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Sentenza

Sentenza n. 8223/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento della Determinazione del Direttore della Sanità della Regione Autonoma della Sardegna 28 novembre 2022, n. 1356, prot. 26987, pubblicata il successivo 29 novembre 2022, avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e in parti-colare, per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regio-nale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e di tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015.

Giustizia amministrativa202302856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la parte ricorrente, con dichiarazione depositata il 2 febbraio 2026, ha manifestato di non avere più interesse alla decisione. Il giudice non ha esaminato la legittimità degli atti impugnati né i motivi di ricorso. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della questione trattata.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di attribuzione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato la determinazione del Direttore della Sanità della Regione Autonoma della Sardegna concernente l'attribuzione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati inoltre impugnati, per quanto occorrer potesse, il decreto ministeriale 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa, il decreto ministeriale 6 ottobre 2022 recante le linee guida, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, l'Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022 e gli ulteriori atti adottati ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 115/2022, convertito dalla l. n. 142/2022. Dal testo non risultano esposti in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse prima dell'esame del merito.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il sopravvenuto difetto di interesse, dichiarato dalla parte ricorrente, determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione della controversia.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Disciplina il tetto di spesa e il ripiano del superamento della spesa per dispositivi medici, costituendo la base normativa degli atti impugnati.

  • art. 18 d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142

    Richiamato quale disposizione che ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e quale base normativa di ulteriori atti connessi alla disciplina del ripiano.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., senza esame dei motivi di merito.
  • Quando il giudizio viene definito per sopravvenuto difetto di interesse, le spese possono essere integralmente compensate in presenza di peculiari ragioni connesse alla materia controversa.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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