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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10463/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi principali: 1) declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale: la difesa sostiene che l'eccezione era stata proposta tempestivamente in udienza (udienza camerale del 18/10/2024 e precedentemente l'11/09/2024) e che la mancata ammissione violerebbe artt. 21, 458 c.p.p. e l'art. 25 Cost.; 2) utilizzabilità della consulenza fonica e legittimità della registrazione della voce acquisita dalla polizia giudiziaria: la difesa contesta l'utilizzabilità della registrazione come prova, sostenendo che costituisce intercettazione ambientale effettuata senza autorizzazione (violazione artt. 191 e 266 c.p.p.) e che non vi sarebbe prova certa dell'identità dell'interlocutore; 3) vizi nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (violazione artt. 62-bis e 133 c.p.), nonché carenza motivazionale ai sensi dell'art. 581 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: l'art. 458 c.p.p. richiede che l'eccezione di incompetenza territoriale, quando si accede al rito abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato, sia proposta contestualmente alla richiesta di abbreviazione entro il termine previsto (15 giorni); l'eccezione sollevata in udienza camerale è stata quindi valutata tardiva e inammissibile. Sul secondo motivo i giudici hanno dichiarato utilizzabile la registrazione fonica: la registrazione effettuata dalla polizia giudiziaria aveva finalità esclusivamente identificative (repertazione del timbro vocale) e rientra nelle attività investigative legittime ai sensi dell'art. 348 c.p.p., non nella disciplina delle intercettazioni; la consulenza fonica e altri elementi (confronti fonici, intercettazioni sulle utenze, riscontri del personale operante) hanno fornito adeguata base probatoria per l'identificazione dell'imputato. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p.; la Corte ha condiviso la valutazione di merito sul diniego delle attenuanti, richiamando gravità del danno, capacità criminale, ripetitività della condotta e precedenti. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente condannato alle spese; resta ferma la condanna di anni 3 di reclusione e euro 440,00 di multa inflitta in appello.

Norme richiamate

  • art. 458 cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che, quando si accede al rito abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta contestualmente alla richiesta di abbreviazione e entro il termine previsto (15 giorni); non è ammessa la sua deduzione tardiva in udienza camerale.

  • art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare la regola generale sulle preclusioni al giudizio abbreviato; la deroga prevista da art. 458 non consente però di sollevare l'eccezione in un momento successivo rispetto alla richiesta di abbreviazione.

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla disciplina delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che la registrazione contestata non rientrasse nella disciplina delle intercettazioni disciplinata da tale norma perché aveva natura identificativa e non mirava a captare contenuti comunicativi.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione all'inutilizzabilità della consulenza tecnica eseguita su materiale acquisito illegittimamente; la Corte ha ritenuto la consulenza fonica utilizzabile poiché la registrazione era lecita come repertazione del timbro vocale.

  • art. 348 cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che la polizia giudiziaria, nell'esercizio dei propri poteri, può effettuare rilievi tecnici ripetibili (come la registrazione del timbro vocale per finalità di repertazione e comparazione) senza preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale del reato di truffa contestato: applicata in base alla valutazione probatoria che ha ritenuto accertata la responsabilità del ricorrente.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferita dal ricorrente in relazione alla richiesta di riconoscimento di circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata nel negarne il riconoscimento.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito e la rideterminazione della pena operata in appello.

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Applicato per censurare il terzo motivo quale generico e privo dei requisiti di specificità e motivazione dovuti per la cassazione; motivo quindi inammissibile per carenza di argomentazione.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dalla difesa in relazione al diritto al giudice naturale; la Corte ha ritenuto che la soluzione applicativa delle norme processuali non lede tale principio e che la preclusione procedurale fosse legittima.

Massime di principio

  • Quando il giudizio abbreviato è chiesto a seguito di decreto di giudizio immediato, l'eccezione di incompetenza territoriale va proposta contestualmente alla richiesta di abbreviazione e nei termini previsti (preclusione se tardiva).
  • Le registrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria con finalità esclusivamente identificative del timbro vocale e per successiva comparazione fonica sono considerate rilievi tecnici ripetibili (art. 348 c.p.p.) e non intercettazioni: sono utilizzabili senza preventiva autorizzazione del giudice per le intercettazioni.
  • La mera acquisizione di una registrazione in occasione di atti di repertazione fonica non equivale automaticamente a intercettazione ambientale; va valutata la finalità e l'oggetto della registrazione (contenuto vs. timbro vocale).
  • Le impugnazioni generiche o prive di specifiche argomentazioni in materia di valutazione delle circostanze attenuanti o della determinazione della pena sono suscettibili di inammissibilità ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
  • L'identificazione dell'autore di comunicazioni vocali può fondarsi su un insieme di elementi (comparazioni foniche, riscontri investigativi, contenuto delle conversazioni e riscontri operativi); la Corte di merito può ritenere sufficiente questo complesso probatorio se motivato logicamente.

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