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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18822/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 per gli anni d'imposta 2005 e 2006, rideterminando il reddito del contribuente sulla base dei dati dell'anagrafe tributaria e di quelli da lui stesso forniti, dopo un procedimento di accertamento con adesione concluso senza esito. Il contribuente aveva impugnato gli atti deducendo, in sintesi, la mancata attivazione del contraddittorio preventivo, l'insussistenza dei presupposti dell'accertamento sintetico e l'omesso esame delle prove e delle allegazioni con cui aveva contrastato gli indici di spesa posti a base del redditometro. La CTR aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio, rideterminando il maggior reddito. In cassazione il contribuente articolava quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla questione della mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; 2) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla medesima nullità; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 per insussistenza o erroneità degli elementi di incongruenza richiesti per il redditometro; 4) omesso esame delle prove fornite per dimostrare l'assenza dello scostamento reddituale e contrastare le presunzioni dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori al 2009 non sussistesse un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione normativa non applicabile nel caso. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato specificamente le allegazioni e la documentazione del contribuente, limitandosi a formule generiche e a una riduzione equitativa del reddito accertato, in violazione del principio per cui, una volta assolto l'onere di prova contraria da parte del contribuente, il giudice deve procedere a un esame analitico della massa documentale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    L'accertamento sintetico redditometrico si fonda su presunzioni semplici; l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale è previsto espressamente solo per le annualità cui si applica la versione introdotta dal d.l. n. 78 del 2010, quindi per il periodo d'imposta 2009 e successivi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale dedotto per la nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il vizio denunciato per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di violazione e falsa applicazione di legge relativo all'art. 38 d.P.R. 600/1973.

  • d.l. n. 78 del 2010

    Ha introdotto nell'art. 38, comma 7, d.P.R. 600/1973 la previsione espressa del contraddittorio preventivo per l'accertamento sintetico, applicabile solo dal periodo d'imposta 2009.

  • l. n. 122 del 2010

    Norma di conversione del d.l. n. 78 del 2010.

Massime di principio

  • Negli accertamenti sintetici relativi a tributi non armonizzati, l'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale non sussiste in assenza di una specifica previsione normativa; per gli accertamenti redditometrici tale previsione opera solo per le annualità cui si applica il testo dell'art. 38, comma 7, d.P.R. 600/1973 introdotto nel 2010.
  • Nel contenzioso da redditometro, una volta che il contribuente abbia offerto prova contraria idonea a contrastare le presunzioni dell'Ufficio, il giudice di merito deve esaminare analiticamente le allegazioni e la documentazione prodotte, senza potersi limitare a valutazioni sommarie o equitative prive di specifico riscontro documentale.
  • L'inversione dell'onere probatorio tipica dell'accertamento sintetico non esonera il giudice dal dovere di motivare in modo puntuale sul materiale probatorio introdotto dal contribuente, specie quando esso sia riferito alle singole voci di spesa poste a base dell'accertamento.
  • La motivazione che riduce in modo generico e conciliativo il reddito accertato, senza confrontarsi con la documentazione specifica prodotta dalla parte privata, è censurabile per omesso esame di fatti decisivi e per difetto di motivazione effettiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoProveContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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