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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31448/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda il fallimento di una società esercente un bar-pasticceria. All'imputato erano contestati fatti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in relazione alla gestione della società e al suo depauperamento attraverso una serie di passaggi societari e la prosecuzione dell'attività mediante altra società riconducibile all'imputato, in assenza di titolo e corrispettivo. La Corte d'appello aveva riformato la sentenza di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, confermando la responsabilità ma riqualificando la posizione dell'imputato in termini di concorrente esterno e assolvendone un coimputato che in appello era stato ricostruito come amministratore effettivo e non come mero prestanome. Con i ricorsi per cassazione l'imputato deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in tema di concorso di persone nel reato proprio, sostenendo che non sarebbe configurabile un concorso esterno ex art. 110 c.p. nel reato proprio ascritto a un soggetto assolto, e che la responsabilità era fondata in modo illogico sulle dichiarazioni di un coimputato che aveva patteggiato; inoltre contestava la prova del proprio ruolo, la riconducibilità dell'attività alla sua società, la mancanza di un beneficio personale dalla distrazione; 2) vizio di motivazione per omessa considerazione delle doglianze difensive e per un mero rinvio alla sentenza di primo grado; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena e al diniego/rilievo delle attenuanti generiche ex artt. 62-bis e 133 c.p.; con il secondo ricorso si insisteva soprattutto sul difetto di attendibilità della chiamata in correità e sull'insufficienza degli elementi a fondare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi perché, una volta escluso in appello il ruolo di amministratore di fatto del coimputato e assolto quest'ultimo per difetto di dolo, non poteva mantenersi la condanna dell'imputato come concorrente esterno senza una motivazione specifica sulla concreta efficienza causale del suo contributo e sulla comune unitarietà finalistico-criminosа del fatto; la sentenza impugnata risultava inoltre contraddittoria nel qualificare l'imputato come dominus della frode ma, al tempo stesso, come mero amministratore formale. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto, con assorbimento degli altri motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per un nuovo giudizio. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse giuridicamente erronea e contraddittoria: aveva configurato un concorso esterno dell'imputato nella bancarotta fraudolenta pur avendo assolto il soggetto indicato come intraneus per difetto di dolo, senza spiegare la concreta efficienza causale del contributo dell'imputato rispetto alla condotta tipica e senza chiarire la necessaria unitarietà del fatto collettivo. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Nel concorso di persone, la responsabilità del concorrente esterno richiede un contributo causalmente efficiente e consapevole, riferibile a un fatto collettivo unitario perseguito da più soggetti.

  • artt. 62-bis c.p.

    Richiamati come oggetto di censura sul trattamento sanzionatorio; la questione resta assorbita dall'annullamento con rinvio.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato in relazione alla commisurazione della pena; il relativo motivo è assorbito.

  • art. 216 l. fall.

    La sentenza riguarda bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in ambito fallimentare, come reati propri dell'amministratore/gestore della società fallita.

Massime di principio

  • Nel concorso di persone in un reato proprio, la responsabilità del concorrente esterno presuppone non solo un apporto materiale o morale volontario, ma anche la consapevolezza di concorrere alla realizzazione di un fatto unitario, oggettivamente e soggettivamente riferibile a un comune obiettivo criminoso.
  • In materia di bancarotta fraudolenta, il concorrente extraneus risponde solo se il suo contributo è concretamente riferibile alla condotta tipica dell'intraneus e se la motivazione dà conto della sua efficienza causale rispetto al depauperamento del patrimonio sociale.
  • Se il soggetto ritenuto intraneus viene assolto per difetto dell'elemento soggettivo, non è sufficiente affermare la responsabilità del concorrente esterno senza una specifica e coerente ricostruzione del nesso tra le condotte e della comune unitarietà del disegno criminoso.
  • È logicamente inconciliabile qualificare lo stesso imputato, da un lato, come mero concorrente esterno o amministratore solo formale e, dall'altro, descriverlo come dominus della ideazione e realizzazione delle condotte fraudolente, senza chiarire la base giuridica della responsabilità adottata.
  • Quando il giudice di appello muta l'inquadramento dei ruoli soggettivi rispetto al primo grado, la motivazione deve confrontarsi in modo puntuale con le prove valorizzate e spiegare perché esse consentano di ritenere sussistente la responsabilità nelle nuove coordinate ricostruttive.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiConcorso di persone

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