Sentenza n. 1548/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento del silenzio-diniego su istanza accesso documentale presentata in data 28/10/2025 e il conseguente accertamento del diritto all’ostensione dei documenti in quella sede richiesti ex art. 116 cod. proc. amm.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale relativa alla richiesta di pagamento di € 343,25 per prestazioni sanitarie asseritamente fruite in regime di esenzione ticket non spettante
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso presentata il 28 ottobre 2025 ai sensi della legge n. 241/1990, chiedendo l’ostensione della documentazione posta a fondamento della richiesta di pagamento di € 343,25, riferita a prestazioni sanitarie fruite negli anni 2015 e 2016 in asserito regime di esenzione ticket non spettante. In particolare, ha richiesto: la copia dell’autocertificazione utilizzata dall’Amministrazione; l’elenco delle prestazioni o altro documento indicante le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale e le relative date; il conteggio o prospetto contabile della quota richiesta; ogni altro atto utilizzato nel procedimento; nonché gli ulteriori atti prodromici, presupposti o connessi. L’ASP, inizialmente rimasta inerte, nel corso del giudizio ha trasmesso i documenti relativi alle prestazioni e al conteggio contabile, corrispondenti alle lett. b) e c) dell’istanza. La ricorrente ha quindi lamentato il mancato accesso ai documenti indicati alle lett. a), d) ed e), deducendo la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, anche in vista della possibile tutela giudiziale contro una pretesa creditoria ritenuta generica e potenzialmente illegittima.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento ai documenti di cui alle lett. b) e c), già trasmessi dall’ASP il 9 marzo 2026. Per i documenti residui il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto sussistente l’interesse qualificato della ricorrente, poiché gli atti richiesti sono direttamente collegati alla pretesa di pagamento fatta valere dall’Amministrazione e risultano utili alla cura della posizione della richiedente, anche mediante eventuale tutela giudiziale. L’interesse all’accesso è autonomo rispetto all’interesse all’impugnazione e non richiede che l’accesso sia necessariamente finalizzato a un giudizio; quando tale finalità sia prospettata, il giudice dell’accesso non deve valutare in anticipo la fondatezza, l’ammissibilità o la rilevanza della futura domanda giudiziale. L’ASP è stata pertanto ordinata a consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l’esame e l’estrazione di copia dei documenti, ove esistenti, indicati alle lett. a), d) ed e). L’Amministrazione è stata condannata al pagamento di € 500, oltre accessori, rimborso del contributo unificato se dovuto e distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
il richiedente sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso
La legittimazione all’accesso richiede un interesse diretto, concreto, attuale e collegato ai documenti, ma la situazione giuridicamente rilevante è più ampia del diritto soggettivo o dell’interesse legittimo e non coincide con l’interesse all’impugnazione.
art. 116 c.p.a.
È il rito utilizzato per chiedere l’annullamento del silenzio-diniego e l’accertamento del diritto di accesso; nel caso concreto ha consentito di ordinare l’ostensione dei documenti residui.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito, unitamente alla disciplina europea e all’art. 2-septies del Codice privacy, il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme alle altre norme sulla protezione dei dati sanitari, per disporre l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti, ma la situazione giuridicamente rilevante che legittima l’accesso ha ampiezza maggiore rispetto a un diritto soggettivo o a un interesse legittimo e non coincide necessariamente con l’interesse a impugnare un atto.
- La strumentalità dell’accesso alla cura di un interesse giuridicamente rilevante deve essere intesa in senso ampio: non è necessario che l’ostensione sia esclusivamente o necessariamente finalizzata alla proposizione di un giudizio.
- Quando l’accesso è richiesto in vista di una possibile azione giudiziale, l’amministrazione e il giudice dell’accesso non possono anticipare la valutazione sulla fondatezza, sull’ammissibilità o sulla rilevanza dei documenti rispetto alla futura domanda, valutazioni riservate al giudice del merito della controversia eventualmente instaurata.
- La parziale ostensione dei documenti nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente ai documenti effettivamente messi a disposizione, mentre il giudizio prosegue e può essere accolto per i documenti residui, ove sussistano i presupposti dell’accesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1232/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1224/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1225/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1228/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1229/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1230/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →