Sentenza del 27/04/2016 n. 8371 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva richiesto l'ICI per l'anno 2002 su immobili appartenenti al Consorzio. Quest'ultimo sosteneva che, durante la liquidazione coatta amministrativa, l'obbligo tributario gravasse sul commissario liquidatore e che l'imposta fosse dovuta soltanto in caso di vendita degli immobili e incasso del prezzo. Poiché la procedura si era conclusa senza vendita dei beni e con il ritorno in bonis dell'impresa, il Consorzio riteneva insussistente il presupposto dell'imposta. Contestava inoltre la motivazione dell'avviso, ritenendola insufficiente perché non spiegava perché il soggetto passivo fosse l'impresa anziché il commissario liquidatore, e deduceva l'erronea inclusione di immobili non più di sua proprietà.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale accolse soltanto la contestazione relativa agli immobili non più appartenenti al Consorzio, profilo già riconosciuto dal Comune in autotutela, e respinse le ulteriori doglianze. La Commissione tributaria regionale confermò la decisione. La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso: l'ICI maturata durante la liquidazione coatta amministrativa non viene meno se la procedura si chiude senza vendita degli immobili, ma resta dovuta dall'impresa tornata in bonis. L'avviso era sufficientemente motivato perché indicava gli immobili, gli elementi essenziali della pretesa e consentiva di contestare l'an e il quantum dell'imposta; non era necessaria una specifica spiegazione sulla posizione del commissario liquidatore. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 2.200 euro, di cui 200 euro per esborsi.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 6, nel testo originario
Nel periodo di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di dichiarazione e versamento sono sospesi in attesa della vendita degli immobili; in caso di vendita, l'imposta maturata per l'intera procedura viene prelevata dal prezzo e versata dal curatore o dal commissario liquidatore.
La norma non esclude né estingue l'obbligazione tributaria relativa agli anni di durata della procedura. Se la procedura si chiude senza vendita e l'impresa torna in bonis, l'obbligazione resta a carico dell'impresa, che deve presentare la dichiarazione e pagare i ratei annuali dell'imposta.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1
Il proprietario dell'immobile è soggetto passivo dell'ICI.
La proprietà degli immobili rimane in capo all'impresa anche durante la procedura concorsuale; lo spossessamento non trasferisce la proprietà al curatore o al commissario liquidatore. Pertanto, in caso di ritorno in bonis, l'impresa resta il soggetto tenuto all'imposta.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2
L'avviso di accertamento deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria e di contestare efficacemente l'esistenza e l'ammontare dell'imposta.
L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo è rispettato quando sono indicati gli elementi soggettivi e oggettivi della pretesa e i fatti che la giustificano. Non è necessario illustrare ogni possibile argomento giuridico, purché il contribuente possa difendersi concretamente.
R.D. n. 267 del 1942, art. 214
La norma disciplina il concordato nella liquidazione coatta amministrativa; l'approvazione del concordato e il ritorno in bonis non cancellano automaticamente i debiti tributari maturati durante la procedura.
Art. 366-bis cod. proc. civ.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile anche perché il ricorso non conteneva l'autonomo momento di sintesi richiesto per le censure di vizio motivazionale, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- La procedura concorsuale può sospendere gli adempimenti di dichiarazione e pagamento, ma non necessariamente elimina l'obbligazione tributaria maturata durante la procedura.
- Se gli immobili non vengono venduti e l'impresa torna in bonis, l'imposta relativa al periodo concorsuale può essere richiesta direttamente all'impresa proprietaria.
- Il curatore o il commissario liquidatore non diventano proprietari degli immobili per effetto dello spossessamento; la proprietà resta all'impresa fino all'eventuale trasferimento a terzi.
- Un avviso di accertamento è adeguatamente motivato se identifica il contribuente, gli immobili, il periodo e l'importo o i criteri di calcolo, permettendo una difesa effettiva.
- La mancata indicazione nell'avviso delle ragioni per cui l'ente considera l'impresa soggetto passivo, anziché il commissario liquidatore, non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto quando la proprietà e gli altri elementi essenziali siano chiari.
- Gli immobili non più di proprietà del contribuente non possono essere inclusi nella pretesa tributaria; tale errore può però essere corretto dall'ente anche in autotutela.
- In cassazione è essenziale distinguere una censura di violazione di legge da una censura di insufficiente motivazione e rispettare i requisiti formali previsti per il tipo di impugnazione.
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