Cassazione Civile, Ordinanza n. 11444/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'istanza di condono edilizio presentata per un immobile sito in Praiano, accompagnata dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica. La soprintendenza aveva espresso parere negativo; successivamente il Comune aveva adottato il diniego definitivo di condono. In primo grado il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il parere della soprintendenza perché tardivo, e aveva accolto il ricorso contro il diniego comunale per difetto di autonoma e motivata disamina del parere. In appello il Consiglio di Stato ha riformato la decisione, ritenendo tempestivo il parere della soprintendenza e vincolante per il Comune, con conseguente legittimità del diniego di condono. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 330 c.p.c. per omessa notifica dell'appello al difensore domiciliatario in primo grado; 2) violazione dell'art. 146, commi 5 e 8, d.lgs. 42/2004, sostenendo che il parere della soprintendenza fosse tardivo, perché reso oltre il termine perentorio di 45 giorni, e quindi non vincolante; la ricorrente richiamava anche un diverso orientamento del Consiglio di Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che le censure non investivano i soli motivi inerenti alla giurisdizione ex art. 111 Cost., ma miravano a contestare l'interpretazione e l'applicazione delle norme processuali e sostanziali compiuta dal Consiglio di Stato, cioè errori interni alla giurisdizione amministrativa. In particolare, la dedotta nullità della notificazione dell'appello, la qualificazione delle osservazioni presentate dalla parte privata e la decorrenza del termine per il parere paesaggistico erano questioni di merito/processo, non di eccesso di potere giurisdizionale. La Corte ha quindi chiuso il giudizio con declaratoria di inammissibilità e condanna della ricorrente alle spese nei confronti del Comune; nessuna statuizione sulle spese verso il ministero intimato non costituito.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
"per i soli motivi inerenti alla giurisdizione"
Il sindacato della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione, non agli errori di interpretazione o applicazione della legge compiuti nel merito.
art. 330 c.p.c.
La doglianza sulla notifica dell'appello al difensore domiciliatario è stata ritenuta questione interna al processo amministrativo, non idonea a integrare un motivo inerente alla giurisdizione.
art. 10-bis L. 241/1990
Il preavviso di rigetto con concessione di un termine per le osservazioni è stato richiamato per sostenere la tempestività del successivo parere della soprintendenza; la sua qualificazione è stata però ritenuta tema interpretativo non sindacabile come vizio di giurisdizione.
art. 146, comma 5, d.lgs. 42/2004
La ricorrente contestava la perentorietà del termine per il parere paesaggistico; la Corte ha ritenuto la questione attinente all'interpretazione della norma, quindi ai limiti interni della giurisdizione.
art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004
La decorrenza del termine di 45 giorni per l'adozione del parere è stata oggetto di interpretazione da parte del Consiglio di Stato; la Cassazione ha escluso che l'eventuale errore integri eccesso di potere giurisdizionale.
art. 267 TFUE
Il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è stato ritenuto sindacabile dalla Cassazione come motivo inerente alla giurisdizione.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammissibile solo per denunciare un reale difetto di giurisdizione, cioè uno sconfinamento nelle attribuzioni di altro potere o un arretramento rispetto a una materia giurisdizionale; non basta dedurre errori interpretativi o processuali.
- Le censure che riguardano la validità della notificazione degli atti processuali, la qualificazione degli atti amministrativi o la decorrenza dei termini procedimentali restano interne alla giurisdizione del giudice amministrativo e non sono deducibili come motivo di giurisdizione davanti alla Cassazione.
- L'eventuale errata interpretazione di norme sostanziali o processuali da parte del Consiglio di Stato, anche se grave o tale da incidere sul risultato del giudizio, configura al più un error in iudicando o in procedendo, non un eccesso di potere giurisdizionale.
- Il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE da parte del Consiglio di Stato non integra di per sé un vizio inerente alla giurisdizione deducibile in Cassazione.
- Solo un radicale stravolgimento delle regole di rito che determini un evidente diniego di giustizia può, in materia di processo amministrativo, avvicinarsi a un eccesso di potere giurisdizionale; la mera violazione processuale non basta.
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