Sentenza n. 1363/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, rilevando che la dichiarazione del ricorrente era stata resa nel rispetto delle previsioni di legge e che l’amministrazione resistente non si era opposta. La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., in relazione all’art. 84 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in considerazione dell’andamento complessivo della vicenda.
Atto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di accesso civico generalizzato del 21 gennaio 2026
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto all’Autorità di sistema portuale, mediante PEC del 21 gennaio 2026, l’ostensione di una serie di documenti tramite accesso civico generalizzato. Deduceva la violazione dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013 e dell’art. 97 Cost., nonché silenzio-inadempimento ed eccesso di potere per inerzia; sosteneva l’applicabilità del rito ex art. 116 c.p.a. al silenzio sull’accesso civico generalizzato, la tempestività del ricorso e la fondatezza della pretesa ostensiva. Chiedeva l’annullamento del silenzio e l’accertamento del diritto all’accesso, con ordine di ostensione. L’amministrazione, dopo aver trasmesso l’istanza al controinteressato, in assenza di opposizione, aveva messo a disposizione la documentazione mediante link trasmessi il 2 marzo 2026. Il ricorrente ha poi rinunciato dapprima alla domanda cautelare e, il 6 maggio 2026, al ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il ricorso va dichiarato estinto per rinuncia
La rinuncia al ricorso, quando ne ricorrono i presupposti, determina l’estinzione del giudizio.
art. 84 c.p.a.
parte ricorrente ha reso la relativa dichiarazione nel rispetto delle previsioni di legge e la resistente amministrazione non si è ad essa opposta
La rinuncia produce l’estinzione quando è ritualmente dichiarata e non vi è opposizione della parte costituita.
art. 5 d.lgs. 33/2013
È stato invocato dal ricorrente quale fondamento del diritto all’accesso civico generalizzato, ma la sentenza non esamina nel merito la relativa pretesa.
art. 116 c.p.a.
È stato invocato dal ricorrente quale rito applicabile alla controversia in materia di accesso, ma la sentenza non decide la questione per effetto dell’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente dichiarata dal ricorrente e non opposta dalla parte resistente costituita determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, il giudice non è tenuto a decidere nel merito le questioni relative alla fondatezza della domanda di accesso o alla legittimità del silenzio amministrativo.
- In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere compensate in ragione dell’andamento complessivo della vicenda processuale.
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