • Un mero stallo di sosta, in assenza della corsia di manovra e della separazione dalla carreggiata mediante striscia di margine discontinua, non costituisce fascia di sosta laterale e non beneficia della disciplina derogatoria eventualmente prevista per tale area.
  • Nella valutazione cautelare della legittimità del diniego di occupazione di suolo pubblico, la classificazione di una strada come appartenente alla viabilità principale può essere sorretta dalla direttiva ministeriale rilevante ai sensi dell’art. 36 del Codice della strada, ove non emergano elementi concreti idonei a dimostrarne l’inadeguatezza rispetto all’assetto effettivo della strada.
  • Gli atti secondari, inclusi i decreti ministeriali, non possono derogare alla definizione normativa contenuta nel Codice della strada di fascia di sosta laterale.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoCircolazione stradale e viabilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoTrasporti e circolazione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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