Ordinanza n. 590/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro la repressione di plurimi manufatti e opere edilizie ritenuti abusivi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR Campania n. 7190/2025, deducendo in via cautelare la necessità di impedire gli effetti della decisione di primo grado rispetto a numerose opere realizzate su diverse particelle catastali. Le opere comprendevano capannoni, tettoie, strutture in ferro e policarbonato o PVC, manufatti adibiti al lavaggio di autocarri e autoveicoli, ricoveri per animali e mangimi, edifici destinati ad abitazione e uffici, recinzioni, pavimentazioni e un'area adibita a parcheggio con mutamento di destinazione. La parte appellante non ha tuttavia dimostrato, secondo il giudice cautelare, l'esistenza di un valido titolo edilizio riferibile alle opere contestate. È stato inoltre invocato il periculum in mora, ma le opere risultavano realizzate abusivamente e mantenute in violazione della normativa urbanistica per un lungo periodo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris, rilevando che gli appellanti non sembravano aver dimostrato la sussistenza di un valido titolo edilizio per le opere contestate. Ha inoltre escluso la possibilità di fondare il periculum in mora sulla necessità di preservare opere abusive realizzate e mantenute per lungo tempo in violazione della disciplina urbanistica, poiché la repressione degli abusi edilizi costituisce attività doverosa e vincolata dell'amministrazione. La sentenza di primo grado resta pertanto efficace nella fase cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare in appello; nel caso concreto l'istanza di sospensione è stata respinta per l'insussistenza della probabilità di accoglimento e per l'inidoneità del pregiudizio allegato a fondare il periculum in mora.
d.P.R. 380/2001
La repressione degli abusi edilizi, richiamata dal giudice, costituisce attività doverosa e vincolata quando siano accertate opere prive di valido titolo edilizio e mantenute in violazione della normativa urbanistica.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la mancata dimostrazione di un valido titolo edilizio per le opere contestate esclude, in linea prospettica, la probabilità di accoglimento dell'impugnazione e conduce al rigetto della domanda di sospensione.
- Il periculum in mora non può essere utilmente invocato per conservare opere edilizie abusivamente realizzate e mantenute per lungo tempo in violazione della normativa urbanistica.
- Quando l'abuso edilizio sia accertato e manchi un valido titolo abilitativo, la repressione dell'abuso costituisce attività doverosa e vincolata dell'amministrazione; l'interesse alla conservazione dell'opera abusiva non prevale nella valutazione cautelare.
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