Cassazione Penale, Sentenza n. 23761/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il soggetto condannato, detenuto per una pena con scadenza indicata al 9 ottobre 2028, aveva chiesto l'ammissione all'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. 309/1990, deducendo la propria conclamata tossicodipendenza e la predisposizione di un programma terapeutico accurato. Il Tribunale di sorveglianza aveva però rigettato l'istanza ritenendo non formulabile un giudizio prognostico favorevole, valorizzando i numerosi precedenti penali, le informazioni negative acquisite, la precedente esperienza di misure alternative con esito negativo e le reiterate ricadute nel crimine. Il ricorso per cassazione censurava la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di sorveglianza avesse svolto un percorso argomentativo incongruo, senza confrontarsi adeguatamente con la tossicodipendenza del ricorrente, con il programma terapeutico presentato e con il suo percorso rieducativo successivo alla condanna eseguita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, reputando manifestamente infondati i motivi. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva espresso un giudizio prognostico negativo sulla capacità del condannato di intraprendere e portare a termine un efficace recupero terapeutico dalla tossicodipendenza. La decisione di merito era stata fondata su dati concreti: recidività, precedenti percorsi trattamentali falliti, nuova commissione di reati dopo una lunga permanenza in comunità terapeutica, informazioni carcerarie negative e sanzione disciplinare recente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
L'affidamento in prova terapeutico per tossicodipendenti è misura alternativa con finalità essenzialmente curative; ai fini della concessione occorre valutare soprattutto l'idoneità del beneficio a conseguire il recupero terapeutico del condannato e la prognosi favorevole sulla sua adesione al programma.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi.
Massime di principio
- L'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione prognostica concreta e globale sull'idoneità della misura a favorire il recupero dalla dipendenza, non bastando la mera allegazione della tossicodipendenza o la presentazione di un programma terapeutico.
- Nella valutazione della concedibilità del beneficio possono essere valorizzati precedenti penali, recidive, precedenti percorsi trattamentali falliti, nuove condotte criminose e informazioni negative provenienti dall'ambiente detentivo, poiché tutti questi elementi incidono sulla prognosi di effettiva adesione al percorso di cura.
- Il giudizio del tribunale di sorveglianza è censurabile in cassazione solo se la motivazione è realmente illogica o giuridicamente errata; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura degli elementi di fatto quando la decisione di merito sia coerente con il compendio informativo disponibile.
- La recente irrogazione di una sanzione disciplinare in carcere può costituire un indice negativo nella valutazione della capacità del condannato di seguire positivamente un percorso trattamentale e rieducativo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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