Ordinanza n. 126/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di FI.L.S.E. s.p.a. prot. n. 0015907 dell'11 febbraio 2026, con il quale è stata disposta la revoca totale del contributo a fondo perduto pari ad Euro 563.849,87, concesso con Decisione n. 44 del 28 marzo 2024 nell'ambito del P.R. FESR 2021–2027, Priorità 1, Obiettivo Specifico 1.1, Azione 1.1.1, Bando Supporto alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale per le imprese aggregate ai Poli di ricerca ed innovazione – Pos. 44, CUP G29J23001090009, relativo al progetto PASEL
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca totale di un contributo pubblico a fondo perduto di 563.849,87 euro concesso nell’ambito del P.R. FESR 2021–2027 per il progetto PASEL
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del contributo)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la revoca totale del contributo, motivata dalla costituzione in società di capitali dell’impresa individuale partecipante all’associazione temporanea di scopo che aveva presentato la domanda di finanziamento, con contestuale conferimento dell’azienda. Hanno chiesto anche la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto. Nella fase cautelare il TAR ha esaminato preliminarmente la giurisdizione, ritenendo sussistente quella amministrativa, poiché le condizioni di erogazione del contributo non erano direttamente previste dalla legge e la revoca non risultava fondata su un inadempimento successivo agli obblighi della sovvenzione, bensì, secondo la prospettazione dell’amministrazione, sulla sopravvenuta carenza di un requisito. Quanto al fumus boni iuris, le ricorrenti hanno contestato la rilevanza ostativa della trasformazione dell’impresa, sostenendo la continuità sostanziale del compendio produttivo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento di revoca. Ha ritenuto, con la sommaria valutazione propria della fase cautelare, sussistente la giurisdizione amministrativa. Ha inoltre ravvisato profili di fondatezza del ricorso, valorizzando la sostanziale continuità del compendio produttivo derivante dalla costituzione della società di capitali e dal contestuale conferimento dell’azienda. Ha riconosciuto il periculum in mora nella necessità di mantenere immutata la situazione sostanziale fino alla definizione del giudizio di merito. Ha fissato l’udienza pubblica del 3 febbraio 2027 e compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e ha costituito la base processuale per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare sussiste la giurisdizione amministrativa sulle controversie relative alla revoca di contributi le cui condizioni di erogazione non siano direttamente previste dalla legge, quando la revoca sia fondata sulla sopravvenuta carenza di un requisito e non su un inadempimento successivo agli obblighi derivanti dalla sovvenzione.
- Ai fini della valutazione cautelare della legittimità della revoca di un contributo, la costituzione in società di capitali di un’impresa individuale, accompagnata dal conferimento dell’azienda, può presentare profili di fondatezza quando l’operazione assicuri la sostanziale continuità del compendio produttivo.
- Quando la revoca di un contributo pubblico rischia di alterare immediatamente la situazione sostanziale del beneficiario e il ricorso presenta profili di fondatezza, il periculum in mora può giustificare la sospensione dell’atto fino alla decisione di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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