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Sentenza

Sentenza n. 277/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina del 24 ottobre 2024, n. 1973.

Giustizia amministrativa202501882

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina del 24 ottobre 2024, n. 1973, divenuta irrevocabile e notificata al Ministero il 5 dicembre 2024. La sentenza aveva dichiarato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Nonostante la notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, l'Amministrazione non ha dimostrato di avere dato esecuzione al giudicato. Il Ministero si è costituito con una memoria di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.: il giudicato era comprovato, era stato ritualmente notificato, il termine di 120 giorni era decorso e l'Amministrazione non aveva provato l'adempimento, sul quale gravava il relativo onere. Il Ministero è stato obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, assegnando ulteriori 60 giorni per l'esecuzione. Il commissario è stato individuato anche tra le risorse interne dell'Amministrazione, senza compenso, ritenendo l'attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e considerando che l'Amministrazione avrebbe già dovuto adempiere. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza; il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni; nel caso concreto il termine era decorso.

  • art. 113 c.p.a.

    Rilevante quale disposizione del titolo IV del libro IV c.p.a. in materia di ottemperanza, secondo il richiamo agli artt. 112 ss. c.p.a.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all'amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, grava sull'amministrazione l'onere di provare l'avvenuta esecuzione del giudicato quando il ricorrente abbia documentato l'esistenza, la definitività e la notificazione del titolo esecutivo.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato per l'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo anche in un dirigente o funzionario dell'amministrazione diversa dall'organo cui spettava l'attività amministrativa, purché dotato della professionalità necessaria e con facoltà di delega espressamente prevista.
  • L'incarico di commissario ad acta costituisce un obbligo per il dipendente pubblico nominato, salvo giustificato motivo da sottoporre al giudice che lo ha designato; quando il commissario è un dirigente dell'amministrazione resistente, l'attività può essere considerata compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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