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Sentenza

Sentenza n. 12012/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento del parere negativo da parte del Ministero dell’interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per le risorse finanziarie, avente a oggetto il calcolo del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali ai sensi dell’art.1, co. 98, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, notificato tramite pec il 28.12.2022; nonché per la mancata adozione del provvedimento da parte dell’Inps, per il personale in quiescenza, attraverso il meccanismo del silenzio rifiuto, ovvero sia silenzio inadempimento di cui all’art. 2, secondo comma, della l n. 241/1990, relativamente alle richieste presentate e concernenti il calcolo del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali ai sensi dell’art.1, co. 98, della legge 30 dicembre 2021, n.234;

Giustizia amministrativa202304143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere ministeriale negativo sull'inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio, nonché mancata rideterminazione del TFS

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, alcuni ancora dipendenti e altri già collocati in quiescenza, hanno impugnato il parere con cui il Ministero dell'interno aveva escluso l'applicabilità al personale dei Vigili del Fuoco dei benefici previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, ritenendo riferibili tali benefici soltanto al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, e aveva prospettato la competenza esclusiva dell'Inps in materia. Hanno dedotto il diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 1, comma 98, l. n. 234/2021, chiedendo l'annullamento del parere e la condanna dell'amministrazione a provvedere, oltre rivalutazione e interessi. Hanno altresì prospettato, ove necessario, la rimessione alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di lesività dell'atto impugnato e per difetto di legittimazione passiva del Ministero rispetto alla domanda di rideterminazione del TFS.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il giudice ha rilevato che l'unico soggetto obbligato alla corresponsione della prestazione previdenziale richiesta è l'ente previdenziale competente, ossia l'Inps. L'eventuale partecipazione del Ministero al procedimento, mediante trasmissione dei dati relativi all'anzianità di servizio e alla posizione economica, riguarda soltanto i rapporti interni di collaborazione tra amministrazioni e non gli attribuisce legittimazione a partecipare al giudizio avente a oggetto la spettanza e la rideterminazione della prestazione. Di conseguenza, il parere ministeriale è privo di lesività, perché non è idoneo a incidere direttamente sulla pretesa dei ricorrenti. La domanda di condanna a provvedere è inoltre inammissibile per difetto di legittimazione passiva, poiché è stata proposta esclusivamente contro il Ministero e non anche contro l'Inps, benché la stessa prospettazione dei ricorrenti individuasse nell'ente previdenziale il soggetto competente. Il giudice ha escluso la possibilità di ordinare l'integrazione del contraddittorio in un caso in cui l'azione è stata originariamente proposta contro un'amministrazione estranea al rapporto giuridico dedotto. Il precedente invocato dai ricorrenti non è stato ritenuto pertinente, poiché riguardava un giudizio nel quale la domanda di rideterminazione del TFS era stata proposta anche nei confronti dell'Inps. Nessuna pronuncia sulle spese, per la mancata costituzione del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 98, l. n. 234/2021

    inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio

    La norma è stata invocata dai ricorrenti quale fondamento della pretesa alla rideterminazione del TFS, ma il giudice non ne ha esaminato nel merito l'applicabilità.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    i benefici previsti dall’art 4 del decreto legislativo n. 165/1997 si riferiscono al solo personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia

    Il riferimento contenuto nel parere ministeriale non è stato esaminato nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di lesività e di legittimazione passiva.

  • art. 2, comma 2, l. n. 241/1990

    La disposizione è stata richiamata in relazione alla mancata adozione di un provvedimento, ma il giudice ha escluso l'ammissibilità della domanda per essere stata proposta contro il Ministero anziché contro l'ente previdenziale competente.

  • artt. 3, 36 e 97 Cost.

    violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost.

    Le questioni di legittimità costituzionale prospettate dai ricorrenti non sono state esaminate, in ragione dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il parere o atto interlocutorio con cui un'amministrazione comunica la propria incompetenza rispetto all'erogazione di una prestazione previdenziale è privo di autonoma lesività quando non incide direttamente sulla spettanza o sulla quantificazione della prestazione.
  • La legittimazione passiva nel giudizio relativo alla corresponsione o rideterminazione di una prestazione previdenziale spetta all'ente previdenziale obbligato all'erogazione; l'amministrazione datrice di lavoro, anche se deve trasmettere dati utili alla liquidazione, resta estranea alla relazione sostanziale relativa al pagamento della prestazione.
  • La partecipazione dell'amministrazione datrice di lavoro al procedimento di liquidazione mediante comunicazione di dati di servizio ed economici costituisce un rapporto interno di collaborazione amministrativa e non determina, da sola, la sua legittimazione passiva nel giudizio promosso per ottenere la prestazione.
  • La domanda di condanna a provvedere è inammissibile quando viene proposta esclusivamente contro un'amministrazione che, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, non è titolare del potere di adottare il provvedimento richiesto; in tale situazione non è possibile sanare il difetto mediante integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione competente.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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