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Sentenza

Sentenza del 13/11/2019 n. 29371 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva ridotto la superficie imponibile TARSU escludendo dal calcolo gli spogliatoi, il deposito degli attrezzi, i pontili e le passerelle, ritenendoli non idonei alla produzione di rifiuti. L'ente ha sostenuto che la detenzione o occupazione di locali e aree scoperte comporta una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti e che la contribuente non aveva dimostrato i presupposti per l'esenzione o la riduzione, né aveva presentato la prescritta denuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della contribuente limitatamente alla superficie tassabile. Ha ritenuto che gli spogliatoi, il deposito, i pontili e le passerelle non rientrassero nelle ipotesi di esenzione previste dalla legge e che l'omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione impedisse comunque di beneficiare dell'esenzione o della riduzione. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.300,00 oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62

    Il tributo è dovuto unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, salvo le ipotesi di esenzione previste dalla norma.

    L'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte fa presumere la produzione di rifiuti e comporta l'assoggettamento alla TARSU, salvo che il contribuente dimostri una specifica causa di esclusione o esenzione. Le esenzioni e riduzioni non operano automaticamente: devono essere richieste e documentate nella denuncia originaria o in una denuncia di variazione.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66

    Le riduzioni tariffarie devono essere espressamente dedotte dal contribuente nella denuncia e non derivano automaticamente dalla mera sussistenza della situazione di fatto.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70

    Impone la presentazione della denuncia relativa all'occupazione o detenzione delle superfici rilevanti ai fini della tassa. L'omissione della denuncia impedisce, secondo la sentenza, di far valere le esenzioni o riduzioni collegate alle caratteristiche delle aree.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Ha costituito il fondamento processuale del ricorso per cassazione, proposto per violazione o falsa applicazione della legge.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Per la TARSU, l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte normalmente fa presumere la produzione di rifiuti e quindi l'assoggettamento al tributo.
  • L'esclusione di una superficie dal calcolo non dipende soltanto dal fatto che l'area produca pochi rifiuti o sia utilizzata per funzioni accessorie: occorre dimostrare una specifica ipotesi normativa di esenzione o inidoneità alla produzione di rifiuti.
  • Le aree funzionali all'attività economica, come depositi di attrezzature, spogliatoi, pontili e passerelle di uno stabilimento balneare, possono essere tassabili se non ricorrono i presupposti di un'esenzione prevista dalla legge.
  • Le esenzioni e riduzioni devono essere indicate tempestivamente nella denuncia originaria o in una denuncia di variazione; la mancata denuncia può comportare la perdita del beneficio anche quando la situazione di fatto esista.
  • Il contribuente che invoca una riduzione o un'esenzione deve fornire prova concreta dei relativi presupposti e non può limitarsi ad affermare che l'area non produce rifiuti.
  • In caso di omissione della denuncia, l'ente impositore può determinare il tributo sulla base delle superfici occupate, mentre spetta al contribuente superare la presunzione legale con una specifica prova e nel rispetto degli adempimenti dichiarativi.

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