Cassazione Civile, Sentenza n. 1302/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che aveva rigettato la domanda di nullità dell'atto di compravendita del 6.6.1986 con cui il ricorrente aveva trasferito il 50% di alcuni immobili alla Edilcom s.r.l., per mancanza di causa del contratto in quanto il venditore si era obbligato a cancellare trascrizioni/iscrizioni pregiudizievoli; il prezzo pattuito (Lire 15.000.000) sarebbe stato di gran lunga inferiore agli oneri di cancellazione (circa Lire 75.000.000), sicché il corrispettivo sarebbe praticamente inesistente. Il ricorrente deduceva (1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibili documenti prodotti in appello (note di trascrizione e iscrizioni ipotecarie), (2) omesso esame di fatto decisivo e mancata consulenza tecnica d'ufficio per accertare valore degli immobili e oneri di cancellazione, e (3) violazione dell'art. 61 c.p.c. per non aver disposto CTU d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e/o infondati i motivi: i documenti prodotti in appello sono stati correttamente dichiarati inammissibili ex art. 345 c.p.c. e, comunque, non dimostravano che i crediti e gli oneri ipotecari/pignoramenti fossero ancora esistenti all'epoca del contratto; l'onere della prova circa l'effettiva esistenza e l'ammontare dei crediti gravanti sugli immobili incombeva sul ricorrente, che non ha fornito ostacoli all'adempimento di detto onere né ha chiesto nel corso del giudizio la CTU; la decisione di non disporre consulenza tecnica d'ufficio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata solo se fosse chiaro che la CTU fosse lo strumento necessario e decisivo per provare fatti che la parte non avrebbe potuto altrimenti provare; inoltre la Corte ha osservato che la sentenza impugnata fondava la decisione anche su una autonoma valutazione di inidoneità dei documenti a provare i fatti dedotti, ragione non censurata dal ricorrente. Non si dispone sulle spese processuali per mancata difesa della resistente. La Corte ha dato atto dell'eventuale ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Regola l'inammissibilità di documenti prodotti per la prima volta in appello salvo specifiche eccezioni; la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità e ha aggiunto che, comunque, i documenti non dimostravano i fatti dedotti.
Disciplina la consulenza tecnica d'ufficio; la Corte ricorda che la nomina del consulente d'ufficio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata solo se la consulenza fosse l'unico o più efficiente mezzo per provare fatti che altrimenti la parte non potrebbe dimostrare.
Norma processuale richiamata per il rimessione alla pubblica udienza (organizzazione della trattazione del ricorso); la Corte riferisce l'iter procedurale per la trattazione.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28.10.2010, n.137 (conv. L. 18.12.2010, n.176)
Consente la decisione in camera di consiglio senza discussione orale se non richiesta; richiamata per spiegare le modalità di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Chi deduce la nullità di una compravendita per mancanza di corrispettivo perché il venditore ha assunto l'onere di estinguere gravami deve provare l'effettiva esistenza e l'ammontare dei crediti/gravami all'epoca del contratto: l'onere della prova grava su chi formula la domanda.
- I documenti prodotti per la prima volta in appello possono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art.345 c.p.c.; anche se ammessi, va valutata la loro idoneità a provare i fatti sostanziali richiesti.
- La consulenza tecnica d'ufficio (CTU) è uno strumento discrezionale del giudice di merito; il suo mancato utilizzo è sindacabile in sede di legittimità solo se evidente che senza la CTU la parte sarebbe stata di fatto impedita o resa praticamente impossibilitata a provare fatti decisivi.
- Se la decisione di merito è fondata su più ragioni autonome, il ricorso in Cassazione deve contestare tutte le ragioni decisive; l'assenza di impugnazione di una delle ragioni rende inammissibili le censure sulle altre.
- Per contestazioni che richiedono accertamenti tecnici (es. valore commerciale di un immobile o costo per cancellazioni ipotecarie), la strategia prudente è chiedere e documentare la CTU o produrre prove idonee in primo grado, evitando di limitarsi a produzioni documentali soltanto in appello.
- La presenza di iscrizioni o trascrizioni su un bene non prova di per sé che i relativi crediti esistano immutati nel tempo; occorrono prove specifiche sulla loro persistenza e sull'ammontare al momento della compravendita.
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