Sentenza n. 526/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 731/2025, resa tra le parti, pubblicata il 3 aprile 2025, non notificata, nella parte in cui ha rigettato il secondo motivo del ricorso n. 395/2025 Reg. Ric. proposto per l'annullamento: - della nota prot. n. 3200/2025 del 30 gennaio 2025 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, con cui la stessa Autorità ha comunicato a Mondialpol s.r.l. l’esclusione ai sensi dell’art. 90, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 dalla gara di appalto avente a oggetto il servizio di vigilanza armata dei varchi portuali entro la cinta del porto commerciale di Trapani - Quadriennio 2024-2028 - CIG B163FB617C; - del decreto di revoca n. 32 del 31 gennaio 2025 di “Presa d’atto del provvedimento di esclusione della Mondialpol Security S.p.A. e revoca D.P. di aggiudicazione n. 363 del 07.10.2024”, trasmesso con la nota prot. n. 4364/2025 del 10 febbraio 2025 e della memoria del RUP del 3 febbraio 2025, pubblicata sul sito dell’Autorità in data 6 febbraio 2025; - del D.P. n. 46 dell’11 febbraio 2025, con cui è stata aggiudicata a KSM s.p.a. la gara, di cui è stata data comunicazione in data 17 febbraio 2025; - della nota n. 5262/2025 del 14 febbraio 2025 con cui l’Autorità Portuale ha disposto l’escussione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 52, comma 2, del d.lgs n. 36/2023; - della nota n. 6119/2025 del 20 febbraio 2025 con cui l’Autorità Portuale ha disposto l’escussione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 106, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023; - nonché dell’eventuale segnalazione all’Anac ai sensi dell’art. 96, comma 15, del d.lgs n. 36/2023; e per il conseguente subentro di Mondialpol s.r.l. nell’affidamento e nella stipula del contratto per l’erogazione del servizio di vigilanza armata dei varchi portuali entro la cinta del porto commerciale di Trapani, previa declaratoria di inefficacia del contratto che nelle more l’Autorità Portuale dovesse aver stipulato con KSM s.p.a. ovvero, in subordine, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi da parte della stessa Mondialpol;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia n. 731/2025, nella parte in cui aveva respinto le censure contro la qualificazione della condotta dell’impresa come grave illecito professionale, con conseguente segnalazione all’ANAC; erano inoltre contestati l’esclusione dalla gara, la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione delle garanzie
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante contestava la sentenza di primo grado limitatamente alla qualificazione come grave illecito professionale della dichiarazione relativa all’estensione della licenza prefettizia per lo svolgimento del servizio di sicurezza sussidiaria nel porto di Trapani. La dichiarazione integrativa riportava il riferimento al possesso dell’integrazione della licenza o alla presentazione della relativa richiesta, ma l’impresa sosteneva che tale indicazione fosse frutto di un mero errore materiale, dovuto alla confusione tra ambito territoriale e classe funzionale della licenza. Il DGUE, presentato contestualmente, indicava correttamente il possesso di una licenza con ambito territoriale comprendente la provincia di Trapani, nonché livello dimensionale e ambito territoriale superiori a quelli minimi richiesti. L’appellante deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, commi 2 e 3, del d.lgs. 36/2023, difetto di motivazione sull’idoneità della dichiarazione a influenzare le decisioni della stazione appaltante e erronea qualificazione della condotta come grave illecito professionale. Deduceva inoltre l’illegittimità derivata dell’escussione della garanzia provvisoria. L’Autorità resistente eccepiva l’inammissibilità dell’appello per novità delle censure e sosteneva la falsità della dichiarazione, rilevando che la richiesta di integrazione per il porto di Trapani era stata presentata solo il 9 dicembre 2024.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’eccezione di inammissibilità per violazione del divieto di ius novorum, ritenendo che le censure d’appello specificassero motivi già dedotti in primo grado e non ampliassero il thema decidendum. Nel merito ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza del TAR. Il giudice ha rilevato che il d.lgs. 36/2023 non contempla più una causa di esclusione automatica corrispondente alla previgente falsità dichiarativa di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis), del d.lgs. 50/2016; la falsa o fuorviante informazione rileva quindi nell’ambito del grave illecito professionale solo alle condizioni previste dagli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, commi 2 e 3, del d.lgs. 36/2023. In particolare, l’amministrazione deve motivare sull’idoneità concreta della dichiarazione a influenzare le decisioni relative all’esclusione, alla selezione o all’aggiudicazione e sulla sua incidenza sull’affidabilità e integrità dell’operatore. Nel caso concreto tale motivazione è stata ritenuta insufficiente, poiché non aveva considerato che nella dichiarazione era barrata la voce relativa alla richiesta di integrazione, che il DGUE indicava correttamente l’ambito territoriale comprensivo di Trapani e che il disciplinare attribuiva al DGUE un ruolo centrale, prevedendo che le dichiarazioni integrative lo supportassero. La portata della licenza era inoltre facilmente verificabile e risultava verosimile l’errore materiale prospettato dall’impresa. È stato quindi accolto il ricorso introduttivo nei limiti relativi alla qualificazione della condotta come grave illecito professionale e alla conseguente segnalazione all’ANAC, con le conseguenze pregiudizievoli connesse. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate, salvo il rimborso dei contributi unificati.
