Cassazione Civile, Ordinanza n. 27741/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un soggetto aveva affidato a una professionista legale l'incarico di proporre appello contro una sentenza a lui sfavorevole, di chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione di primo grado e di assisterlo anche nella fase esecutiva. Deduceva che la professionista si fosse limitata a chiedere rinvii, non lo avesse informato della mancata sospensiva e dell'avvio delle iniziative esecutive e lo avesse così esposto al rischio di esecuzione forzata, costringendolo poi a una transazione svantaggiosa. Il tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria ritenendo, da un lato, non provato il nesso causale tra eventuale negligenza e danno e, dall'altro, non provato che l'incarico includesse la gestione della fase esecutiva; la corte d'appello aveva dichiarato il gravame inammissibile perché l'appello non censurava tutte le rationes decidendi autonome della sentenza di primo grado, in particolare quella relativa alla limitazione del mandato alla sola fase di appello e sospensiva. Con il ricorso per cassazione il ricorrente denunciava violazione dell'art. 342 c.p.c. in combinato con gli artt. 2230, 2236 e 1176 c.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente ravvisato una pluralità di rationes autonome, mentre l'unica vera doglianza riguardava la mancata informativa sull'esito della sospensiva e sull'asta; quindi non sarebbe stato necessario impugnare ogni rilievo del primo giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione della corte d'appello che aveva considerato inammissibile l'appello per mancata impugnazione di una ratio decidendi autonoma della sentenza di primo grado, ossia l'accertata mancanza di prova sul conferimento di un incarico esteso anche alla fase esecutiva. La censura del ricorrente, pur formalmente richiamando l'art. 342 c.p.c., in sostanza mirava a contestare per la prima volta in cassazione l'idoneità logica di quella ratio a sorreggere la decisione di primo grado, ma tale contestazione avrebbe dovuto essere proposta in appello. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché gli intimati non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio con il procedimento semplificato previsto dalla norma.
art. 342 c.p.c.
Il richiamo del ricorrente è stato ritenuto non decisivo, perché la decisione d'appello non si fondava sulla norma sull'ammissibilità dell'appello, ma sul principio dell'onere di impugnare tutte le rationes decidendi autonome.
art. 2230 c.c.
Richiamato dal ricorrente per inquadrare il rapporto di prestazione d'opera professionale.
art. 2236 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di fondare la responsabilità professionale dell'avvocata.
art. 1176 c.c.
Richiamato dal ricorrente per la diligenza professionale dovuta dal prestatore d'opera.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Costituisce il paradigma formale del motivo di ricorso, ma la Corte ne ha ravvisato l'inammissibilità per difetto di corretta censura della ratio decidendi.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Richiamato solo per distinguere l'errore revocatorio dall'errore di giudizio sulla sussistenza della ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificare il decisum, l'impugnazione deve investire tutte le rationes; la mancata censura anche di una sola comporta inammissibilità del gravame per difetto di interesse.
- In cassazione non può essere dedotta per la prima volta l'inidoneità logica o giuridica di una ratio decidendi di primo grado se tale questione non è stata proposta con l'appello: occorre distinguere tra inesistenza materiale della ratio, deducibile come errore del giudice d'appello nella lettura della sentenza, e mera contestazione della sua fondatezza, che richiede invece un'impugnazione di merito.
- Il richiamo a una norma processuale formalmente non pertinente non impedisce l'esame della censura se dal contenuto del motivo emerge con chiarezza il vizio denunciato; tuttavia il ricorso è inammissibile se, al di là dell'etichetta normativa, non attacca la reale base decisoria della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di responsabilità professionale, la prova del nesso causale e l'esatta delimitazione del mandato conferito al professionista restano fatti decisivi; se il giudice di merito fonda il rigetto anche sulla mancata prova dell'estensione dell'incarico, tale accertamento va specificamente censurato in appello.
- La censura in cassazione non può trasformarsi in un tentativo di riesame diretto del giudizio di merito già coperto da giudicato interno su una specifica ratio non impugnata.
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