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Ordinanza

Ordinanza n. 1088/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia - Lecce, Sez. I, che aveva accolto la domanda cautelare della società

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha appellato l’ordinanza cautelare con cui il TAR aveva accolto la domanda cautelare proposta dalla società nell’ambito della controversia relativa alla procedura selettiva per la realizzazione di stabilimenti balneari. L’appello ha contestato la permanenza dei presupposti cautelari, rilevando che l’esecutività della sentenza n. 1207 del 2025 del Tribunale era già stata sospesa dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 3861 del 2025.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado. Il Collegio ha ritenuto che, dopo la sospensione dell’esecutività della sentenza n. 1207 del 2025, il ricorso di primo grado fosse privo di fumus boni iuris e che non sussistesse l’esigenza di mantenere la situazione invariata fino alla definizione dell’appello nel merito. Nel bilanciamento degli interessi ha inoltre ritenuto prevalente l’interesse del Comune al rilascio dell’area e all’immissione nel godimento del legittimo aggiudicatario, in considerazione del grave e irreparabile pregiudizio per l’interesse pubblico derivante dall’interruzione della fase successiva all’aggiudicazione, necessaria per l’approvazione dei progetti e per la conclusione della procedura in tempo utile per la stagione balneare. La società appellata è stata condannata a rifondere le spese del doppio grado cautelare, liquidate complessivamente in euro 3.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • La sospensione dell’esecutività della sentenza disposta dal giudice d’appello può privare di fumus boni iuris il ricorso cautelare di primo grado fondato sugli effetti esecutivi di quella sentenza, rendendo non necessaria la conservazione della res adhuc integra.
  • Nel giudizio cautelare, il bilanciamento degli interessi può attribuire prevalenza all’interesse pubblico alla prosecuzione di una procedura selettiva già giunta all’aggiudicazione quando la sospensione della fase successiva comprometta la tempestiva realizzazione dell’intervento e determini un pregiudizio grave e irreparabile.
  • Quando vengono meno i presupposti cautelari accertati dal primo giudice, il Consiglio di Stato può riformare l’ordinanza cautelare e respingere l’istanza proposta in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareConcessioni demaniali marittime
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoEfficacia ed esecutorietà

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