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Sentenza

Sentenza n. 1548/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento del silenzio-diniego su istanza accesso documentale presentata in data 28/10/2025 e il conseguente accertamento del diritto all’ostensione dei documenti in quella sede richiesti ex art. 116 cod. proc. amm.

Giustizia amministrativa202502579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale relativa alla richiesta di pagamento di € 343,25 per prestazioni sanitarie asseritamente fruite in regime di esenzione ticket non spettante

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso presentata il 28 ottobre 2025 ai sensi della legge n. 241/1990, chiedendo l’ostensione della documentazione posta a fondamento della richiesta di pagamento di € 343,25, riferita a prestazioni sanitarie fruite negli anni 2015 e 2016 in asserito regime di esenzione ticket non spettante. In particolare, ha richiesto: la copia dell’autocertificazione utilizzata dall’Amministrazione; l’elenco delle prestazioni o altro documento indicante le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale e le relative date; il conteggio o prospetto contabile della quota richiesta; ogni altro atto utilizzato nel procedimento; nonché gli ulteriori atti prodromici, presupposti o connessi. L’ASP, inizialmente rimasta inerte, nel corso del giudizio ha trasmesso i documenti relativi alle prestazioni e al conteggio contabile, corrispondenti alle lett. b) e c) dell’istanza. La ricorrente ha quindi lamentato il mancato accesso ai documenti indicati alle lett. a), d) ed e), deducendo la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, anche in vista della possibile tutela giudiziale contro una pretesa creditoria ritenuta generica e potenzialmente illegittima.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento ai documenti di cui alle lett. b) e c), già trasmessi dall’ASP il 9 marzo 2026. Per i documenti residui il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto sussistente l’interesse qualificato della ricorrente, poiché gli atti richiesti sono direttamente collegati alla pretesa di pagamento fatta valere dall’Amministrazione e risultano utili alla cura della posizione della richiedente, anche mediante eventuale tutela giudiziale. L’interesse all’accesso è autonomo rispetto all’interesse all’impugnazione e non richiede che l’accesso sia necessariamente finalizzato a un giudizio; quando tale finalità sia prospettata, il giudice dell’accesso non deve valutare in anticipo la fondatezza, l’ammissibilità o la rilevanza della futura domanda giudiziale. L’ASP è stata pertanto ordinata a consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l’esame e l’estrazione di copia dei documenti, ove esistenti, indicati alle lett. a), d) ed e). L’Amministrazione è stata condannata al pagamento di € 500, oltre accessori, rimborso del contributo unificato se dovuto e distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    il richiedente sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso

    La legittimazione all’accesso richiede un interesse diretto, concreto, attuale e collegato ai documenti, ma la situazione giuridicamente rilevante è più ampia del diritto soggettivo o dell’interesse legittimo e non coincide con l’interesse all’impugnazione.

  • art. 116 c.p.a.

    È il rito utilizzato per chiedere l’annullamento del silenzio-diniego e l’accertamento del diritto di accesso; nel caso concreto ha consentito di ordinare l’ostensione dei documenti residui.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito, unitamente alla disciplina europea e all’art. 2-septies del Codice privacy, il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, insieme alle altre norme sulla protezione dei dati sanitari, per disporre l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti, ma la situazione giuridicamente rilevante che legittima l’accesso ha ampiezza maggiore rispetto a un diritto soggettivo o a un interesse legittimo e non coincide necessariamente con l’interesse a impugnare un atto.
  • La strumentalità dell’accesso alla cura di un interesse giuridicamente rilevante deve essere intesa in senso ampio: non è necessario che l’ostensione sia esclusivamente o necessariamente finalizzata alla proposizione di un giudizio.
  • Quando l’accesso è richiesto in vista di una possibile azione giudiziale, l’amministrazione e il giudice dell’accesso non possono anticipare la valutazione sulla fondatezza, sull’ammissibilità o sulla rilevanza dei documenti rispetto alla futura domanda, valutazioni riservate al giudice del merito della controversia eventualmente instaurata.
  • La parziale ostensione dei documenti nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente ai documenti effettivamente messi a disposizione, mentre il giudizio prosegue e può essere accolto per i documenti residui, ove sussistano i presupposti dell’accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAssistenza e prestazioni sanitarieDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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