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Sentenza

Sentenza n. 1028/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’atto dirigenziale del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e dei relativi allegati, nonché delle relative note di comunicazione e pubblicazione e degli atti alle stesse presupposti, tra cui gli atti di approvazione, da parte delle Aziende Sanitarie, delle delibere aziendali di validazione e certificazione del fatturato relativo agli anni di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015-2016-2017-2018 e dei relativi allegati (Delibera D.G. n. 2188 del 14 novembre 2022 dell’ASL di Bari; Delibera D.G. n. 1586 del 14 novembre 2022 dell’ASL di Barletta-Andria-Trani; Delibera D.G. n. 2848 del 14 novembre 2022 dell’ASL di Brindisi; Delibera C.S. n. 680 del 14 novembre 2022 dell’ASL di Foggia; Delibera C.S. n. 392 del 14 novembre 2022 dell’ASL di Lecce; Delibera D.G. n. 2501 del 14 novembre 2022 dell’ASL di Taranto; Delibera C.S. n. 596 del 14 novembre 2022 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti-Foggia; Delibera D.G. n. 1148 del 14 novembre 2022 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari; Delibera D.G. n. 565 del 14 novembre 2022 dell’IRCCS De Bellis; Delibera D.G. n. 619 del 14 novembre 2022 4 dell’Istituto Tumori Bari Giovanni Paolo II), nonché di tutti i relativi modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, in quanto occorra, delle delibere di approvazione dei bilanci regionali, e di ogni altro atto procedimentale, anche ignoto, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e ogni altra corrispondenza inerente; - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, Serie generale n. 216; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, Serie generale n. 251; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute – DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 - ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute –DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; - della circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici ed i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, di contenuto ignoto; - degli accordi sanciti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 novembre 2019 (rep. atti n. 181/CSR e 182/CSR); - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 17 marzo 2020 recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici - Individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 557”; - in quanto occorra del Decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012 recante “Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico" (CE) e "Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, Serie generale n. 159, Supplemento ordinario n. 144 e del Decreto del Ministro della Salute del 24 maggio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019, Supplemento ordinario n. 23 di “Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica conto economico (CE), stato patrimoniale (SP), dei costi di livelli essenziali di assistenza, (LA) e conto del presidio (CP), degli enti del servizio sanitario nazionale”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6.4.2023, per l’annullamento: - dell’atto dirigenziale del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n.1 del 08 febbraio 2023, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” e dei relativi allegati (doc. 11) - della Delibera D.G. n. 255 del 02 febbraio 2023 della ASL Brindisi; - della Delibera C.S. n. 134 del 03/02/2023 della ASL Lecce; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi compresi gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17.7.2023, per l’annullamento: - in quanto occorra, della nota della Regione Puglia prot. 168/0004012 del 15 giugno 2023 di “comunicazione per payback dispositivi medici” e del relativo allegato (doc. 12); - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso, ivi compresi gli atti già impugnati con i primi motivi aggiunti di ricorso; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202216569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di determinazione e riparto degli oneri di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi gli atti regionali applicativi e le successive comunicazioni di pagamento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti statali e regionali concernenti l’applicazione della disciplina sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati contestati, in particolare, il provvedimento della Regione Puglia di attribuzione degli oneri di riparto, i relativi atti delle aziende sanitarie, i decreti ministeriali, le circolari e gli ulteriori atti presupposti, nonché gli atti regionali successivi di aggiornamento e ricalcolo degli importi e la comunicazione di pagamento. La ricorrente aveva chiesto anche il risarcimento del danno asseritamente subito. Nel corso del giudizio è entrata in vigore la disciplina di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione dell’obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti. Il difensore della ricorrente ha dichiarato in udienza che la società aveva effettuato il versamento della somma ridotta e non aveva più interesse alla prosecuzione del contenzioso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è fondata sulla dichiarazione resa in udienza dal difensore della ricorrente circa l’avvenuto pagamento della quota ridotta prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, nonché sulla conseguente espressa rinuncia all’interesse alla prosecuzione del giudizio. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure rivolte agli atti statali e regionali del payback né la domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione dell’andamento del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la disciplina di riferimento degli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici nell’ambito del payback per il superamento del tetto di spesa.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Richiamato quale riferimento per i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi e per le conseguenze dell’inadempimento agli obblighi di pagamento.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    La disciplina sopravvenuta consente di estinguere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il pagamento del 25 per cento degli importi indicati negli atti regionali e provinciali; l’avvenuto versamento e la dichiarata assenza di interesse determinano l’improcedibilità dei ricorsi pendenti.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, una disciplina sopravvenuta consente di estinguere l’obbligazione oggetto della controversia mediante il pagamento di un importo ridotto e la parte ricorrente dichiara di aver effettuato tale pagamento e di non avere più interesse alla prosecuzione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame nel merito delle censure di annullamento e delle domande risarcitorie connesse agli atti impugnati.
  • In presenza di una disciplina sopravvenuta che definisce le obbligazioni oggetto del contenzioso e di una dichiarazione della parte circa il venir meno dell’interesse alla decisione, le spese possono essere integralmente compensate in ragione dell’andamento del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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