Cassazione Penale, Sentenza n. 18596/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che aveva annullato il decreto di sequestro probatorio del telefono cellulare in uso a Fiume Angelo Francesco nell'ambito di indagini per corruzione e turbativa d'asta. Il PM lamentava: 1) che il decreto di sequestro conteneva invece una descrizione dettagliata dei fatti e pertanto l'annullamento per carenza di indicazione dei fatti era ingiustificato; 2) che il Tribunale aveva oltrepassato il limite del controllo sul "fumus commissi delicti", operando un sindacato sulla fondatezza delle ipotesi accusatorie; 3) che la censura sulla violazione del principio di proporzionalità era priva di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui il decreto impugnato non conteneva adeguata descrizione dei fatti e che il Tribunale non poteva integrare di propria iniziativa gli estremi del fatto esaminando atti di indagine non conoscibili dall'indagato (operazione invasiva della prerogativa del PM). Inoltre la Corte ha confermato che il giudice del riesame può verificare la congruità e l'idoneità degli elementi rappresentati in relazione alla finalità del sequestro probatorio e che l'assenza o la motivazione apparente costituisce motivo di impugnazione ammissibile in Cassazione; la censura del PM sulla fondatezza sostanziale delle ipotesi non è ammissibile in questa sede. Conclusione: ricorso del PM inammissibile; ordinanza del riesame annullatoria del sequestro mantenuta.
Norme richiamate
Costituzione, art. 42
Richiamata come presidio del diritto di proprietà, rilevante per valutare i limiti dell'intervento penale e la necessità di motivazione del sequestro probatorio.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Primo Protocollo, art. 1
Richiamato (art. 1 del primo Protocollo) per evidenziare la tutela delle proprietà e il vincolo di proporzionalità nella restrizione di diritti derivanti da misure reali.
Codice di procedura penale, art. 325
Richiamato implicitamente per i limiti del ricorso per cassazione contro le decisioni su misure reali; la Cassazione può valutare la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente.
Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
Indicato come il rimedio corretto per dedurre l'illogicità manifesta della motivazione; la mancata osservanza delle regole di logica va sollevata con il vizio previsto da questa norma.
Cass. Sez. 2, n. 27859/2019 (Chianese)
Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, Chianese, Rv. 276727 - 01
Citata dal PM come orientamento secondo cui per la legittimità del sequestro probatorio può essere sufficiente l'indicazione del titolo di reato; la Cassazione, però, ha ritenuto preferibile un diverso orientamento.
Cass. Sez. 6, n. 29939/2023 (Biava)
Sez. 6, n. 29939 del 10/05/2023, Biava
Richiamata a favore del principio che il giudice non può integrare di propria iniziativa la carenza motivazionale del decreto di sequestro esaminando atti di indagine non noti all'indagato.
Cass. Sez. 2, n. 49536/2019 (Vallese)
Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 - 01
Conferma il divieto, per il giudice del riesame, di colmare la mancanza di motivazione del PM integrando autonomamente gli estremi del fatto sulla base di atti non posti a conoscenza dell'indagato.
Cass. Sez. 2, n. 2530/2016 (Bulgarella)
Sez. 2, n. 2530 del 05/06/2016, Bulgarella, Rv. 267007
Principio richiamato dal PM secondo cui il riesame deve verificare il "fumus commissi delicti" e l'astratta configurabilità del reato, senza sindacare la fondatezza dell'accusa; la Corte però distingue la verifica della congruità degli elementi dalla sostanziale valutazione di merito.
Cass. Sez. 5, n. 46788/2013 (Scriva)
Sez. 5, n. 46788 del 15/03/2013, Scriva, Rv. 257537 - 01
Richiamata per affermare che il decreto di sequestro probatorio deve essere sorretto da motivazione idonea a giustificare la finalità investigativa e il sacrificio dei diritti fondamentali.
Cass. Sez. U, n. 5876/2004
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004
Citata per chiarire i limiti del sindacato della Corte di cassazione: la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente sono rilevabili in cassazione, mentre l'illogicità manifesta richiede lo specifico motivo previsto dall'art. 606 c.p.p.
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una descrizione sufficiente dei fatti contestati: la mancanza di tale descrizione può determinare l'annullamento del provvedimento.
- Il giudice del riesame non può integrare di propria iniziativa la motivazione del PM esaminando atti di indagine non noti all'indagato, perché ciò invade la prerogativa del pubblico ministero di condurre le indagini.
- Nel riesame il Tribunale può valutare la congruità e l'idoneità degli elementi rappresentati ("fumus") rispetto alla finalità del sequestro, compresa la verifica di proporzionalità della misura rispetto ai diritti costituzionali.
- Le censure su errori di fatto o sull'illogicità manifesta della motivazione non sono tutte rimediabili con il ricorso per cassazione: alcune devono essere dedotte con gli specifici motivi previsti dall'art. 606 c.p.p.
- La tutela della proprietà e dei dati contenuti nei dispositivi elettronici impone che i sequestri probatori siano motivati anche in ordine ai criteri di selezione/estrazione dei dati per rispettare il principio di proporzionalità e la riservatezza.
- Nel caso di impugnazione da parte del PM, è importante allegare e documentare compiutamente il contenuto del decreto impugnato e degli atti posti a base del sequestro per evitare l'inammissibilità del ricorso per carenze procedurali.
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