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Sentenza

Sentenza n. 2336/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 1470/2023 emessa in data 28 aprile 2023 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza n. 1470/2023 del Tribunale di Milano, che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per sette anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza n. 1470/2023 del Tribunale di Milano, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a beneficiare di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici dal 2016/17 al 2022/23, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. La sentenza del giudice ordinario, notificata al Ministero il 27 luglio 2025, non è stata spontaneamente eseguita. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ottemperanza, essendo la pronuncia passata in giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'inadempimento dell'Amministrazione non era contestato e che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Il Collegio ha inoltre accertato la notificazione della pronuncia al Ministero e ha ritenuto integrate le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere investito direttamente dal creditore dopo la scadenza del termine e dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni, determinando l'importo dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dalla sentenza del Tribunale di Milano oggetto di esecuzione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm.

    La norma consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    condizioni previste ... dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997

    La disposizione è richiamata quale ulteriore presupposto per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione di una pronuncia del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'Amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, purché siano soddisfatte le ulteriori condizioni previste dalla legge per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o funzionario pubblico quando l'attività di esecuzione rientra nei suoi compiti istituzionali; in tale ipotesi non è dovuto uno specifico compenso per l'incarico commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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