Sentenza n. 496/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento in parte qua, della delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 16 dicembre 2021 recante “Approvazione Nuovo Documento di Piano e varianti generali al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, quali atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della L.R. 12/2005 – Controdeduzione osservazioni e recepimento pareri”, pubblicata sul B.U.R.L. del 22 giugno 2022, Serie Avvisi e Concorsi n. 25 e dei relativi atti costitutivi; nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera consiliare di approvazione del nuovo PGT e delle varianti generali al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, nella parte in cui ha riclassificato l’area Battiloca da ambito di servizi e compensazione residenziale ad area agricola
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società proprietaria ha impugnato la nuova pianificazione comunale deducendo, in sintesi, la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 13, comma 7, l.r. Lombardia n. 12/2005 e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, travisamento dei presupposti, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e sviamento, oltre alla violazione del legittimo affidamento. La ricorrente ha sostenuto che la destinazione agricola fosse incompatibile con il contratto di comodato stipulato nel 2003 con il Comune per la realizzazione e fruizione pubblica di un percorso ciclopedonale, con la destinazione storicamente impressa all’area e con l’assenza di attività agricola svolta dalla società. Ha inoltre dedotto che il mantenimento della precedente classificazione ad area verde a standard e ambito di compensazione avrebbe consentito di perseguire ugualmente il contenimento del consumo di suolo, preservando al contempo la possibilità di generare diritti edificatori trasferibili. Secondo la ricorrente, il Comune avrebbe dovuto motivare specificamente il sacrificio dell’interesse economico privato, tenere conto dell’affidamento derivante dalla reiterata destinazione a standard e dal comodato, e spiegare la contraddizione tra la classificazione agricola e il riconoscimento del notevole interesse ambientale e paesaggistico del Fontanile Battiloca. È stata altresì dedotta l’inammissibilità o apparenza della motivazione con cui erano state respinte le osservazioni partecipative, nonché lo sviamento, ipotizzando una finalità ritorsiva in ragione del precedente contenzioso conclusosi con l’annullamento del meccanismo compensativo.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, prescindendo dall’eccezione di inammissibilità perché infondato nel merito. Ha affermato che le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità, irrazionalità o errore di fatto, vizi non riscontrati nel caso concreto. La destinazione agricola può perseguire non solo finalità agricole in senso stretto, ma anche la salvaguardia dell’assetto territoriale, il contenimento dell’espansione urbana e la tutela paesaggistico-ambientale; pertanto, la motivazione comunale relativa alla protezione delle residue aree agricole ai margini dell’abitato è stata ritenuta coerente con l’interesse pubblico. Il contratto di comodato, avente natura privatistica e riguardante soltanto l’uso di una porzione dell’area, non può vincolare per sempre le future scelte urbanistiche né cristallizzare la destinazione del bene. La precedente classificazione a compensazione non attribuiva alla proprietaria un diritto al suo mantenimento, né il precedente giudicato di annullamento obbligava il Comune a riproporre la medesima soluzione: l’Amministrazione era libera di rieditare il potere anche abbandonando il meccanismo compensativo. È stata dichiarata inammissibile, perché nuova, la censura relativa alla presunta erronea qualificazione dell’area negli strumenti sovraordinati; comunque, tale profilo non avrebbe comportato l’illegittimità della scelta comunale, potendo il Comune adottare discipline più restrittive per specifici interessi pubblici locali. Lo sviamento è stato escluso per mancanza di elementi oggettivi e univoci idonei a dimostrare una finalità ritorsiva. È stata esclusa anche la lesione del legittimo affidamento: la mera stabilità della destinazione urbanistica e il contratto di comodato non integrano un affidamento qualificato, non essendo il comodato un atto attuativo della pianificazione territoriale. Nessuna contraddizione è stata ravvisata tra la destinazione agricola e la tutela del Fontanile Battiloca, poiché la prima può concorrere alla conservazione dei valori naturalistici e paesaggistici. Infine, la motivazione di rigetto delle osservazioni è stata ritenuta sintetica ma sufficiente, non essendo necessario confutare analiticamente ogni argomento del privato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; il giudice non ha ravvisato violazioni nella scelta pianificatoria.
art. 13, comma 7, l.r. Lombardia n. 12/2005
Richiamato quale parametro procedimentale e motivazionale dell’approvazione del PGT; il giudice ha ritenuto sufficiente la motivazione comunale sulle osservazioni.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato in tema di obbligo di motivazione; la motivazione sintetica, collegata agli obiettivi strategici generali del piano, è stata ritenuta adeguata.
art. 1803 c.c.
Il comodato è il contratto con cui una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
La natura privatistica, temporanea e tendenzialmente gratuita del comodato non lo rende idoneo, di per sé, a creare un affidamento qualificato sul mantenimento di una determinata destinazione urbanistica.
Massime di principio
- Le scelte di pianificazione urbanistica rientrano nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o errore manifesto.
- La destinazione urbanistica agricola può essere legittimamente utilizzata non solo per promuovere l’attività agricola, ma anche per salvaguardare l’assetto territoriale, contenere l’espansione urbana, preservare aree inedificate e tutelare valori paesaggistici e ambientali.
- La stipulazione di un contratto di comodato, anche quando l’area sia destinata a una fruizione pubblica, non vincola in perpetuo la potestà pianificatoria dell’amministrazione e non genera, di per sé, un affidamento qualificato del proprietario sul mantenimento della destinazione urbanistica.
- Il proprietario non vanta una posizione qualificata al mantenimento di una destinazione urbanistica favorevole per il solo fatto che essa sia stata reiterata nel tempo o che un precedente strumento urbanistico prevedesse un meccanismo compensativo; il giudicato che annulla una precedente disciplina per vizi del suo contenuto impone la riedizione del potere, ma non obbliga l’amministrazione a riprodurre la medesima soluzione.
- Le osservazioni presentate nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico non impongono all’amministrazione una confutazione analitica di ogni argomento del privato: è sufficiente una motivazione, anche sintetica, che esponga le ragioni di interesse pubblico della scelta e il suo collegamento con gli obiettivi generali del piano.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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