Cassazione Civile, Sentenza n. 20874/2020 del 30/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha accolto la costituzione coattiva di una servitù di passaggio sul "vano n. 5" di proprietà delle Pozzi e ha liquidato una indennità per l'asservimento. Le ricorrenti deducono, tra gli altri motivi: 1) la servitù non poteva essere imposta perché l'interclusione del fondo sarebbe derivata da una divisione (e quindi la domanda doveva essere proposta nei confronti degli altri condividenti ai sensi dell'art. 1054 c.c.); 2) il vano n.5 fa parte di un'unità immobiliare avente diritto all'esenzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 1051 c.c. (case e pertinenze) e non poteva essere isolatamente assoggettato; 3) la Corte di merito non ha adeguatamente valutato le alternative tecniche (sottopasso, passaggi su altri fondi) e l'effetto gravoso dell'asservimento sull'intera consistenza; 4) contestano inoltre la mancata pronuncia su plurime questioni (omessa valutazione di fatti decisivi, usucapione, qualificazione del possesso come mera tolleranza) e la quantificazione dell'indennità e dei relativi interessi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso principale (ha ritenuto fondate le prime dieci censure) e ha accolto il quinto motivo del ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per un nuovo esame. La Suprema Corte ha stabilito che il giudice di merito dovrà: accertare se l'interclusione sia derivata dalla divisione del 1959 o da quella del 2000 (con le conseguenze applicative dell'art. 1054 c.c.); riesaminare l'applicabilità dell'esenzione di cui all'ultimo comma dell'art. 1051 c.c. valutando l'unitarietà funzionale dell'immobile; riesaminare la percorribilità di soluzioni alternative (sottopasso, passaggi su altri fondi) e, conseguentemente, determinare se e quale indennità debba essere corrisposta e con quale decorrenza degli accessori. Sono stati invece respinti alcuni motivi incidentali che chiedevano il riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia e l'usucapione, atteso che la Corte d'appello aveva ritenuto la disponibilità del passaggio esercitata a titolo di mera tolleranza e in forza di una clausola contraria contenuta nell'atto di divisione del 9.1.1959. La Cassazione ha inoltre disposto la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1051 c.c.
ultimo comma (esenzione per case, cortili, giardini e aie ad esse attinenti)
La Corte richiede che l'esenzione sia valutata come criterio di scelta tra percorsi alternativi: non è una preclusione assoluta ma va preferito un percorso che non interessi case e pertinenti se ciò è ragionevole; va però valutata l'unitarietà funzionale dell'immobile e la concreta praticabilità delle alternative.
art. 1054 c.c.
La norma si applica se l'interclusione è effetto della divisione consensuale: il giudice del rinvio dovrà accertare quale atto divisorio abbia determinato l'interclusione e, se ricorrono i presupposti, dare rilievo all'obbligo di coinvolgere gli altri condividenti.
art. 1062 c.c.
servitù per destinazione del padre di famiglia
Per configurare la servitù per destinazione del padre di famiglia occorre che i fondi fossero di un unico proprietario e che vi sia stata una relazione oggettiva di asservimento mantenuta immutata alla divisione; una clausola contraria nell'atto di divisione (es. esercizio temporaneo e dietro corrispettivo) esclude la costituzione automatica della servitù.
art. 112 c.p.c.
Richiama l'obbligo del giudice di decidere su tutte le questioni rilevanti: la Cassazione ha censurato omissioni e motivazioni contraddittorie in relazione ad alcune eccezioni e domande, rimettendo al giudice di merito il riesame.
art. 360 c.p.c.
Gli specifici vizî denunciati in cassazione (violazione di norme di diritto, omessa o contraddittoria motivazione, omesso esame di fatto decisivo) hanno trovato accoglimento in parte, giustificando la cassazione con rinvio.
art. 369 c.p.c.
Usata per confermare la tempestività e l'ammissibilità del ricorso di legittimità (termine rispettato con deposito e notifiche risultanti dagli atti).
art. 115 c.p.c.
Rilevanze probatorie: il giudice è vincolato alle prove assunte in giudizio; la Corte ha ritenuto che non fosse necessario utilizzare documenti non prodotti o acquisiti d'ufficio per riformare le conclusioni probatorie.
art. 1158 c.c.
Richiamato nell'ambito delle questioni di usucapione: la Corte d'appello ha ritenuto che non fosse provato il possesso in senso utile per usucapione, essendo il transito esercitato sotto tolleranza o titolo provvisorio.
art. 1032 c.c. e art. 1053 c.c.
Richiamate nelle censure incidentali relative all'indennità e alla natura del diritto di passaggio; la Cassazione ha riconosciuto la necessità di riesaminare l'indennità in relazione all'accertamento sull'origine dell'interclusione.
Massime di principio
- Servitù per destinazione del padre di famiglia (art.1062 c.c.): richiede che i fondi fossero di un unico titolare e che la situazione di fatto contenesse una relazione di asservimento mantenuta immutata alla divisione; qualsiasi clausola divisoria esplicitamente incompatibile (es. passaggio concesso a termine o a corrispettivo) esclude la nascita automatica della servitù.
- Esenzione di case e pertinenti (art.1051, ultimo comma): non è una assoluta preclusione alla costituzione della servitù ma un criterio di priorità nella scelta del percorso; il giudice deve confrontare percorsi alternativi e preferire quelli che non interessano case/pertinenze se ciò è ragionevole e non eccessivamente gravoso o impraticabile.
- Interclusione e responsabilità dei condividenti (art.1054 c.c.): se l'interclusione è effetto della divisione delle proprietà, la domanda di costituzione della servitù può dover essere proposta nei confronti degli altri condividenti; il giudice deve accertare quale divisione abbia originato l'interclusione.
- Usucapione della servitù: non basta l'uso prolungato se questo è esercitato per mera tolleranza, in forza di rapporti personali o di una concessione a termine; occorrono atti di interversione e possesso qualificato.
- Valutazione delle alternative tecniche ed onerosità: il giudice deve motivare concretamente perché soluzioni alternative (sottopassi, percorsi su fondi terzi) sono impraticabili o eccessivamente gravose rispetto alla soluzione prescelta; non è sufficiente motivazione generica sui costi o disagi.
- Liquidazione dell'indennità: la spettanza e la decorrenza degli accessori dipendono dall'accertamento sull'origine dell'interclusione e dalla qualificazione giuridica del diritto (se costituito a titolo gratuito per effetto di divisione o se imposto coattivamente con indennità); è necessario il riesame in caso di modificazione dei presupposti fattuali.
- Rimedi processuali in Corte di Cassazione: le omissioni o le contraddizioni di motivazione attinenti a fatti decisivi possono giustificare la cassazione con rinvio; va cura presentare motivi ben collegati alla decisione impugnata e allegare i riferimenti normativi concreti.
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