Cassazione Penale, Sentenza n. 10463/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi principali: 1) declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale: la difesa sostiene che l'eccezione era stata proposta tempestivamente in udienza (udienza camerale del 18/10/2024 e precedentemente l'11/09/2024) e che la mancata ammissione violerebbe artt. 21, 458 c.p.p. e l'art. 25 Cost.; 2) utilizzabilità della consulenza fonica e legittimità della registrazione della voce acquisita dalla polizia giudiziaria: la difesa contesta l'utilizzabilità della registrazione come prova, sostenendo che costituisce intercettazione ambientale effettuata senza autorizzazione (violazione artt. 191 e 266 c.p.p.) e che non vi sarebbe prova certa dell'identità dell'interlocutore; 3) vizi nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (violazione artt. 62-bis e 133 c.p.), nonché carenza motivazionale ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: l'art. 458 c.p.p. richiede che l'eccezione di incompetenza territoriale, quando si accede al rito abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato, sia proposta contestualmente alla richiesta di abbreviazione entro il termine previsto (15 giorni); l'eccezione sollevata in udienza camerale è stata quindi valutata tardiva e inammissibile. Sul secondo motivo i giudici hanno dichiarato utilizzabile la registrazione fonica: la registrazione effettuata dalla polizia giudiziaria aveva finalità esclusivamente identificative (repertazione del timbro vocale) e rientra nelle attività investigative legittime ai sensi dell'art. 348 c.p.p., non nella disciplina delle intercettazioni; la consulenza fonica e altri elementi (confronti fonici, intercettazioni sulle utenze, riscontri del personale operante) hanno fornito adeguata base probatoria per l'identificazione dell'imputato. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p.; la Corte ha condiviso la valutazione di merito sul diniego delle attenuanti, richiamando gravità del danno, capacità criminale, ripetitività della condotta e precedenti. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente condannato alle spese; resta ferma la condanna di anni 3 di reclusione e euro 440,00 di multa inflitta in appello.
Norme richiamate
art. 458 cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che, quando si accede al rito abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta contestualmente alla richiesta di abbreviazione e entro il termine previsto (15 giorni); non è ammessa la sua deduzione tardiva in udienza camerale.
art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare la regola generale sulle preclusioni al giudizio abbreviato; la deroga prevista da art. 458 non consente però di sollevare l'eccezione in un momento successivo rispetto alla richiesta di abbreviazione.
art. 266 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla disciplina delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che la registrazione contestata non rientrasse nella disciplina delle intercettazioni disciplinata da tale norma perché aveva natura identificativa e non mirava a captare contenuti comunicativi.
art. 191 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione all'inutilizzabilità della consulenza tecnica eseguita su materiale acquisito illegittimamente; la Corte ha ritenuto la consulenza fonica utilizzabile poiché la registrazione era lecita come repertazione del timbro vocale.
art. 348 cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che la polizia giudiziaria, nell'esercizio dei propri poteri, può effettuare rilievi tecnici ripetibili (come la registrazione del timbro vocale per finalità di repertazione e comparazione) senza preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
art. 640 cod. pen.
Norma sostanziale del reato di truffa contestato: applicata in base alla valutazione probatoria che ha ritenuto accertata la responsabilità del ricorrente.
art. 62-bis cod. pen.
Riferita dal ricorrente in relazione alla richiesta di riconoscimento di circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata nel negarne il riconoscimento.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito e la rideterminazione della pena operata in appello.
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Applicato per censurare il terzo motivo quale generico e privo dei requisiti di specificità e motivazione dovuti per la cassazione; motivo quindi inammissibile per carenza di argomentazione.
art. 25 Cost.
Richiamato dalla difesa in relazione al diritto al giudice naturale; la Corte ha ritenuto che la soluzione applicativa delle norme processuali non lede tale principio e che la preclusione procedurale fosse legittima.
Massime di principio
- Quando il giudizio abbreviato è chiesto a seguito di decreto di giudizio immediato, l'eccezione di incompetenza territoriale va proposta contestualmente alla richiesta di abbreviazione e nei termini previsti (preclusione se tardiva).
- Le registrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria con finalità esclusivamente identificative del timbro vocale e per successiva comparazione fonica sono considerate rilievi tecnici ripetibili (art. 348 c.p.p.) e non intercettazioni: sono utilizzabili senza preventiva autorizzazione del giudice per le intercettazioni.
- La mera acquisizione di una registrazione in occasione di atti di repertazione fonica non equivale automaticamente a intercettazione ambientale; va valutata la finalità e l'oggetto della registrazione (contenuto vs. timbro vocale).
- Le impugnazioni generiche o prive di specifiche argomentazioni in materia di valutazione delle circostanze attenuanti o della determinazione della pena sono suscettibili di inammissibilità ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
- L'identificazione dell'autore di comunicazioni vocali può fondarsi su un insieme di elementi (comparazioni foniche, riscontri investigativi, contenuto delle conversazioni e riscontri operativi); la Corte di merito può ritenere sufficiente questo complesso probatorio se motivato logicamente.
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