Norme richiamate
art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
La disposizione rileva quale base normativa per l’esclusione non automatica connessa alla sussistenza di un grave illecito professionale.
art. 98, commi 2 e 3, d.lgs. 36/2023
La norma circoscrive le fattispecie e le condizioni necessarie per configurare il grave illecito professionale, compresa la fornitura, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante e idonee a incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore.
art. 94, d.lgs. 36/2023
Il giudice ne ricava che il nuovo codice non contempla, tra le cause di esclusione automatica, una fattispecie assimilabile alla previgente falsità dichiarativa prevista dall’art. 80, comma 5, lett. f-bis), del d.lgs. 50/2016.
art. 96, comma 15, d.lgs. 36/2023
È richiamato in relazione alla segnalazione all’ANAC e alle conseguenti sanzioni interdittive.
art. 94, comma 5, lett. e), d.lgs. 36/2023
È richiamato dall’appellante in relazione alla possibile sanzione interdittiva di esclusione dalle gare.
art. 106, comma 6, d.lgs. 36/2023
È richiamato quale fondamento dell’escussione della garanzia provvisoria, ritenuta illegittima in via derivata rispetto alla fondatezza della censura principale.
art. 52, comma 2, d.lgs. 36/2023
È richiamato quale fondamento dell’escussione della garanzia definitiva.
art. 90, comma 1, d.lgs. 36/2023
È richiamato quale base normativa dell’esclusione comunicata all’operatore economico.
art. 104, comma 1, c.p.a.
Il divieto di nuove domande e nuovi motivi in appello non è stato violato, poiché le censure precisavano questioni già dedotte in primo grado senza ampliare il thema decidendum.
art. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. 50/2016
La previgente disciplina è utilizzata come termine di confronto per evidenziare che il nuovo codice non prevede più un’analoga causa di esclusione automatica per la falsità dichiarativa.
Massime di principio
- Nel regime del d.lgs. 36/2023, la presentazione di una dichiarazione falsa o di un’informazione fuorviante non determina automaticamente l’esclusione dell’operatore economico secondo una fattispecie equivalente alla previgente art. 80, comma 5, lett. f-bis), del d.lgs. 50/2016, ma può rilevare soltanto nell’ambito del grave illecito professionale alle condizioni previste dagli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del nuovo codice.
- Per configurare un grave illecito professionale fondato su informazioni false o fuorvianti, la stazione appaltante deve motivare specificamente sia sulla riconducibilità della condotta a una dichiarazione propriamente falsa, o comunque frutto di non giustificabile negligenza, sia sulla concreta idoneità dell’informazione a influenzare le decisioni relative all’esclusione, alla selezione o all’aggiudicazione.
- La valutazione del grave illecito professionale deve considerare complessivamente tutti i documenti di gara: l’eventuale contrasto tra una dichiarazione integrativa e il DGUE non può essere apprezzato isolatamente quando il DGUE contiene indicazioni corrette e il disciplinare gli attribuisce valore ai fini della dimostrazione dei requisiti.
- Non integra necessariamente un grave illecito professionale una dichiarazione inesatta riconducibile, alla luce del complesso della documentazione prodotta e della verificabilità dei dati da parte della stazione appaltante, a un plausibile errore materiale non idoneo a sviare le valutazioni amministrative.
- L’amministrazione non può qualificare una dichiarazione come informazione falsa o fuorviante rilevante ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. 36/2023 senza esplicitare perché essa fosse concretamente capace di trarre in inganno la stazione appaltante e di incidere sull’affidabilità o integrità dell’operatore economico.
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