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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24347/2022 del 05/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio introdotto davanti al Tribunale di Roma con rito ex L. n. 92/2012 per l'impugnazione di un licenziamento orale asseritamente intimato dalla società datrice di lavoro. In un diverso giudizio tra le stesse parti, il medesimo Tribunale aveva già accertato con sentenza l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 17 agosto 2009; tale sentenza era però stata impugnata in appello. Nel giudizio sull'impugnazione del licenziamento, il Tribunale ha quindi sospeso il processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., ritenendo rilevante l'accertamento contenuto nella precedente sentenza. Il ricorrente ha proposto regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 295 e 337 c.p.c., perché il giudice non aveva svolto alcuna prognosi sulla plausibile accoglibilità dell'appello né aveva motivato sulla concreta pregiudizialità tecnico-giuridica tale da giustificare la sospensione facoltativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha affermato che, quando il giudizio pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è obbligatoria ex art. 295 c.p.c., ma può essere disposta facoltativamente ex art. 337, comma 2, c.p.c. solo se il giudice dia conto, in modo non apparente, della plausibile controvertibilità della decisione invocata come precedente e delle ragioni per cui non intende riconoscerle autorità nel nuovo processo. Poiché l'ordinanza impugnata si era limitata a richiamare il rapporto di pregiudizialità senza tale valutazione, la Corte l'ha cassata e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, rimettendo al giudice di merito anche la liquidazione delle spese della fase di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    regolamento di competenza

    l'ordinanza di sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. è impugnabile con regolamento di competenza.

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria per pregiudizialità non opera quando il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, salvo ipotesi specifiche previste dalla legge.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    consente una sospensione facoltativa del processo solo previa espressa e non apparente valutazione della plausibile controvertibilità della decisione invocata e delle ragioni del mancato riconoscimento della sua autorità nel diverso giudizio.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    in caso di eventuale conflitto tra giudicati, opera il meccanismo di caducazione previsto da questa disposizione.

  • L. n. 92 del 2012

    è il rito speciale utilizzato per l'impugnazione del licenziamento.

Massime di principio

  • Quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e la causa pregiudicante sia stata decisa con sentenza non ancora passata in giudicato, il giudice del processo pregiudicato non può applicare automaticamente la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., ma deve valutare se ricorrano i presupposti della sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
  • La sospensione discrezionale del processo richiede una motivazione espressa e concreta sulla plausibile controvertibilità della sentenza invocata come precedente; in mancanza, il provvedimento è illegittimo perché la discrezionalità si trasformerebbe in arbitrio.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento di sospensione facoltativa è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici e della non mera apparenza della motivazione, senza poter riesaminare il merito della decisione resa nel giudizio pregiudicante.
  • L'autorità della sentenza impugnata in altro giudizio tra le stesse parti può indurre il giudice del successivo processo a sospendere il procedimento, ma solo se spiega perché non ritiene di condividere, almeno in via potenziale, l'accertamento già compiuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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