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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19940/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Due ricorsi distinti. Carla Ferrari deduce violazione di legge e vizio di motivazione per errata qualificazione del fatto: la Corte avrebbe applicato l'art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale con dolo specifico) anziché l'art. 217 (bancarotta semplice documentale), senza adeguato accertamento e motivazione circa il dolo specifico in capo alla ricorrente, che sarebbe stata mero "prestanome" e priva della disponibilità materiale della contabilità. Denuncia altresì violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Eros Pulliero, con due motivi, chiede (1) che, essendo il reato tributario estinto per prescrizione, vengano revocate le pene accessorie che erano state irrogate in primo grado (riferendo artt. 20 e 157 c.p.); (2) censura la motivazione quanto all'elemento soggettivo (dolo specifico) relativo alla bancarotta fraudolenta documentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Carla Ferrari: ha annullato la sentenza impugnata nei suoi confronti e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo esame, ritenendo carente la motivazione rispetto alla componente rappresentativa del dolo specifico attribuito all'amministratore formale/prestanome. Ha invece respinto il ricorso di Eros Pulliero: ha confermato nel complesso l'affermazione di responsabilità nei suoi confronti e ha condannato Pulliero al pagamento delle spese processuali; inoltre la Corte ha chiarito che l'estinzione per prescrizione del reato tributario (capo 3) comporta ex lege la rimozione delle pene accessorie, anche se la sentenza impugnata non lo aveva esplicitato nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 216 R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare)

    “allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraevano o distruggevano i libri e le altre scritture contabili, ovvero li tenevano in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari”

    La Corte interpreta l'art. 216 distinguendo due profili: la sottrazione/occultamento (o omessa tenuta intesa come inesistenza) delle scritture può integrare la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale nella sua forma a dolo specifico se è dimostrato lo scopo di danneggiare i creditori o ottenere un ingiusto profitto; tale dolo specifico richiede accertamento e motivazione concreti, soprattutto quando l'imputato è un amministratore formale/prestanome

  • art. 217 R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare)

    Regola la bancarotta semplice documentale: la tenuta irregolare o incompleta delle scritture, ove concretamente consegnate e esaminate, si distingue dalla omessa tenuta; per questa fattispecie è sufficiente il dolo generico di fraudolenza (consapevolezza che le scritture non consentiranno la ricostruzione patrimoniale)

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (reati tributari), art. 5 e art. 12

    L'art. 5 è richiamato relativamente all'estinzione per prescrizione del reato tributario; la Corte richiama il principio secondo cui l'estinzione del reato comporta l'automatico venir meno (ex lege) delle pene accessorie previste dall'art. 12, rendendo superflua la loro esplicita declaratoria nel dispositivo

  • art. 40, comma 2, cod. pen.

    Richiamato nei principi applicativi: l'amministratore formale, quale soggetto in posizione di garanzia, ha doveri di vigilanza e controllo; la sua omissione può rispondere di concorso nella fattispecie, ma occorre accertare la consapevolezza dello scopo illecito per configurare il dolo specifico

  • art. 20 e art. 157 cod. pen.

    Richiamati nelle censure di Pulliero in ordine agli effetti della estinzione del reato e delle pene accessorie; la giurisprudenza di legittimità conferma che l'estinzione del reato fa venir meno anche le pene accessorie conseguenti alla condanna

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella motivazione riguardo alla condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato Pulliero al pagamento delle spese ai sensi di tale disposizione

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme denunciate da Pulliero; il Collegio non ha ritenuto fondata la censura relativa alla motivazione circa l'elemento soggettivo in relazione a questo articolo

Massime di principio

  • La omessa tenuta delle scritture contabili può integrare la bancarotta fraudolenta documentale (art. 216) solo se è provato il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto; non è automaticamente assimilabile alla bancarotta semplice (art. 217).
  • Quando l'imputato è un amministratore 'formale' o prestanome, per condannarlo sotto la forma con dolo specifico è necessaria la prova che egli fosse consapevole dello scopo perseguito dall'amministratore di fatto e, pur avendone capacità di vigilanza, abbia volontariamente omesso di esercitarla.
  • La valutazione del dolo specifico deve fondarsi su indici probatori concreti e integrativi (es. sproporzione tra passivo e attivo, distrazione di beni, irreperibilità del gestore effettivo, consistente evasione fiscale, reperti documentali acquisiti con perquisizioni, controlli incrociati che ricostruiscano l'attività) e richiede motivazione puntuale in sentenza.
  • Se un reato si estingue per prescrizione, le pene accessorie irrogate con la condanna si intendono rimosse ex lege; la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato non necessita di statuizione separata sulle pene accessorie.
  • In presenza di lacune motivazionali sul punto cruciale dell'elemento soggettivo, la cassazione può disporre l'annullamento con rinvio per un nuovo esame; i giudici del merito devono fornire un adeguato e specifico esame della coscienza e della volontà dell'amministratore formale quando la responsabilità imputata è fondamentalmente omissiva.

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